Cassazione Civile, Ordinanza n. 08660/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, proposta dal proprietario di un fondo che assumeva di non poter accedere al proprio lotto con mezzi meccanici nonostante il permesso di costruire già ottenuto. Il Tribunale aveva accertato l'interclusione del fondo e aveva individuato un tracciato di passaggio a carico di aree del condominio, poi confermato in appello. Il condominio ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con due motivi: 1) nullità per motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso ingiustamente soluzioni alternative di tracciato, non avesse considerato le ipotesi prospettate dal consulente tecnico di parte e avesse illegittimamente assoggettato a servitù un'area cortilizia; 2) violazione dell'art. 1053 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che l'indennità per la servitù sarebbe stata determinata considerando soltanto il valore della superficie asservita e non il pregiudizio complessivo subito dal fondo servente, con sacrificio di due posti auto e ulteriori disagi per i condomini.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: il vizio di omesso esame era inammissibile per la doppia conforme e, comunque, la Corte d'appello aveva esaminato tutte le soluzioni alternative di tracciato, motivando la scelta del percorso ritenuto più breve e praticabile; inoltre, l'art. 1051 c.c., comma 4, non prevede un'esenzione assoluta per cortili e aree analoghe, ma solo un criterio di preferenza ove esistano soluzioni alternative compatibili con l'eliminazione dell'interclusione. È stato ritenuto corretto anche il richiamo al principio del minimo mezzo e al bilanciamento tra utilità del fondo dominante e aggravio del fondo servente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha indicato dove e come la diversa questione del pregiudizio ulteriore sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito; inoltre, la doglianza tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il condominio è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
L'esenzione per case, cortili, giardini e aie non è assoluta, ma opera come criterio di scelta tra percorsi alternativi solo se la servitù può essere realizzata senza rendere impossibile l'eliminazione dell'interclusione.
art. 1052 c.c.
Richiama l'applicabilità della disciplina del passaggio coattivo anche in ipotesi diverse dall'interclusione classica, secondo il rinvio alla regola dell'art. 1051 c.c.
art. 1053 c.c.
L'indennità per la servitù coattiva deve essere determinata in relazione al pregiudizio arrecato al fondo servente, ma la censura che mira a contestare la valutazione di merito è inammissibile se non specifica e se chiede una nuova valutazione del fatto.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è limitato al mancato scrutinio di un fatto storico decisivo; non consente di contestare questioni, ipotesi alternative o singole risultanze istruttorie. In presenza di doppia conforme il vizio ex n. 5 è inammissibile.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 2697 c.c.
Il "fatto" rilevante ai fini del vizio di omesso esame è un fatto storico principale o secondario, non una mera questione o un punto della decisione.
art. 700 c.p.c.
Nel corso del giudizio era stato emesso un provvedimento d'urgenza che autorizzava il transito provvisorio sul fondo del condominio per l'esecuzione delle opere edilizie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere dedotto per contestare questioni giuridiche, ipotesi alternative, singoli elementi istruttori o valutazioni di merito.
- In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. relativa all'omesso esame di fatti decisivi.
- In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista per case, cortili, giardini e aie non opera come divieto assoluto, ma come criterio di preferenza tra tracciati alternativi, da applicare solo quando l'interclusione possa comunque essere eliminata.
- La determinazione del percorso e delle modalità di esercizio della servitù coattiva spetta al giudice di merito, che può scegliere tra le soluzioni tecnicamente praticabili indicate dal consulente, purché rispetti i criteri del codice civile e il principio del minimo mezzo.
- La scelta del tracciato deve assicurare un equo contemperamento tra l'utilità del fondo dominante e l'aggravio del fondo servente, anche in relazione al possibile sacrificio indennizzabile di spazi o pertinenze del fondo servente.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ponderazione del compendio istruttorio.
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