Direttiva 2009/39
Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rifonde la disciplina UE sui prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione, garantire un livello uniforme di tutela del consumatore e prevenire frodi sull'effettiva natura dei prodotti. Definisce la categoria degli alimenti dietetici, stabilisce regole comuni su etichettatura, presentazione e pubblicità, e prevede direttive specifiche per gruppi di prodotti dell'allegato I. La Commissione è investita di ampi poteri di esecuzione per adottare o aggiornare disposizioni tecniche, previa consultazione dell'EFSA quando incidano sulla salute pubblica.
Ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, con regole comuni su definizione, etichettatura, controlli e direttive specifiche di settore.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, cioè alimenti la cui composizione o processo di fabbricazione li distingue nettamente dagli alimenti di consumo corrente e che sono commercializzati come conformi a uno specifico obiettivo nutrizionale. Riguarda in particolare i prodotti destinati a categorie di persone con processi di assimilazione o metabolismo perturbati, persone in particolari condizioni fisiologiche e lattanti o bambini nella prima infanzia in buona salute. Sono previste categorie per le quali possono essere adottate direttive specifiche e, in assenza di tali direttive, regole di notifica e controllo rafforzate; restano salve le disposizioni nazionali applicabili quando mancano direttive di attuazione specifiche. La direttiva si applica nel quadro del mercato interno e fa salvi i prodotti già in commercio al momento dell'adozione di eventuali direttive specifiche per il diabete.
Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare
La direttiva rifonde la disciplina comunitaria sugli alimenti destinati a un'alimentazione particolare, con l'obiettivo di armonizzare le regole nazionali e garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno. I considerando evidenziano il rischio di frammentazione normativa, di distorsioni concorrenziali e di frodi sull'effettiva natura dei prodotti; per questo la direttiva definisce una nozione comune, regole di etichettatura uniformi e un quadro per direttive specifiche di settore.
Obiettivi e ratio della disciplina
La direttiva si fonda sull'idea che tali prodotti abbiano una composizione o un processo di fabbricazione specifici, studiati per rispondere a esigenze nutrizionali particolari. In alcuni casi può essere necessario derogare alle regole generali applicabili agli alimenti ordinari, ma sempre entro limiti funzionali al perseguimento dell'obiettivo nutrizionale e alla tutela del consumatore.
Ambito di applicazione e definizioni
L'articolo 1 si applica ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e li definisce in base a tre elementi cumulativi: differenziazione netta rispetto agli alimenti di consumo corrente, idoneità all'obiettivo nutrizionale indicato e commercializzazione che segnali la conformità a tale obiettivo. L'utilizzo nutrizionale particolare riguarda:
- persone con processi di assimilazione o metabolismo perturbati;
- persone in particolari condizioni fisiologiche che possano trarre vantaggio dall'ingestione controllata di talune sostanze;
- lattanti o bambini nella prima infanzia in buona salute.
Regole sull'uso delle diciture e prevenzione delle pratiche ingannevoli
L'articolo 2 consente che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), siano qualificati come "dietetico" o "di regime". Per contro, tali espressioni non possono essere usate per gli alimenti di consumo corrente, né possono essere impiegate altre presentazioni idonee a indurre in errore il consumatore circa la natura speciale del prodotto. La Commissione può tuttavia autorizzare, per prodotti ordinari ma adatti a un'alimentazione particolare, un richiamo a tale idoneità, definendone le modalità con atti adottati con procedura di regolamentazione con controllo.
Requisiti sostanziali di conformità del prodotto
L'articolo 3 richiede che la natura e la composizione del prodotto siano adeguate al fine nutrizionale perseguito. Inoltre, salvo le modifiche necessarie per renderlo conforme alla definizione speciale, il prodotto deve rispettare le disposizioni obbligatorie applicabili all'alimento di consumo corrente.
