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Sentenza

Sentenza n. 378/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti del Comune adottati in asserita esecuzione di una sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato, nonché mancata esecuzione o violazione di pronunce passate in giudicato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto due ricorsi riuniti. Con il primo ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 651 del 2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7687 del 2021 e passata in giudicato, chiedendo inoltre l'accertamento della nullità o l'annullamento di una nota del Comune di Corte Franca del 30 marzo 2022 e degli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali, tra cui una nota del 20 dicembre 2021, adottati in relazione all'esecuzione della sentenza. Con il secondo ricorso ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi per la mancata esecuzione o violazione della medesima sentenza del Consiglio di Stato e della sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 683 del 2023, anch'essa passata in giudicato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l'interesse alla decisione di entrambi i ricorsi.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per l'evidente connessione oggettiva e soggettiva e li ha dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Non è stata quindi esaminata la fondatezza delle domande di ottemperanza, di accertamento della nullità o annullamento degli atti comunali e di risarcimento del danno. Le spese di lite sono state compensate in conformità alle intese raggiunte tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    ex art. 74 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.

  • art. 34 c.p.a.

    La dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione ha condotto alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza non è contestata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza esame della fondatezza delle domande proposte.
  • Ricorsi connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo possono essere riuniti e definiti con un'unica sentenza.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate quando ciò corrisponda alle intese raggiunte tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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