Cassazione Penale, Ordinanza n. 23581/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna e ha determinato il trattamento sanzionatorio in mesi 8 di reclusione ed euro 7.000 di multa. L'unico motivo dedotto riguarda vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio: il ricorrente sostiene, in sostanza, che vi sarebbe contraddizione nella motivazione tra la valorizzazione della sua presentazione in prossimità del secondo orario imposto per assistere a incontri di calcio, ritenuta indice di offesa di minore entità, e la ritenuta congruità della pena applicata. La Corte di cassazione rileva che la censura è meramente rivalutativa, non evidenzia alcuna contraddizione manifesta e non considera che la motivazione ha valorizzato sia le modalità del fatto sia la personalità negativa dell'imputato. Inoltre, la pena è stata applicata al minimo edittale, con riduzione per le attenuanti generiche, e anche la multa è risultata ridotta rispetto al minimo previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: la doglianza sul trattamento sanzionatorio tendeva a una rivalutazione del merito, non mostrava una reale e manifesta illogicità della motivazione e non si confrontava con tutti gli elementi posti a base della decisione impugnata, in particolare la personalità negativa del ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso la Corte applica la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile quando non evidenzi un effettivo vizio di motivazione rilevante nei limiti del sindacato di legittimità.
- La contraddittorietà della motivazione deve essere manifesta e concreta; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti o della pena irrogata.
- Nel giudizio sul trattamento sanzionatorio il giudice può valorizzare sia le modalità del fatto sia la personalità dell'imputato; il ricorso è infondato se si confronta solo con uno di questi profili.
- La determinazione della pena al minimo edittale, anche se ulteriormente ridotta per attenuanti generiche, costituisce indice di una motivazione non illogica sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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