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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23581/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna e ha determinato il trattamento sanzionatorio in mesi 8 di reclusione ed euro 7.000 di multa. L'unico motivo dedotto riguarda vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio: il ricorrente sostiene, in sostanza, che vi sarebbe contraddizione nella motivazione tra la valorizzazione della sua presentazione in prossimità del secondo orario imposto per assistere a incontri di calcio, ritenuta indice di offesa di minore entità, e la ritenuta congruità della pena applicata. La Corte di cassazione rileva che la censura è meramente rivalutativa, non evidenzia alcuna contraddizione manifesta e non considera che la motivazione ha valorizzato sia le modalità del fatto sia la personalità negativa dell'imputato. Inoltre, la pena è stata applicata al minimo edittale, con riduzione per le attenuanti generiche, e anche la multa è risultata ridotta rispetto al minimo previsto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: la doglianza sul trattamento sanzionatorio tendeva a una rivalutazione del merito, non mostrava una reale e manifesta illogicità della motivazione e non si confrontava con tutti gli elementi posti a base della decisione impugnata, in particolare la personalità negativa del ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso la Corte applica la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile quando non evidenzi un effettivo vizio di motivazione rilevante nei limiti del sindacato di legittimità.
  • La contraddittorietà della motivazione deve essere manifesta e concreta; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti o della pena irrogata.
  • Nel giudizio sul trattamento sanzionatorio il giudice può valorizzare sia le modalità del fatto sia la personalità dell'imputato; il ricorso è infondato se si confronta solo con uno di questi profili.
  • La determinazione della pena al minimo edittale, anche se ulteriormente ridotta per attenuanti generiche, costituisce indice di una motivazione non illogica sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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