Direttive specifiche per gruppi di prodotti
L'articolo 4 rinvia a direttive specifiche per i gruppi elencati nell'allegato I. Tali direttive possono disciplinare:
- requisiti essenziali di natura e composizione;
- qualità delle materie prime;
- prescrizioni igieniche;
- modifiche consentite rispetto all'alimento ordinario;
- elenco degli additivi;
- etichettatura, presentazione e pubblicità;
- campionamento e metodi di analisi.
Le norme sugli additivi seguono la procedura dell'articolo 95 del trattato; le altre misure sono adottate dalla Commissione, con procedura di regolamentazione con controllo. Quando una misura può incidere sulla salute pubblica, è necessaria la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Innovazione tecnologica e autorizzazioni temporanee
Per favorire l'immissione rapida sul mercato di prodotti innovativi, l'articolo 4, paragrafo 2, consente alla Commissione di autorizzare per due anni, previa consultazione dell'EFSA, la commercializzazione di prodotti non conformi alle norme di composizione delle direttive specifiche. La decisione può essere accompagnata da regole di etichettatura collegate alla modifica compositiva.
Elenco delle sostanze e criteri di purezza
L'articolo 4, paragrafo 3, impone alla Commissione di adottare un elenco di sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico, come vitamine, sali minerali e aminoacidi, nonché di altre sostanze aggiungibili ai prodotti. Devono essere fissati anche i criteri di purezza e, ove necessario, le condizioni di utilizzo. Le misure sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo; in caso di urgenza la Commissione può usare la procedura d'urgenza.
Diciture relative a sodio, sale e glutine
L'articolo 5 attribuisce alla Commissione il compito di stabilire le modalità di uso dei termini relativi alla riduzione o assenza di sodio/sale e all'assenza di glutine. Anche queste misure seguono la procedura di regolamentazione con controllo e hanno natura integrativa della direttiva.
Disciplina per il diabete
L'articolo 6 prevede che, entro l'8 luglio 2002, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'opportunità di norme specifiche per gli alimenti destinati a persone con metabolismo glucidico perturbato (diabete), previa consultazione dell'EFSA. Sulla base della relazione, la Commissione deve elaborare disposizioni specifiche oppure presentare proposte di modifica della direttiva. Nell'allegato I, parte B, questa categoria resta subordinata all'esito di tale procedura.
Riferimenti a diete o categorie di persone
L'articolo 7 consente alla Commissione di disciplinare, con atti esecutivi, le modalità con cui etichettatura, presentazione e pubblicità possono richiamare una dieta o una categoria di persone cui il prodotto è destinato. Anche tali misure sono soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.
Divieto di proprietà terapeutiche e comunicazione ai professionisti
L'articolo 8 vieta che gli alimenti destinati a un'alimentazione particolare siano presentati come aventi proprietà preventive, curative o di guarigione delle malattie umane, o che tali proprietà siano sottintese. Deroghe eccezionali e ben determinate possono essere introdotte con procedura di regolamentazione con controllo. Rimane invece consentita la diffusione di informazioni o raccomandazioni destinate esclusivamente a medici, nutrizionisti o farmacisti.
Etichettatura, presentazione e pubblicità
L'articolo 9 collega la direttiva al regime generale dell'etichettatura previsto dalla direttiva 2000/13/CE. La denominazione di vendita deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per gli alimenti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia, tale indicazione è sostituita dall'indicazione della destinazione. Per i prodotti privi di direttiva specifica, l'etichetta deve inoltre indicare gli elementi compositivi o il procedimento di fabbricazione che giustificano la particolarità nutrizionale, nonché il valore energetico e i contenuti di glucidi, protidi e lipidi per 100 g o 100 ml, e se del caso per porzione. Se l'energia è inferiore a 50 kJ (12 kcal) per 100 g o 100 ml, è ammessa una dicitura semplificata.
