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Direttiva 2014/44

Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014 , che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/44/UE della Commissione aggiorna la documentazione tecnica e amministrativa richiesta per l'omologazione dei trattori agricoli e forestali ai sensi della direttiva 2003/37/CE. Le modifiche servono ad allineare gli allegati I, II e III alla normativa sulle emissioni dei motori, in particolare alla direttiva 2000/25/CE e ai riferimenti alla direttiva 97/68/CE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º gennaio 2015.

Aggiornamento degli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE per allineare la documentazione di omologazione dei trattori agricoli e forestali alle modifiche della disciplina sulle emissioni dei motori.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, chiamati ad aggiornare la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/37/CE. Sul piano materiale riguarda l'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, con particolare riferimento alle informazioni amministrative e ai dati tecnici relativi alle emissioni dei motori. Non introduce un nuovo regime sostanziale di omologazione, ma modifica i modelli e le tabelle contenuti negli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE.

Aggiornamento degli allegati tecnici per l'omologazione dei trattori agricoli e forestali

La direttiva 2014/44/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2003/37/CE, che disciplina l'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli. L'intervento è motivato dall'esigenza di allineare le disposizioni amministrative e i modelli documentali della direttiva 2003/37/CE alle modifiche già introdotte nella disciplina sulle emissioni dei motori, in particolare nella direttiva 2000/25/CE e, per il suo tramite, nella direttiva 97/68/CE.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva non istituisce un nuovo sistema di omologazione, ma aggiorna il contenuto informativo richiesto nei documenti di omologazione. Il considerando evidenzia che la direttiva 2003/37/CE già definisce un sistema di omologazione per trattori agricoli e forestali conforme alla normativa sui veicoli a motore e che la direttiva 2000/25/CE, inclusa nel relativo quadro, è stata modificata per recepire progressi tecnici, nuove fasi di applicazione dei valori limite di emissione, procedure di omologazione alternative e meccanismi di flessibilità. Le modifiche della direttiva 2014/44/UE servono dunque a mantenere coerenti gli allegati amministrativi con tale evoluzione tecnica e normativa.

Modifiche agli allegati I, II e III

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE secondo l'allegato della direttiva 2014/44/UE. Le revisioni sono prevalentemente di natura tecnica e documentale, ma hanno rilievo operativo per i costruttori e per le autorità di omologazione, perché incidono sulle informazioni da fornire nei fascicoli di omologazione CE.

Nell'allegato I, modello A, sono riscritti i punti relativi alle misure contro l'inquinamento atmosferico e alla fasatura delle valvole, con un maggior dettaglio sui dispositivi antinquinamento. Tra le informazioni richieste figurano, tra l'altro:

  • ricircolo dei gas del basamento;
  • convertitori catalitici, con dati su marca, tipo, numero di elementi catalitici, dimensioni, volume, tipo di azione catalitica, metalli nobili, substrato, densità delle celle, rivestimento, posizione e intervallo di funzionamento;
  • eventuale reagente consumabile, con tipo, concentrazione e intervallo di temperatura di funzionamento;
  • sensori NOx e sensori di ossigeno;
  • iniezione di aria, EGR e trappola del particolato, con relative caratteristiche, posizione, metodo di rigenerazione e condizioni di funzionamento;
  • altri sistemi eventualmente presenti.

Sempre nell'allegato I, il punto sulla fasatura delle valvole viene aggiornato per includere l'alzata massima, gli angoli di apertura e chiusura, gli intervalli di riferimento o di regolazione e, se presente, il sistema variabile di fasatura delle valvole con indicazione della tipologia continua o discontinua e dell'angolo di sfasatura tra le camme.

Viene inoltre introdotto un nuovo punto 3.5 sulla potenza del motore, che richiede la potenza netta massima e nominale, con indicazione dei regimi di rotazione e del riferimento alla direttiva 97/68/CE; è prevista anche, in via facoltativa, l'indicazione della potenza alla presa di forza (PTO) secondo il codice 2 OCSE o la norma ISO 789-1:1990, con i regimi standard 1-540, 2-1 000, 3-540 ECO e 4-1 000 ECO.

Nell'allegato II, capo C, parte II, il punto 2 è sostituito per aggiornare la presentazione dei risultati delle prove di emissione di gas di scarico. La tabella ora distingue tra risultati definitivi delle prove NRSC/ESC/WHSC e quelli delle prove NRTC/ETC/WHTC, includendo, ove pertinente, il fattore di deterioramento (DF) e valori per CO, HC, NOx, HC+NOx, particolato, CO2, nonché, per i cicli a caldo, CO2 e lavoro espresso in kWh.

Nell'allegato III, parte I, sono aggiornati i punti corrispondenti per la potenza del motore e per i risultati finali delle prove di emissione. Anche qui si richiede l'indicazione della potenza netta massima e nominale, con richiamo alla direttiva 97/68/CE, e dei risultati NRSC/ESC/WHSC e NRTC/ETC/WHTC, con le medesime grandezze inquinanti e, se del caso, i dati relativi al ciclo a caldo.

Recepimento, entrata in vigore e margini nazionali

L'articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare entro il 1º gennaio 2015 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. La norma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma richiede che le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla disciplina nazionale.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e, separatamente, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre l'articolo 4 individua gli Stati membri quali destinatari.

Profili di interesse pratico

Per gli operatori del settore, la direttiva assume rilievo soprattutto documentale e istruttorio: i fascicoli di omologazione e le schede tecniche dovranno riportare informazioni più analitiche sui sistemi antinquinamento e sui risultati delle prove di emissione. Per i professionisti italiani, ciò implica un aggiornamento delle verifiche di conformità dei dossier di omologazione e dei documenti tecnici richiesti ai costruttori o agli importatori, in coerenza con il recepimento nazionale da completarsi entro il 1º gennaio 2015.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE

L'articolo 1 dispone che gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE siano modificati conformemente all'allegato della direttiva 2014/44/UE. Le modifiche riguardano soprattutto i modelli di schede informative, i dati tecnici sui sistemi di controllo dell'inquinamento, le informazioni sulle fasature delle valvole, la potenza del motore e i risultati delle prove di emissione.

Aggiornamento delle informazioni tecniche su emissioni e motore

Nell'allegato I sono sostituite varie sezioni dei modelli A relativi alle misure contro l'inquinamento atmosferico, alla fasatura delle valvole e ai dati sul motore, con l'aggiunta di un nuovo punto 3.5 sulla potenza del motore e sulla potenza alla presa di forza (PTO). Nell'allegato II sono aggiornati i modelli di presentazione dei risultati delle prove di emissione di gas di scarico, includendo le prove NRSC/ESC/WHSC e NRTC/ETC/WHTC, con indicazione di CO, HC, NOx, HC+NOx, particolato, CO2 e, ove pertinente, lavoro e DF. Nell'allegato III sono aggiornate le corrispondenti voci della parte I relative alla potenza del motore e ai risultati definitivi delle prove di emissione.

Recepimento nazionale entro il 1º gennaio 2015

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1º gennaio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure adottate devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento.

Obbligo di comunicazione delle disposizioni interne

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicoliemissioni inquinantiagricolturanorme tecniche e amministrative

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