Sentenza n. 820/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e disciplinare di gara, atti di indizione e determinazione a contrarre, nonché aggiudicazione, consegna anticipata, verbali e contratto relativi all’affidamento quadriennale del servizio di ritiro e ricovero dei cani vaganti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e gli atti presupposti della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro e ricovero dei cani vaganti nel territorio comunale, contestando la previsione di una tariffa giornaliera omnicomprensiva a base di gara pari a 4 euro, con soglia minima di 3,50 euro per cane. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale Campania n. 1 del 2 febbraio 2021, attuativo della legge regionale n. 3/2019, come modificata dalla legge regionale n. 18/2022, sostenendo che le tariffe regionali, più elevate per determinate tipologie di cani, sarebbero inderogabili e non potrebbero essere assoggettate a ribasso. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione all’aggiudicazione, all’autorizzazione alla consegna anticipata, ai verbali di gara e al contratto, deducendo l’illegittimità derivata dai medesimi vizi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, prescindendo dalle eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità sollevate dal Comune. Ha ritenuto infondata la censura relativa alle tariffe regionali. La stazione appaltante non aveva applicato direttamente una tariffa regionale per ciascun cane, né aveva determinato il corrispettivo dovuto in relazione alla singola tipologia di animale, ma aveva utilizzato le tariffe come parametro estimativo per calcolare complessivamente l’importo a base di gara. Il valore di 3,50 euro costituiva un dato mediano riferito alla composizione presumibile dei cani da ricoverare, prevalentemente di taglia media, e serviva a stimare il costo complessivo del servizio, garantendo anche la copertura degli oneri di sicurezza e della manodopera. La natura necessariamente previsionale della stima rendeva compatibile l’utilizzo di un valore mediano con l’eventuale ricovero di cani di taglia diversa. Il Collegio ha inoltre richiamato il precedente del Consiglio di Stato n. 8225/2025, secondo cui, quando la base di gara è determinata in via complessiva e non sulla singola tariffa applicabile, la stima fondata su un valore mediano non è illegittima per il solo fatto che la composizione concreta degli animali possa variare. Non è stata quindi ravvisata né la violazione della disciplina regionale né l’irragionevolezza della stima amministrativa. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come procedura aperta ai sensi della disposizione richiamata.
Regolamento regionale Campania n. 1 del 2 febbraio 2021
Le tariffe previste dal regolamento possono essere utilizzate dalla stazione appaltante come parametri estimativi per la determinazione complessiva della base di gara; la decisione non le considera, nel caso concreto, tariffe direttamente applicate al singolo cane.
legge regionale Campania n. 3/2019
È la legge regionale attuata dal regolamento regionale in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
legge regionale Campania n. 18/2022
È richiamata quale legge modificativa della disciplina regionale rilevante.
art. 74 c.p.a.
È richiamato nell’epigrafe insieme alle disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 120 c.p.a.
È richiamato quale disciplina processuale del rito relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento.
Massime di principio
- Quando una stazione appaltante deve stimare il valore complessivo di un servizio di ricovero e custodia di animali e la composizione concreta degli animali non è predeterminabile, può utilizzare un valore mediano ricavato dalle tariffe applicabili alle diverse tipologie, purché la stima sia ragionevole e adeguatamente riferita ai dati prevedibili del servizio.
- La previsione di tariffe regionali differenziate per tipologia di animale non impedisce, di per sé, che la stazione appaltante determini una base di gara complessiva mediante un parametro medio o mediano, se tale parametro è utilizzato per stimare l’importo dell’appalto e non per applicare indistintamente una singola tariffa al ricovero di ogni animale.
- La circostanza che durante l’esecuzione possano essere ricoverati animali appartenenti a tipologie o taglie diverse da quelle considerate nella stima iniziale non dimostra automaticamente l’illegittimità della base di gara, trattandosi di una previsione necessariamente fondata su dati probabilistici e non su una situazione concreta integralmente predeterminabile.
- La valutazione della stazione appaltante sulla composizione presumibile dell’utenza del servizio e sulla conseguente determinazione della base economica di gara è sindacabile solo se risulta manifestamente irragionevole o arbitraria; non è sufficiente prospettare la possibile variazione della composizione concreta degli animali ricoverati.
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