Confezionamento e vendita al dettaglio
Ai sensi dell'articolo 10, i prodotti devono essere venduti al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall'imballaggio. Gli Stati membri possono derogare a tale regola per il commercio al dettaglio, purché il prodotto sia accompagnato dalle indicazioni richieste dall'articolo 9.
Notifica e controllo per i prodotti non disciplinati da direttive specifiche
L'articolo 11 introduce un meccanismo di notifica per i prodotti non compresi nei gruppi dell'allegato I. Alla prima commercializzazione il fabbricante, o l'importatore se il prodotto proviene da uno Stato terzo, deve notificare all'autorità competente dello Stato membro interessato un modello dell'etichettatura; se il prodotto è poi commercializzato in un altro Stato membro, va effettuata una nuova notifica con indicazione dell'autorità destinataria della prima comunicazione. L'autorità può richiedere i lavori scientifici e i dati che giustificano la conformità del prodotto alla definizione dell'articolo 1 e alle indicazioni di etichettatura. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i nominativi delle autorità competenti, che vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni sull'applicazione di questa disciplina.
Libera circolazione e misure di salvaguardia
L'articolo 12 vieta agli Stati membri di ostacolare la commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva, o alle direttive di attuazione, per motivi inerenti a composizione, fabbricazione, presentazione o etichettatura. Se mancano direttive di attuazione, continuano ad applicarsi le norme nazionali pertinenti. Gli articoli 13 e 14 prevedono misure di salvaguardia quando uno Stato membro constati, con motivazione circostanziata, che un prodotto non è conforme o è pericoloso per la salute umana:
- nel primo caso, il prodotto può essere sospeso o limitato provvisoriamente nel territorio dello Stato membro;
- nel secondo caso, la misura può essere adottata anche se il prodotto è conforme alla direttiva specifica, purché emergano nuovi elementi o una nuova valutazione degli elementi esistenti.
Lo Stato membro deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri. La Commissione esamina il caso, consulta il comitato competente e può adottare misure appropriate; se necessario, può modificare la direttiva o la direttiva specifica. Le modifiche seguono la procedura di regolamentazione con controllo, o quella d'urgenza nei casi urgenti. Lo Stato membro che ha adottato la salvaguardia può mantenerla finché non siano adottate le modifiche necessarie.
Comitologia e modalità di adozione degli atti della Commissione
L'articolo 15 affida alla Commissione l'assistenza del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. La direttiva richiama la decisione 1999/468/CE e distingue tra:
- procedura ordinaria di comitato per talune misure di esecuzione;
- procedura di regolamentazione con controllo per gli atti che modificano elementi non essenziali della direttiva;
- procedura d'urgenza per i casi di necessità impellente.
Il termine di tre mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE si applica alle ipotesi richiamate.
Abrogazione, continuità e decorrenza
L'articolo 16 abroga la direttiva 89/398/CEE, mantenendo però fermi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e di applicazione riportati nell'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferiti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III. L'articolo 17 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 18 indica gli Stati membri quali destinatari.
Profili di interesse operativo per i professionisti
Per i professionisti italiani, la direttiva è rilevante soprattutto per tre profili: corretta qualificazione dei prodotti come "destinati ad un'alimentazione particolare", conformità dell'etichettatura e della pubblicità, e verifica dell'eventuale esistenza di direttive specifiche di settore. In assenza di disciplina speciale, assume rilievo il sistema di notifica ex articolo 11 e il potere dell'autorità competente di richiedere la documentazione scientifica a supporto delle caratteristiche nutrizionali dichiarate.
Disposizioni principali
Definizione della categoria e finalità nutrizionale
L'articolo 1 definisce i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare come prodotti che, per composizione o fabbricazione, si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati come conformi a tale obiettivo. L'utilizzo nutrizionale particolare può rispondere alle esigenze di persone con metabolismo o assimilazione perturbati, di persone in condizioni fisiologiche particolari, oppure di lattanti e bambini nella prima infanzia in buona salute.
