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Direttiva 2014/43

Direttiva 2014/43/UE della Commissione, del 18 marzo 2014 , che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/43/UE della Commissione aggiorna la disciplina tecnica della direttiva 2000/25/CE sui motori dei trattori agricoli o forestali, allineandola alle modifiche della direttiva 97/68/CE. In particolare, introduce nei relativi allegati prescrizioni aggiornate su specifiche, prove e informazioni da riportare nelle omologazioni, nonché il riconoscimento di alcune omologazioni alternative. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° gennaio 2015.

Modifica tecnica degli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE per allineare le prescrizioni sulle emissioni dei motori dei trattori agricoli o forestali alle evoluzioni della direttiva 97/68/CE e per riconoscere omologazioni alternative armonizzate a livello UNECE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirne le modifiche nell’ordinamento interno, e incide indirettamente sui motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali disciplinati dalla direttiva 2000/25/CE. L’intervento riguarda gli allegati tecnici relativi a specifiche, prove ed equivalenza delle omologazioni, con richiamo alle categorie di motori e alle fasi emissive previste dalla direttiva 97/68/CE. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna la disciplina tecnica esistente; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Modifica tecnica della disciplina sulle emissioni dei motori per trattori agricoli o forestali

La direttiva 2014/43/UE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 2000/25/CE, che disciplina i valori limite di emissione e le procedure di prova per i motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali. Il provvedimento nasce dall’esigenza di allineare tale disciplina alle evoluzioni tecniche e normative già introdotte nella direttiva 97/68/CE, anche alla luce del progresso tecnico e dell’armonizzazione internazionale UNECE.

Finalità e contesto normativo

Secondo i considerando, la direttiva 2000/25/CE rinvia alle disposizioni della direttiva 97/68/CE per quanto concerne sia i limiti di emissione sia le procedure di prova. Poiché la direttiva 97/68/CE è stata più volte modificata, si rende necessario adeguare la disciplina applicabile ai trattori agricoli o forestali per evitare disallineamenti tecnici e garantire coerenza regolatoria. Un ulteriore obiettivo è l’introduzione, nella disciplina dei trattori, di omologazioni alternative già previste nell’ambito UNECE e riconosciute dalla direttiva 97/68/CE modificata.

Ambito di applicazione

La direttiva non istituisce una disciplina generale nuova, ma modifica gli allegati tecnici della direttiva 2000/25/CE. L’effetto pratico riguarda i motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e la relativa documentazione di omologazione, con impatto su specifiche tecniche, prove di emissione e riconoscimento di omologazioni equivalenti. La direttiva è qualificata come testo rilevante ai fini del SEE.

Modifiche agli allegati I e II: specifiche tecniche e documentazione

Nell’allegato I, il punto 3 è sostituito con un rinvio alle disposizioni dell’allegato I, punti 4, 8 e 9, e delle appendici 1 e 2, nonché agli allegati III, IV e V della direttiva 97/68/CE. Le appendici 1 e 2 sono poi aggiornate con formulazioni più dettagliate sui sistemi di controllo delle emissioni e sulle caratteristiche del motore.

Tra le informazioni richieste rientrano, in particolare:

  • dispositivi per il riciclaggio dei gas del basamento;
  • convertitori catalitici, con dati su marca, tipo, numero di elementi catalitici, dimensioni, volume, substrato, densità delle celle, rivestimento, posizione e intervallo di funzionamento;
  • eventuale reagente consumabile, con indicazione di tipo, concentrazione, temperatura di funzionamento e norma internazionale;
  • sensori NOx e sensori di ossigeno;
  • sistemi di iniezione dell’aria;
  • EGR (ricircolo dei gas di scarico), con relative caratteristiche;
  • trappole del particolato, con dimensioni, capacità, progetto, posizione, rigenerazione e parametri termici e pressori;
  • altri sistemi di abbattimento delle emissioni.

Sono inoltre aggiornate le parti relative alla fasatura delle valvole, con indicazione di alzata massima, angoli di apertura e chiusura, intervalli di regolazione e, se presenti, sistemi variabili di fasatura, distinguendo tra tipo continuo o discontinuo.

Nell’allegato II, l’appendice 1 viene modificata in modo analogo, mantenendo l’allineamento tecnico tra la documentazione dei motori oggetto di omologazione e le prescrizioni più recenti della direttiva 97/68/CE.

