Cassazione Penale, Sentenza n. 34102/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Totaro impugnava la sentenza che aveva confermato il proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati a lui contestati (art. 326 e art. 319 c.p.). Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le dichiarazioni di testi dimostravano che le verifiche in capo alla ditta SIAL non erano verifiche 'a sorpresa' ma pratiche concordate, tali da escludere la rivelazione di segreto d'ufficio (capo C) e, conseguentemente, la correlata ipotesi corruttiva (capo E). Contestava che la Corte d'appello si fosse limitata a richiamare le valutazioni del primo giudice senza rispondere ai specifici motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di causa di estinzione del reato (prescrizione), l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è possibile solo quando le circostanze che escludono il fatto emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (percezione 'ictu oculi'). Nel caso concreto la doglianza del ricorrente era, in larga parte, una censura di motivazione e richiedeva una rivalutazione probatoria delle dichiarazioni dei testi, non compatibile con i limiti della revisione di legittimità; inoltre non è stato dimostrato in che modo l'esclusione del reato di rivelazione avrebbe automaticamente escluso o impedito la configurazione dell'ipotesi corruttiva, suscettibile di diversa qualificazione. Per questi motivi il ricorso è stato giudicato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
Norma relativa alla rivelazione di segreto d'ufficio; nel caso in esame il giudice ha valutato che l'eccezione sulla natura 'non segreta' della verifica sollevata dal ricorrente richiedeva approfondimenti probatori non superabili in sede di legittimità.
art. 319 cod. pen.
Norma sulla corruzione per un atto del proprio ufficio; la Corte ha osservato che l'esclusione del reato contestato al capo C) non implica automaticamente l'esclusione dell'ipotesi corruttiva contestata al capo E), che può restare suscettibile di diversa qualificazione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la declaratoria di estinzione del reato e l'assoluzione; la Cassazione richiama il principio che tale declaratoria è ammessa solo se la circostanza estintiva emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile (percezione 'ictu oculi').
Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244275)
Precedente richiamato che precisa i limiti di ammissibilità dell'assoluzione per causa estintiva quando sia necessario un approfondimento probatorio: occorre che gli elementi escludenti siano evidenti 'ictu oculi'.
Massime di principio
- Quando il reato è estinto per prescrizione, l'assoluzione d'ufficio è possibile in Cassazione solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile e immediato l'assenza del fatto o la sua irrilevanza penale (percezione 'ictu oculi').
- Le censure che chiedono la rivalutazione delle prove o della motivazione di merito sono in genere inammissibili in Cassazione se comportano accertamenti di fatto non risolvibili senza un nuovo esame probatorio.
- Documentare che una verifica non fosse "a sorpresa" richiede elementi oggettivi (documenti, comunicazioni, verbali) che rendano palese, dagli atti, la natura non segreta dell'attività; mere dichiarazioni di testi non sempre bastano ai fini dell'automatica esclusione del reato in sede di legittimità.
- L'esclusione di una fattispecie collegata (es. rivelazione di segreto) non comporta automaticamente l'esclusione di reati connessi (es. corruzione): è necessaria una specifica argomentazione e prova che renda incompatibile la sussistenza dell'altra fattispecie.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi riconducibili a vizi non meramente formali, il ricorrente può essere condannato oltre che alle spese anche a sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
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