Uso delle diciture "dietetico" o "di regime" e tutela contro l'uso improprio
L'articolo 2 consente l'uso delle qualifiche "dietetico" o "di regime" per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). Vietato invece utilizzare tali espressioni, o altre indicazioni idonee a far credere che un alimento di consumo corrente rientri nella categoria speciale, nell'etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ordinari. La Commissione può consentire, con atti di esecuzione, che un alimento di consumo corrente idoneo a un'alimentazione particolare richiami tale proprietà, secondo procedura di regolamentazione con controllo.
Requisiti generali di conformità del prodotto
L'articolo 3 richiede che natura e composizione del prodotto siano adeguate all'utilizzo nutrizionale particolare. I prodotti devono inoltre rispettare le disposizioni obbligatorie applicabili agli alimenti di consumo corrente, salvo le modifiche necessarie per adeguarli alla definizione speciale.
Direttive specifiche per i gruppi dell'allegato I
L'articolo 4 prevede che per i gruppi di prodotti elencati nell'allegato I siano adottate direttive specifiche. Tali direttive possono disciplinare requisiti di composizione, qualità delle materie prime, prescrizioni igieniche, modifiche consentite, elenco degli additivi, etichettatura/presentazione/pubblicità e metodi di campionamento e analisi. Le norme sugli additivi sono adottate secondo l'articolo 95 del trattato, mentre le altre misure sono adottate dalla Commissione con procedura di regolamentazione con controllo; se incidono sulla salute pubblica è necessaria la consultazione dell'EFSA.
Autorizzazione temporanea per innovazioni tecnologiche
L'articolo 4, paragrafo 2, consente alla Commissione, previa consultazione dell'EFSA, di autorizzare per due anni l'immissione in commercio di prodotti non conformi alle norme di composizione delle direttive specifiche, al fine di favorire l'ingresso sul mercato di prodotti derivanti da progressi scientifici e tecnologici. La decisione di autorizzazione può contenere anche regole di etichettatura connesse al mutamento di composizione.
Elenco delle sostanze e criteri di purezza
L'articolo 4, paragrafo 3, incarica la Commissione di adottare un elenco di sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico, come vitamine, sali minerali e aminoacidi, nonché di altre sostanze aggiungibili ai prodotti, con relativi criteri di purezza e, se del caso, condizioni d'uso. È prevista la procedura di regolamentazione con controllo e, in caso d'urgenza, la procedura d'urgenza.
Diciture su sodio, sale e glutine
L'articolo 5 attribuisce alla Commissione il compito di stabilire le modalità d'uso dei termini relativi alla riduzione o assenza di sodio/sale e all'assenza di glutine nei prodotti dell'articolo 1, mediante procedura di regolamentazione con controllo.
Prodotti destinati ai soggetti con diabete
L'articolo 6 impone alla Commissione di presentare, entro l'8 luglio 2002, una relazione sull'opportunità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone con metabolismo glucidico perturbato (diabete), previa consultazione dell'EFSA. In base alle conclusioni, la Commissione deve elaborare disposizioni specifiche oppure presentare proposte di modifica della direttiva; la successiva elaborazione di disposizioni specifiche segue la procedura di regolamentazione con controllo. Nell'allegato I, parte B, questa categoria è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 6.
Riferimenti a dieta o categoria di persone
L'articolo 7 consente alla Commissione di adottare modalità in base alle quali etichettatura, presentazione e pubblicità possano riferirsi a una dieta o a una categoria di persone cui il prodotto è destinato, mediante procedura di regolamentazione con controllo.
Divieto di attribuire proprietà preventive o terapeutiche
L'articolo 8 vieta che etichettatura, presentazione e pubblicità attribuiscano ai prodotti proprietà preventive, curative o di guarigione delle malattie umane, o le sottintendano. Sono possibili deroghe eccezionali e ben determinate, adottate con procedura di regolamentazione con controllo; fino al completamento di tale procedura le deroghe già esistenti possono essere mantenute. Restano ammesse informazioni o raccomandazioni destinate esclusivamente a professionisti della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.
