Corte di giustizia, Sentenza C-693/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2020. — CLCV e a. (Impianto di manipolazione su motore diesel). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dai juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 3, punto 10 – Articolo 5, paragrafo 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Programma che agisce sulla centralina di controllo del motore – Tecnologie e strategie volte a consentire di limitare la produzione delle emissioni di agenti inquinanti. — Causa C-693/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito in modo ampio la nozione di "impianto di manipolazione" del regolamento n. 715/2007 nel contesto del diesel gate. Ha stabilito che un software della centralina che riconosce la fase di omologazione e ottimizza le emissioni solo in prova rientra nella definizione di dispositivo vietato. Ha inoltre precisato che il sistema EGR fa parte del sistema di controllo delle emissioni e che l’eccezione per la protezione del motore opera solo in presenza di rischi immediati e concreti per il veicolo.
Interpretazione del regolamento (CE) n. 715/2007 sulla nozione di "impianto di manipolazione" in relazione a un software integrato nella centralina motore che altera le emissioni diesel in fase di omologazione.
La questione giuridica
Se un software integrato nella centralina motore possa costituire un "elemento di progetto" e quindi un "impianto di manipolazione"; se il "sistema di controllo delle emissioni" comprenda anche tecnologie interne al motore come l’EGR; se un dispositivo che rileva i parametri della prova di omologazione per rafforzare il controllo delle emissioni sia un impianto di manipolazione anche quando il miglioramento si produca talora anche in condizioni normali; e se tale dispositivo possa rientrare nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per protezione del motore da danni o avarie e per il funzionamento sicuro del veicolo.
Principio di diritto
Un software integrato nella centralina del motore che, rilevando i parametri della prova di omologazione, modifica il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni e ne riduce l’efficacia costituisce un "elemento di progetto" e, se attiva un comportamento diverso in test rispetto alla guida normale, integra un "impianto di manipolazione" vietato dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007. La nozione di "sistema di controllo delle emissioni" comprende sia i sistemi di post-trattamento sia le tecnologie interne al motore, come l’EGR. L’eccezione per la protezione del motore si interpreta restrittivamente e copre solo rischi immediati di danno o avaria, non l’invecchiamento o la formazione di incrostazioni.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007
- Regolamento (CE) n. 692/2008
- Direttiva 2007/46/CE
- Decisione 97/836/CE
- Regolamento UNECE n. 83
Interpretazione della nozione di impianto di manipolazione nel regolamento n. 715/2007
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del juge d’instruction del tribunal de grande instance de Paris nell’ambito di un procedimento penale contro una casa automobilistica, accusata di aver commercializzato veicoli diesel dotati di software idoneo a falsare le emissioni in sede di omologazione. La Corte interpreta gli articoli 3, punto 10, e 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, che disciplina l’omologazione Euro 5 ed Euro 6 e il divieto degli impianti di manipolazione.
Contesto normativo e fatto rilevante
La vicenda si inserisce nel sistema di omologazione dei veicoli dell’Unione e nei riferimenti tecnici al regolamento UNECE n. 83, richiamato dalla decisione 97/836/CE e dalla direttiva 2007/46/CE. Il regolamento n. 715/2007 impone ai costruttori di garantire che i veicoli rispettino i limiti di emissione anche nell’uso normale e vieta l’uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, salvo tre eccezioni tassative.
Nel procedimento principale, il software contestato riconosceva la fase di test secondo il ciclo NEDC e aumentava l’efficacia della valvola EGR durante la prova, con conseguente riduzione delle emissioni di NOx; fuori dalla fase di omologazione, invece, le emissioni risultavano più elevate.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se un software nella centralina motore possa essere un "elemento di progetto";
- se il sistema di controllo delle emissioni includa anche tecnologie che riducono le emissioni a monte, come l’EGR;
- se un dispositivo che rileva i parametri della procedura di omologazione e migliora il controllo delle emissioni in tale fase sia un impianto di manipolazione, anche se talvolta possa funzionare in modo analogo in condizioni normali;
- se un simile dispositivo possa rientrare nell’eccezione per la protezione del motore da danni o avarie.
Ricevibilità
La Corte respinge tutte le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla società X. Ribadisce che spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio e la rilevanza delle questioni, che le questioni UE sono presunte rilevanti e che il regolamento n. 715/2007 non istituisce sanzioni penali, sicché il principio di legalità dei reati e delle pene non incide sulla ricevibilità del rinvio.
Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione
Quanto alla prima questione, la Corte rileva che il regolamento non definisce la nozione di "elemento di progetto"; secondo il significato comune e il contesto normativo, essa comprende anche componenti elettronici e software che agiscono sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni. Ne consegue che un software integrato nella centralina motore costituisce un elemento di progetto se altera l’efficacia del sistema.
Quanto alla seconda questione, la Corte interpreta la nozione di "sistema di controllo delle emissioni" in senso ampio: essa comprende sia i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico sia le tecnologie interne al motore destinate a limitare la formazione degli inquinanti. Il sistema EGR, espressamente menzionato nel contesto UNECE e nel regolamento di attuazione, rientra quindi in tale nozione.
Ragionamento sulla terza questione
La Corte afferma che è un impianto di manipolazione il dispositivo che riconosce i parametri della procedura di omologazione e, per tale ragione, migliora sistematicamente le prestazioni del controllo delle emissioni durante i test, così da ottenere l’omologazione, anche se in alcune situazioni di guida reale il miglioramento possa prodursi episodicamente. Ciò che rileva è che, nell’uso normale del veicolo, il dispositivo non garantisce in via ordinaria il rispetto dei limiti di emissione.
Eccezione per la protezione del motore
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 è interpretato restrittivamente. La Corte precisa che l’eccezione copre solo la protezione del motore da danni o avarie improvvisi ed eccezionali, tali da creare un pericolo concreto durante la guida. Non vi rientrano l’invecchiamento del motore o la formazione di incrostazioni, eventi prevedibili e inerenti al normale funzionamento. Di conseguenza, un dispositivo progettato per migliorare le prestazioni solo in prova non può essere giustificato con la necessità di prevenire tali fenomeni.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- un software nella centralina motore che incide sulle emissioni è un "elemento di progetto";
- il sistema di controllo delle emissioni comprende anche tecnologie come l’EGR;
- un dispositivo che riconosce la prova di omologazione e vi adegua il controllo delle emissioni è un impianto di manipolazione;
- tale dispositivo non può beneficiare dell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), se serve solo a evitare invecchiamento o incrostazioni del motore.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha notevole rilievo per i contenziosi civili, amministrativi e penali connessi al c.d. diesel gate. Per gli operatori italiani, conferma un’interpretazione ampia della disciplina UE sulle emissioni e riduce gli spazi per giustificare software di "defeat device" con esigenze di affidabilità o durata del motore, salvo ipotesi eccezionali di rischio immediato per la sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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