Cassazione Penale, Sentenza n. 2582/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto del 28/05/2021 che rigettava la sua istanza di restituzione della quota del 50% del fondo in c.da SACUPODI, acquistata il 13/01/2010. Sosteneva che tale quota era distinta dalla quota originaria acquistata il 04/08/1992 (già oggetto di annullamento parziale da parte della S.C.) e che le erano spettati l'usufrutto (donato il 28/10/1993) e la nuda proprietà acquistata nel 2010 con risorse proprie. Denunciava violazione di legge (art. 648 c.p.p. e art. 24 d.lgs. 159/2011), carenza di indicazione analitica dei beni da restituire, e che il perito nell'incidente di esecuzione aveva svolto valutazioni sul merito non spettanti. Chiedeva l'annullamento del decreto e la restituzione dell'usufrutto e della quota del 50% acquistata nel 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art.10 co.3 d.lgs. 159/2011, il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e che la motivazione del decreto impugnato non è inesistente né meramente apparente. La Corte territoriale aveva correttamente considerato che il fondo rientrava nel perimetro della confisca perché l'acquisto originario risaliva al 04/08/1992 in capo a FARINELLA Paolo; i trasferimenti intrafamiliari successivi (usufrutto donato nel 1993, acquisto della restante nuda proprietà nel 2010) non erano sufficienti a superare la presunzione di illecita accumulazione fondata sull'epoca dell'acquisto originario. Il ricorso è così stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato solo come riferimento procedurale relativo alla trattazione del giudizio; non incide sulla decisione di ammissibilità del ricorso in materia di misure di prevenzione
art. 24 d.lgs. n. 159/2011
Invocato dalla ricorrente come norma collegata alle questioni di prevenzione patrimoniale; la Corte non ha ritenuto che ne sia derivata una violazione di legge rispetto al decreto impugnato
art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce che il ricorso in cassazione contro i decreti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; è la norma chiave che ha determinato l'inammissibilità del ricorso per vizi di motivazione non qualificabili come inesistenti o meramente apparenti
art. 7 co. 1 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato unitamente ad altri obblighi motivazionali per sottolineare l'onere del giudice di motivare i decreti in materia di misure di prevenzione
art. 10 co. 2 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato congiuntamente agli obblighi motivazionali, a supporto del principio secondo cui la motivazione deve estendersi a tutti i punti decisivi del provvedimento
art. 125 co. 3 cod. proc. pen.
Richiamato per l'obbligo di motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale e nelle misure di prevenzione, a supporto del principio dell'adeguata motivazione
art. 648 cod. proc. pen.
Invocato dalla ricorrente come norma rilevante per il rito cautelare e la confisca; la Cassazione non ha ravvisato violazione di tale norma nella decisione impugnata
art. 667 e 674 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla qualificazione dell'impugnazione proposta in sede di esecuzione (opposizione) e al rinvio degli atti alla Corte territoriale
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la determinazione della sanzione pecuniaria a carico della ricorrente per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione contro decreti in materia di misure di prevenzione sono ammessi solo per violazione di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili soltanto se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
- Se un bene è stato originariamente acquistato da un soggetto sottoposto a prevenzione entro il periodo di pericolosità, trasferimenti successivi in ambito familiare (usufrutto, cessioni fra parenti) non sciolgono automaticamente la presunzione di illecita accumulazione determinate dall'epoca dell'acquisto originario.
- Per ottenere la restituzione di beni sequestrati/confiscati dopo trasferimenti intrafamiliari, è necessario provare in modo chiaro e documentale la legittima origine delle risorse impiegate e, idealmente, che l'acquirente sia un terzo estraneo alla cerchia familiare del proposto.
- I decreti di restituzione/dissequestro devono indicare in modo analitico i beni interessati per rendere possibile l'esecuzione; la mancanza di elenchi chiari può dare luogo a incidenti di esecuzione, ma non legittima la riforma della sostanza di provvedimenti già definitivi salvo violazioni di legge rilevanti.
- Le valutazioni tecniche disposte in un incidente di esecuzione non devono travalicare il perimetro decisionale del decreto definitivo: il perito non può rimettere in discussione questioni già definitivamente decise.
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