Sentenza n. 409/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della deliberazione n. 31 del 21 novembre 2023, con cui il Consiglio Comunale di Bassiano ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Bassiano, ai sensi dell’art. 246 del d. lgs n. 267/2000; - di tutti gli atti presupposti e, in particolare, della deliberazione n. 149 del 2 novembre 2023, con cui la Giunta Comunale ha disposto la revisione straordinaria dei residui ai sensi e per gli effetti di cui all’art.243-bis, comma 8, lett. e) del d. lgs n. 267/2000, approvando i risultati di cui alla determinazione n. 103 del 30 ottobre 2023 del Responsabile del Servizio Tecnico ed alla determinazione n. 89 del Responsabile del Servizio Finanziario; - della deliberazione n. 150 del 6 novembre 2023, con cui la Giunta Comunale di Bassiano ha formulato al Consiglio Comunale la proposta per la dichiarazione di dissesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di dichiarazione del dissesto finanziario del Comune, con gli atti presupposti relativi alla revisione straordinaria dei residui e alla proposta di dissesto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la dichiarazione di dissesto finanziario adottata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 246 TUEL e gli atti presupposti, deducendo: l'illegittimità derivata dalle precedenti deliberazioni di approvazione del rendiconto 2022 e di avvio della procedura di riequilibrio, censurate con ricorso straordinario poi abbandonato; eccesso di potere per grave contraddittorietà e perplessità, difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, sostenendo che il Comune avesse erroneamente stralciato numerosi residui attivi, determinando un disavanzo sovrastimato pari a euro 2.829.584,32; omessa ponderazione degli interessi, per non avere considerato la gravità non irreversibile della situazione finanziaria e la possibilità di risanamento mediante misure correttive prudenti. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione amministrativa in favore della Corte dei conti, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, nonché la tardività di alcune produzioni documentali. Nel corso del giudizio è stata disposta CTU contabile per verificare la correttezza dello stralcio dei residui attivi.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di interruzione del processo per il decesso di uno dei ricorrenti, rilevando che l'evento non era stato dichiarato o notificato dal difensore della parte deceduta, come richiesto dagli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 300 c.p.c. Ha respinto anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che l'impugnazione di una dichiarazione di dissesto adottata autonomamente dal Comune, al di fuori del procedimento di controllo della Corte dei conti, appartiene alla giurisdizione amministrativa; la giurisdizione contabile riguarda invece gli atti espressamente collegati alle funzioni di controllo della Corte dei conti e alle relative procedure. Ha dichiarato tardiva e inutilizzabile la documentazione depositata dai ricorrenti tre giorni prima dell'udienza, in assenza dei presupposti per il deposito tardivo. Ha ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo motivo, relativo all'illegittimità derivata delle precedenti deliberazioni, in ragione dell'abbandono della censura conseguente alla rinuncia al ricorso straordinario, pur irrituale ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Nel merito ha respinto le censure sul riaccertamento dei residui e sull'omessa ponderazione. La CTU integrativa ha accertato che, a fronte di circa cinque milioni di euro di residui attivi stralciati, poco più di un milione era stato erroneamente eliminato; detratta una partita di euro 648.000 non presente nel bilancio comunale, la quota erroneamente stralciata risultava ancora inferiore. Anche eliminando le poste illegittimamente stralciate, permaneva tuttavia un disavanzo molto rilevante, tra circa 1,8 e 2,4 milioni di euro, tale da confermare il notevole aggravamento della situazione finanziaria. Il quadro era inoltre aggravato da pregresse irregolarità contabili, mancato recupero del disavanzo, quattro parametri di deficitarietà strutturale fuori limite, debole capacità di riscossione, ricorso costante all'anticipazione di tesoreria, uso della cassa vincolata e insufficienza dell'anticipazione disponibile rispetto alle spese indispensabili. Il Comune aveva quindi correttamente ritenuto non praticabile il riequilibrio pluriennale e necessario il dissesto. Il giudice ha escluso un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione, non ravvisando errori manifesti, illogicità, difetto di motivazione o travisamento dei presupposti. Ha ritenuto rituale la CTU, rispettosi del contraddittorio sia l'operato del consulente sia l'acquisizione della documentazione necessaria alla verifica tecnica, e irrilevanti gli elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'atto in applicazione del principio tempus regit actum. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del CTU, liquidato in euro 15.372,70, al netto dell'acconto già versato, è stato posto per metà a carico solidale dei ricorrenti e per metà a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 246 d.lgs. 267/2000
La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce esercizio di un potere proprio dell'ente locale, fondato su presupposti economico-finanziari vincolati ma implicante valutazioni tecnico-discrezionali sulla gravità e irreversibilità dello squilibrio.