Prove di emissione: NRSC e NRTC

L’allegato I, appendice 2, è riscritto nella parte relativa ai livelli di emissioni del motore/motore capostipite. La disciplina aggiornata richiede la rappresentazione dei risultati delle prove NRSC e, se del caso, NRTC, con indicazione del fattore di deterioramento (DF), che può essere calcolato o fissato.

Per la prova NRSC devono essere riportati i valori di CO, HC, NOx, HC+NOx, particolato e, ove necessario, i punti di prova supplementari nell’area di controllo, comprensivi di regime motore e carico.

Per la prova NRTC, oltre ai dati di emissione, è prevista una distinzione tra:

  • avviamento a freddo;
  • avviamento a caldo senza rigenerazione;
  • avviamento a caldo con rigenerazione.

Per i motori della fase IV possono essere indicati dati relativi alla rigenerazione. Sono inoltre richieste informazioni sul sistema di campionamento utilizzato per le prove, con rinvio ai sistemi individuati nell’allegato VI, punto 1, della direttiva 97/68/CE.

Riconoscimento di omologazioni alternative

Il nuovo allegato III disciplina il riconoscimento di omologazioni alternative equivalenti a quelle rilasciate ai sensi della direttiva 2000/25/CE. Il meccanismo è articolato per categorie di motori e fasi emissive:

  • per i motori H, I, J e K, fase IIIA, sono riconosciute le omologazioni conformi all’allegato XII, punti 3.1, 3.2 e 3.3, della direttiva 97/68/CE;
  • per i motori L, M, N e P, fase IIIB, sono riconosciute le omologazioni conformi ai punti 4.1, 4.2 e 4.3;
  • per i motori Q e R, fase IV, sono riconosciute le omologazioni conformi ai punti 5.1 e 5.2.

La scelta normativa consente di valorizzare procedure e certificazioni già armonizzate a livello internazionale, riducendo duplicazioni e favorendo il mutuo riconoscimento tecnico.

Recepimento, entrata in vigore e obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1° gennaio 2015 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Inoltre, gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agro-meccanico e della conformità tecnica, il dato rilevante è che la direttiva non introduce nuovi limiti emissivi sostanziali, ma aggiorna gli strumenti tecnici e documentali necessari all’omologazione. L’impatto si concentra sulla conformità dei fascicoli tecnici, sulle prove di laboratorio e sul possibile utilizzo di omologazioni alternative già riconosciute dal quadro UNECE e dalla direttiva 97/68/CE.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati tecnici della direttiva 2000/25/CE

L’articolo 1 dispone che gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2014/43/UE. Le modifiche riguardano in particolare le specifiche tecniche, le modalità di prova e i modelli informativi per l’omologazione dei motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali.

Aggiornamento delle specifiche e delle prove

Nell’allegato I sono sostituiti il punto 3 e varie parti delle appendici 1 e 2, con rinvii alle pertinenti disposizioni della direttiva 97/68/CE e con l’aggiornamento dei campi informativi relativi a misure contro l’inquinamento atmosferico, fasatura delle valvole e livelli di emissione. Sono inoltre aggiornati i modelli per la documentazione delle prove NRSC e NRTC, inclusi i dati sul fattore di deterioramento (DF), sui metodi di campionamento e, per i motori della fase IV, sulla possibile indicazione di dati relativi alla rigenerazione.

Aggiornamento dei modelli informativi dell’allegato II

Nell’allegato II sono sostituiti il punto 2.2 e il punto 2.4 dell’appendice 1, con un contenuto sostanzialmente analogo a quello dell’allegato I: aggiornamento delle informazioni sulle misure contro l’inquinamento atmosferico, sui sistemi di post-trattamento e sulla fasatura delle valvole, da utilizzare nella documentazione tecnica e nell’omologazione.

Riconoscimento di omologazioni alternative

Il nuovo allegato III stabilisce quali omologazioni alternative siano riconosciute equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi della direttiva 2000/25/CE. Sono riconosciute, per le categorie di motori H, I, J e K (fase IIIA), le omologazioni conformi all’allegato XII, punti 3.1, 3.2 e 3.3, della direttiva 97/68/CE; per le categorie L, M, N e P (fase IIIB), quelle conformi ai punti 4.1, 4.2 e 4.3; per le categorie Q e R (fase IV), quelle conformi ai punti 5.1 e 5.2.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° gennaio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo di tali disposizioni e delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteemissioni industrialiomologazione tecnicamacchine agricolediritto dei trasporti

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