Ordinanza n. 75/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, – del provvedimento m_-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 14 ottobre 2025, avente ad oggetto «Revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo», con il quale è stata disposta la revoca della precedente nota del -OMISSIS- e, per l’effetto, il rientro immediato del ricorrente presso la -OMISSIS-; – ove occorra e per quanto di ragione, degli atti presupposti e/o istruttori esibiti al ricorrente in data 20 ottobre 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti, e segnatamente: del rapporto disciplinare redatto a carico del ricorrente; dei relativi allegati, ivi comprese le riproduzioni fotografiche del post Facebook e la relazione disciplinare redatta dal ricorrente; – ove occorra e per quanto di ragione, degli ulteriori atti esibiti in data 14 novembre 2025 all’esito di apposita istanza di accesso agli atti del procedimento di revoca, e in particolare: i) della segnalazione ex art. 6, comma 1, del D.M. 14 maggio 2024, di presunto comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico, redatta in data 29 settembre 2025; ii) della relazione di servizio del 17 settembre 2025; iii) degli ulteriori atti coincidenti con il carteggio già rilasciato al ricorrente a seguito della precedente istanza di accesso, nonché dei regolamenti e delle circolari concernenti le attività del G.I.O. e l’uso dei social network; – ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024, ove interpretato e applicato in modo erroneo; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto e solo potenzialmente lesivo della posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo e conseguente rientro presso la sede di provenienza
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Capo del Dipartimento ha disposto la revoca del suo impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo e il rientro immediato nella sede di provenienza, ai sensi dell’art. 6 del D.M. Giustizia 14 maggio 2024. Sono stati dedotti anche vizi relativi agli atti istruttori e presupposti, nonché all’interpretazione e applicazione dell’art. 6 del decreto ministeriale. In particolare, il ricorrente ha contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’insussistenza dei presupposti sostanziali per la revoca. La vicenda traeva origine dalla pubblicazione, su una pagina Facebook gestita da terzi, di fotografie raffiguranti operatori del G.I.O., incluso il ricorrente, durante un’attività addestrativa. Le immagini erano accompagnate da commenti di utenti esterni, anche critici, ironici o denigratori nei confronti del reparto e dell’Amministrazione penitenziaria. Il ricorrente ha evidenziato che le fotografie non erano state scattate o pubblicate da lui, che il personale non si era accorto di essere fotografato, che la pubblicazione era rimasta online per circa due ore, che i commenti provenivano da terzi e che non erano state individuate specifiche violazioni delle regole su vestizione ed equipaggiamento. È stato inoltre contestato il mutamento della valutazione amministrativa, poiché inizialmente la vicenda era stata qualificata come episodio di disattenzione e aveva dato luogo soltanto a un richiamo informale, mentre successivamente era stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione dell’incarico speciale.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che il provvedimento costituisca un atto di gestione del rapporto di lavoro e che, per tale ragione, non trovino automatica applicazione le disposizioni partecipative della legge n. 241/1990, incluso l’art. 7. Ha invece ravvisato il fumus boni iuris con riferimento ai presupposti e alla motivazione della revoca. L’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024 attribuisce all’Amministrazione un potere speciale, cautelare e organizzativo, distinto dall’azione disciplinare, volto a garantire che il G.I.O. sia composto da personale costantemente affidabile, riservato e adeguato sotto il profilo comportamentale. Proprio per la natura e gli effetti immediati del potere, sono necessari fatti di particolare gravità e attualità, accertati mediante istruttoria adeguata e collegati, con motivazione concreta e specifica, all’impossibilità di proseguire l’incarico nel G.I.O. Il Collegio ha ritenuto che tali condizioni non risultassero soddisfatte: le fotografie riguardavano un’attività addestrativa; l’abbigliamento, pur non perfettamente uniforme, non presentava elementi manifestamente illeciti o estranei alle dotazioni utilizzate; il ricorrente non aveva realizzato né diffuso le immagini; i commenti erano imputabili a soggetti terzi; la pubblicazione era durata circa due ore; non risultavano violazioni puntuali di disposizioni regolamentari né contestazioni formali o interventi immediati dei superiori. L’Amministrazione non aveva inoltre chiarito il successivo mutamento di valutazione rispetto all’originario richiamo informale. Il giudizio di incompatibilità è stato quindi ritenuto generico e fondato su una rivalutazione ex post di elementi non idonei, allo stato, a integrare la gravità e attualità richieste dall’art. 6 del decreto ministeriale. Quanto al periculum in mora, il TAR ha considerato concreto il rischio di pregiudizio alle aspirazioni professionali del ricorrente, alla conservazione di un incarico di particolare prestigio e alla possibilità di svolgere incarichi analoghi in futuro, oltre ai pregiudizi non patrimoniali prospettati. L’istanza cautelare è stata accolta e l’efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa. L’Amministrazione è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 oltre oneri e accessori; la causa è stata rinviata all’udienza pubblica di discussione dell’8 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora, il TAR ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 7 l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto non automaticamente applicabile la comunicazione di avvio del procedimento agli atti di gestione del rapporto di lavoro.
art. 6 D.M. Giustizia 14 maggio 2024
immediato rientro del personale impiegato nel G.I.O. qualora emergano comportamenti oggettivamente incompatibili con la prosecuzione dell’incarico
Prevede un potere speciale, cautelare e organizzativo, il cui esercizio richiede fatti particolarmente gravi e attuali, un’istruttoria adeguata e una motivazione concreta e specifica sul nesso tra i fatti e l’impossibilità di proseguire l’incarico nel G.I.O.
art. 241 d.lgs. 196/2003
Massime di principio
- Il potere di disporre l’immediato rientro di personale da un reparto operativo speciale, quando fondato su comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’incarico, ha natura cautelare e organizzativa ed è distinto dall’esercizio della potestà disciplinare.
- L’esercizio di un potere cautelare e organizzativo con effetti immediati sulla permanenza in un incarico speciale presuppone fatti di particolare gravità e attualità, tali da rendere non sostenibile, anche provvisoriamente, la prosecuzione dell’impiego.
- La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella valutazione dell’affidabilità e dell’adeguatezza comportamentale del personale non esclude il sindacato giurisdizionale sull’adeguatezza dell’istruttoria e sulla concretezza e specificità della motivazione.
- La motivazione di un provvedimento di revoca da un incarico operativo speciale deve spiegare il nesso diretto tra i fatti accertati e l’impossibilità di proseguire l’incarico; non è sufficiente richiamare genericamente un pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione o la mera rilevanza disciplinare della condotta.
- La pubblicazione da parte di terzi di immagini relative ad attività addestrative non può, di per sé, giustificare la revoca dell’impiego speciale del dipendente ritratto se non siano accertati una sua responsabilità nella realizzazione o diffusione, specifiche violazioni regolamentari e fatti concretamente idonei a incidere sulla prosecuzione dell’incarico.
- Gli atti di gestione del rapporto di lavoro non sono automaticamente assoggettati alle garanzie partecipative della legge n. 241/1990, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento.
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