Cassazione Penale, Sentenza n. 2176/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della loro condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione illecita di marijuana e hashish rinvenuta nell'abitazione condivisa. Specificamente, Zambelli deduceva che la sua condotta fosse mera connivenza non punibile e non codetenzione, richiamando anche le dichiarazioni liberatorie rese dalla coimputata; Tercila proponeva ricorso che è stato valutato per carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Tercila per mancanza di interesse. Il ricorso di Zambelli è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era generico, fattuale e confutativo e comunque manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di merito che aveva ravvisato la codetenzione: la droga è stata trovata negli spazi comuni dell'abitazione (in cucina, nel centrotavola) insieme a sei ritagli di cellophane e a due bilancini di precisione, e negli ambienti sono stati rinvenuti effetti personali della Tercila pur se ella risiedeva altrove. La Corte ha ritenuto che Zambelli avesse reso un contributo consapevole mettendo a disposizione la propria abitazione per la custodia della sostanza, distinguendo la connivenza passiva dal concorso attivo ex art. 110 c.p. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma utilizzata per la qualificazione del reato di detenzione di stupefacenti; la condanna è stata confermata in relazione alla codetenzione della sostanza rinvenuta nell'abitazione.
art. 110 c.p.
Richiamata per distinguere la mera connivenza non punibile dal concorso nel delitto: è richiesto un contributo consapevole che agevoli l'attività criminosa, anche fornendo un luogo sicuro per la custodia delle sostanze.
art. 23, commi 8 e 9, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)
Norme che hanno consentito la trattazione scritta del procedimento (in mancanza di richiesta di discussione orale), modalità applicata nel processo oggetto della decisione.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui è necessaria una situazione di svantaggio eliminabile o attenuabile per sussistere l'interesse ad impugnare; la mancanza di tale interesse rende il ricorso inammissibile.
Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 (Abbate)
Precedente che chiarisce la distinzione tra connivenza e concorso nei reati di stupefacenti: la connivenza è passività, il concorso richiede un contributo consapevole che agevoli l'attività illecita.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata nella valutazione circa l'imposizione delle spese e della somma a titolo di ammenda anche quando non si può ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave; consente la condanna alle spese nel caso concreto.
Massime di principio
- Per essere ammesso un ricorso è necessario che il ricorrente dimostri un interesse concreto e attuale che l'accoglimento rimuoverebbe o attenuerebbe; l'assenza di tale interesse determina l'inammissibilità.
- In tema di stupefacenti, la mera convivenza o le dichiarazioni liberatorie di un coabitante non escludono automaticamente la responsabilità: il giudice valuta la complessiva situazione di fatto (luogo del rinvenimento, oggetti connessi all'attività di spaccio come bilancini e cellophane, disponibilità dell'abitazione).
- La distinzione pratica tra connivenza e concorso si basa sulla presenza di un contributo consapevole e idoneo ad agevolare l'attività illecita; mettere a disposizione un locale per la custodia della droga può integrare tale contributo.
- Motivi di ricorso generici, prevalentemente confutativi o basati su ritrattazioni non supportate da ulteriori elementi probatori sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione.
- Le regole procedurali (es. trattazione scritta per disposizioni emergenziali) possono incidere sul svolgimento del procedimento di cassazione e sulla modalità di deposito delle conclusioni.
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