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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25580/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La ditta individuale ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva richiesto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2012, ritenendo sussistente il presupposto impositivo in capo all'operatore che svolgeva attività di raccolta scommesse con organizzazione autonoma, pur in assenza di concessione o licenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; (2) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dalla l. 220/2010, per insussistenza del requisito soggettivo dell'imposta; (3) violazione della disciplina sulla territorialità, sostenendo che l'accettazione della scommessa avveniva fuori dal territorio nazionale; (4) contrasto della disciplina nazionale con la normativa unionale in materia IVA, assumendo una duplicazione dell'imposizione e lesione del principio di neutralità; (5) illegittimità del metodo induttivo di ricostruzione della base imponibile, richiamando norme dell'accertamento tributario e lo statuto del contribuente. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso e ha dichiarato inammissibile il quinto. Ha escluso, in via preliminare, la tardività del ricorso per cassazione, ritenendo tempestiva la notifica alla luce del termine lungo e della sospensione straordinaria dei termini nel 2020. Nel merito, ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse adeguatamente motivata e non affetta da motivazione apparente; ha poi confermato che, per il periodo d'imposta 2012, il soggetto che raccoglie scommesse per conto di bookmaker privi di concessione è soggetto passivo dell'imposta unica, in coerenza con la disciplina interpretativa e con i precedenti della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre ribadito che l'imposta si applica alle scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dalla sede estera del bookmaker, e che non vi è contrasto con la direttiva IVA poiché il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti gli elementi necessari a verificare la censura. Le spese sono state compensate per la sopravvenuta stabilizzazione dell'orientamento giurisprudenziale, ma il ricorso è stato complessivamente respinto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per il termine lungo di impugnazione, applicabile anche al processo tributario tramite il rinvio del d.lgs. 546/1992.

  • artt. 38 e 62 d.lgs. 546/1992

    Vengono indicati come norme di richiamo al codice di procedura civile per il processo tributario.

  • art. 83, D.L. 18/2020

    È richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel 2020.

  • art. 36, comma 1, D.L. 23/2020

    È richiamato per la disciplina della sospensione e del computo dei termini nel periodo emergenziale.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È evocato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    È evocato quale norma processuale rilevante per la motivazione della decisione tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per il requisito essenziale della motivazione della sentenza; la sua violazione si configura solo in caso di motivazione mancante o apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È indicato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la motivazione apparente e, in generale, per la nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    È interpretato nel senso che, per il periodo successivo alla l. 220/2010, l'imposta unica colpisce anche chi raccoglie scommesse per conto di soggetti privi di concessione.

  • art. 1, comma 66, l. 220/2010

    È letto come norma interpretativa che esplicita l'obbligo di versamento dell'imposta unica anche per le ricevitorie operanti per conto di bookmaker non concessionati.

  • art. 1, comma 66, lett. b, l. 220/2010

    È applicato per affermare la soggettività passiva del centro trasmissione dati/ricevitoria che opera per conto di bookmaker estero privo di concessione.

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998

    È richiamato dalla parte ricorrente sul tema della territorialità dell'imposizione.

  • art. 1326, comma 1, c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l'accettazione della scommessa non si perfezionerebbe in Italia.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    È interpretato nel senso che non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 135, par. 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE

    È richiamato nel coordinamento con l'art. 401 della direttiva IVA per escludere l'incompatibilità del tributo nazionale.

  • art. 168 direttiva 2006/112/CE

    È richiamato dalla parte ricorrente nel dedurre il contrasto con il sistema IVA.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    È richiamato nel motivo sull'accertamento induttivo della base imponibile.

  • art. 24, comma 10, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    È richiamato nel motivo relativo alla ricostruzione induttiva della base imponibile.

  • art. 7 l. 212/2000

    È richiamato nel motivo relativo alla motivazione e alla correttezza dell'accertamento tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo se denuncia la mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse colpisce anche l'operatore che raccoglie scommesse per conto di bookmaker privi di concessione, quando l'attività di organizzazione e gestione del gioco sia svolta nel contesto territoriale italiano.
  • Per il periodo successivo all'intervento interpretativo della l. 220/2010, il soggetto che opera quale intermediario/ricevitore per un bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell'imposta unica.
  • Ai fini della territorialità del tributo sulle scommesse rileva il luogo in cui la scommessa è raccolta e il servizio di organizzazione del gioco è svolto, non la sola sede estera del bookmaker.
  • L'imposta unica sulle scommesse non viola la disciplina unionale sull'IVA quando non presenta il carattere di imposta sul volume d'affari, potendo coesistere con l'IVA in regime cumulativo.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure su questioni non adeguatamente evocate o riprodotte nel testo della sentenza impugnata devono essere autosufficienti, indicando specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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