art. 243-bis d.lgs. 267/2000
La procedura di riequilibrio pluriennale costituisce uno strumento alternativo al dissesto, la cui praticabilità deve essere valutata alla luce dell'effettiva situazione finanziaria dell'ente.
art. 243-quater d.lgs. 267/2000
L'impossibilità concreta di perseguire il riequilibrio pluriennale può giustificare la dichiarazione di dissesto quando permane uno squilibrio grave e non reversibile con misure correttive.
art. 242 d.lgs. 267/2000
La presenza dei parametri previsti dalla normativa come indicativi di deficitarietà strutturale concorre alla valutazione della gravità della situazione finanziaria dell'ente.
art. 243 d.lgs. 267/2000
La condizione di deficitarietà strutturale comporta l'assoggettamento dell'ente ai controlli previsti dalla legge e rappresenta un elemento rilevante nella valutazione complessiva dello squilibrio.
art. 11, comma 6, d.lgs. 174/2016
La giurisdizione contabile sulle controversie relative a dissesto e riequilibrio opera per gli atti assunti nell'ambito delle procedure collegate alle funzioni di controllo della Corte dei conti e non comprende automaticamente la dichiarazione di dissesto autonomamente adottata dall'ente locale.
art. 79, comma 2, c.p.a.
L'interruzione del processo è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile richiamate dal codice del processo amministrativo.
art. 300 c.p.c.
Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.
La morte della parte costituita non produce automaticamente l'interruzione: l'evento deve essere dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal difensore della parte colpita.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La documentazione deve essere depositata entro i termini processuali stabiliti; il deposito effettuato tre giorni prima dell'udienza è tardivo e non può essere valutato in assenza di autorizzazione.
art. 54, comma 1, c.p.a.
Il deposito tardivo può essere autorizzato solo in presenza dei presupposti previsti dalla disposizione, non adeguatamente dimostrati nella fattispecie.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso o a una censura deve rispettare i requisiti formali previsti; una dichiarazione irrituale può comunque evidenziare il sopravvenuto difetto di interesse all'esame della relativa doglianza.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il mancato deposito di una relazione richiesta dal giudice non assume valore di confessione né costituisce argomento di prova quando gli elementi richiesti siano stati forniti altrimenti nel corso del giudizio.
art. 67, comma 5, c.p.a.
La liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio avviene secondo i criteri previsti dal codice del processo amministrativo.
art. 66, comma 4, c.p.a.
Le spese relative agli incombenti istruttori, inclusa la consulenza tecnica, sono regolate dal giudice nella sentenza.
art. 2 d.m. 30 maggio 2002
I parametri tariffari sono stati utilizzati per determinare il compenso del CTU in relazione al valore e alla complessità dell'incarico.
art. 52 d.P.R. 115/2002
La maggiorazione per la complessità dell'incarico è stata considerata nella liquidazione del compenso del CTU.
art. 119 Cost.
Il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria, se utilizzato per fronteggiare una cronica sofferenza di liquidità, può evidenziare una situazione finanziaria incompatibile con il carattere eccezionale e temporaneo dell'istituto.
Massime di principio
- L'impugnazione della dichiarazione di dissesto finanziario adottata autonomamente da un ente locale, al di fuori di un procedimento di controllo della Corte dei conti, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo; la giurisdizione contabile non si estende per blocco all'intera materia della contabilità pubblica, ma richiede una specifica attribuzione normativa e, per le fattispecie considerate, il collegamento con le funzioni di controllo della Corte dei conti.
- La valutazione dell'ente locale circa la gravità e l'irreversibilità dello squilibrio finanziario è espressione di discrezionalità tecnica e può essere censurata solo per errori manifesti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di motivazione o incoerenza procedurale; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione o dell'organo di revisione.
- Ai fini della legittimità della dichiarazione di dissesto, l'eventuale erronea cancellazione di una parte dei residui attivi non comporta l'illegittimità dell'atto se, depurate le poste erroneamente eliminate, permane uno squilibrio di entità rilevante, rapportato alle dimensioni dell'ente, tale da rendere non praticabile il riequilibrio mediante misure alternative.
- La verifica giudiziale della legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere compiuta sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum; gli eventi e i documenti sopravvenuti non possono incidere retroattivamente sui presupposti di legittimità dell'atto.
- La morte di una parte costituita non determina automaticamente l'interruzione del processo amministrativo: l'evento deve essere dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal difensore della parte colpita, e la dichiarazione proveniente dal difensore della controparte non è sufficiente.
- La consulenza tecnica d'ufficio può acquisire, nei limiti del mandato e nel rispetto del contraddittorio, la documentazione necessaria a verificare l'attendibilità tecnica dell'operato amministrativo; la sua funzione non è limitata alla mera riproduzione dei documenti già depositati dalle parti.
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