Cassazione Penale, Ordinanza n. 12110/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era generico e non confrontava davvero la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità perché sostanzialmente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito. La Corte ha richiamato, in particolare, la valutazione delle circostanze sospette del rinvenimento degli oggetti, la presenza di plurime condanne per reati contro il patrimonio e l'assenza di spiegazioni giustificative.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
La norma è richiamata quale base della contestazione penale oggetto del giudizio; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la responsabilità per tale reato era stata già congruamente affermata dai giudici di merito.
art. 591 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche già disattese in appello non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando la motivazione di merito evidenzia elementi fattuali ritenuti sintomatici della responsabilità, il ricorso che non li contesti puntualmente o non prospetti un effettivo errore di diritto è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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