Regime di etichettatura e applicazione della direttiva 2000/13/CE
L'articolo 9 applica ai prodotti speciali la direttiva 2000/13/CE su etichettatura, presentazione e pubblicità, salvo specifiche condizioni. La denominazione di vendita deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti destinati a lattanti o bambini nella prima infanzia tale indicazione è sostituita dall'indicazione della destinazione. Per i prodotti privi di direttiva specifica, l'etichettatura deve indicare gli elementi compositivi o il processo di fabbricazione che giustificano la particolarità nutrizionale e il valore energetico disponibile, nonché tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 g o 100 ml e, se del caso, per porzione; sotto 50 kJ (12 kcal) per 100 g o 100 ml è ammessa una dicitura semplificata. Le norme specifiche per i prodotti con direttiva dedicata sono contenute in tale direttiva.
Vendita al dettaglio e confezionamento
L'articolo 10 dispone che i prodotti siano venduti al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall'imballaggio. Gli Stati membri possono derogare per il commercio al dettaglio a condizione che le indicazioni di cui all'articolo 9 accompagnino il prodotto al momento della vendita.
Notifica per i prodotti senza direttiva specifica
L'articolo 11 introduce un sistema di notifica alla prima commercializzazione, e poi in caso di commercializzazione in un altro Stato membro, per i prodotti non compresi in gruppi già disciplinati nell'allegato I. Il fabbricante o, per i prodotti importati da Stati terzi, l'importatore deve trasmettere il modello di etichettatura all'autorità competente; l'autorità può chiedere i lavori scientifici e i dati che giustificano la conformità del prodotto. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità delle autorità competenti, la quale pubblica le informazioni nella GUUE. La Commissione deve inoltre riferire ogni tre anni sull'applicazione di questo articolo, a partire dall'8 luglio 2002.
Libera circolazione e clausole di salvaguardia
L'articolo 12 vieta agli Stati membri di impedire o limitare il commercio di prodotti conformi alla direttiva, o alle direttive di applicazione, per motivi legati a composizione, fabbricazione, presentazione o etichettatura. Restano salve le disposizioni nazionali applicabili in mancanza di direttive di attuazione. Gli articoli 13 e 14 prevedono clausole di salvaguardia: uno Stato membro può sospendere o limitare provvisoriamente la commercializzazione se il prodotto non è conforme o è pericoloso per la salute, informando immediatamente Commissione e altri Stati membri; la Commissione valuta il caso, consulta il comitato competente e può adottare misure correttive. Per i prodotti conformi a una direttiva specifica ma pericolosi alla luce di nuovi elementi, la Commissione può modificare la direttiva o quella specifica, con procedura di regolamentazione con controllo o, in urgenza, procedura d'urgenza; lo Stato membro può mantenere le misure di salvaguardia fino all'adozione delle modifiche.
Comitato, procedure di comitologia e urgenza
L'articolo 15 attribuisce l'assistenza alla Commissione al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. La direttiva richiama la decisione 1999/468/CE: per le misure di esecuzione si applicano gli articoli 5 e 7; per la regolamentazione con controllo gli articoli 5 bis, paragrafi 1-4, e 7; per l'urgenza gli articoli 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e 7. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Abrogazione della direttiva 89/398/CEE e disciplina transitoria
L'articolo 16 abroga la direttiva 89/398/CEE, come modificata, ma fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 17 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 18 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 6 mag 2009Direttiva 2009/38
- direttiva · 6 mag 2009Direttiva 2009/40
- direttiva · 6 mag 2009Direttiva 2009/41
- direttiva · 6 mag 2009Direttiva 2009/42
- direttiva · 6 mag 2009Direttiva 2009/43
- direttiva · 6 mag 2009Direttiva 2009/44
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →