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Direttiva 2009/42

Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/42/CE rifonde la precedente direttiva 95/64/CE e stabilisce un quadro comune per la rilevazione statistica dei trasporti marittimi di merci e passeggeri. Essa mira a garantire alla Commissione (Eurostat) dati comparabili, affidabili, sincronizzati e regolari, utili alla politica comune dei trasporti e alla conoscenza del mercato marittimo. La disciplina definisce variabili, nomenclature, frequenze di osservazione, criteri di selezione dei porti e termini di trasmissione dei risultati, lasciando agli Stati membri il margine di organizzare i propri sistemi di raccolta nei limiti degli standard UE. È prevista l’abrogazione della direttiva 95/64/CE, con salvezza dei termini di recepimento già maturati per la normativa sostituita.

Rilevazione statistica armonizzata dei trasporti di merci e passeggeri via mare nei porti degli Stati membri, ai fini delle statistiche comunitarie e della comparabilità dei dati UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono raccogliere, trattare e trasmettere statistiche sui trasporti marittimi di merci e passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio. L’ambito materiale comprende i movimenti via mare di merci e passeggeri, inclusi i trasporti verso impianti offshore e il recupero dai fondi marini scaricato nei porti; sono esclusi i depositi e rifornimenti per le navi, nonché varie categorie di navi non commerciali o non pertinenti (ad es. navi da pesca, da guerra, da trivellazione/esplorazione, rimorchiatori, draghe, navi per ricerca, imbarcazioni esclusivamente non commerciali e navi che navigano solo in acque interne o protette). La direttiva prevede inoltre una selezione di porti "principali" per le rilevazioni dettagliate e regole specifiche per la classificazione di merci, navi, porti e relazioni geografiche, con possibilità di esclusione delle navi di stazza lorda inferiore a 100.

Rilevazione statistica dei trasporti di merci e passeggeri via mare

La direttiva 2009/42/CE rifonde la direttiva 95/64/CE e riorganizza in modo uniforme la raccolta di statistiche sul traffico marittimo nell’Unione. L’obiettivo dichiarato è mettere a disposizione della Commissione (Eurostat) dati comparabili, affidabili, sincronizzati e regolari, utili per la politica comune dei trasporti marittimi e per una migliore conoscenza del mercato da parte di Stati membri e operatori.

Finalità e logica della disciplina

La direttiva si fonda sull’esigenza di disporre di dati armonizzati e comparabili tra Stati membri e tra modi di trasporto. Il considerando evidenzia che la raccolta armonizzata consente un sistema integrato di informazioni affidabili, compatibili e aggiornate; per ragioni di sussidiarietà, l’adozione di norme statistiche comuni è ritenuta efficace a livello dell’Unione, pur lasciando agli organismi nazionali responsabili delle statistiche ufficiali la gestione operativa della raccolta.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 impone agli Stati membri di raccogliere statistiche sui trasporti di merci e passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.

L’articolo 2 specifica che la nozione di trasporto marittimo riguarda i movimenti di merci e passeggeri per mezzo di navi su rotte seguite totalmente o parzialmente per mare. Rientrano anche:

  • le merci trasportate verso impianti offshore;
  • le merci recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti.

Sono invece esclusi i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi.

La direttiva esclude inoltre, in via definitoria, le navi che navigano esclusivamente nelle acque interne, protette o adiacenti a tali acque o ai regolamenti portuali, nonché categorie quali:

  • navi da pesca e navi-officina per trattamento del pesce;
  • navi da trivellazione ed esplorazione;
  • rimorchiatori e spintori;
  • draghe;
  • navi per la ricerca e l’esplorazione;
  • navi da guerra;
  • imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali.

Definizioni rilevanti

Sempre all’articolo 2, la direttiva definisce:

  • il "porto", come luogo dotato di installazioni idonee all’attracco, al carico/scarico di merci e all’imbarco/sbarco passeggeri;
  • la "nazionalità dell’operatore di trasporto marittimo", come la nazionalità del paese in cui è situato il centro reale dell’attività commerciale dell’operatore;
  • l’"operatore di trasporto marittimo", come il soggetto tramite il quale, o in nome del quale, viene concluso il contratto di trasporto con lo spedizioniere marittimo o il passeggero.

Raccolta dei dati, variabili e margini nazionali

L’articolo 3 impone agli Stati membri di rilevare dati relativi:

  • alle informazioni su merci e passeggeri;
  • alle informazioni sulla nave.

È ammessa l’esclusione delle navi di stazza lorda inferiore a 100. Le caratteristiche della raccolta, cioè variabili statistiche, nomenclature e frequenza di osservazione, sono rinviate agli allegati I-VIII.

La raccolta deve basarsi, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, con l’obiettivo di limitare l’onere per i rispondenti. La Commissione può poi adeguare le caratteristiche di raccolta e il contenuto degli allegati I-VIII ai progressi economici e tecnici, purché ciò non comporti un sostanziale aumento dei costi per gli Stati membri o dell’onere per i rispondenti. Tali modifiche, in quanto incidenti su elementi non essenziali, seguono la procedura di regolamentazione con controllo.

Porti selezionati e porti non selezionati

L’articolo 4 prevede che la Commissione rediga un elenco di porti codificati e classificati per paese e zone costiere marittime. Ogni Stato membro seleziona dall’elenco i porti che:

  • trattano annualmente più di 1 milione di tonnellate di merci; oppure
  • registrano più di 200.000 movimenti di passeggeri.

Per i porti selezionati devono essere forniti dati dettagliati, conformemente all’allegato VIII, per i settori (merci/passeggeri) in cui il porto supera la soglia; per l’altro settore, ove applicabile, possono essere forniti dati sommari. Per i porti dell’elenco non selezionati si trasmettono dati sommari secondo l’allegato VIII, insieme di dati A3.

Accuratezza, trattamento e trasmissione dei risultati

L’articolo 5 richiede che i metodi di raccolta garantiscano il livello di precisione previsto per l’insieme dei dati dell’allegato VIII. La Commissione stabilisce le norme di accuratezza, anche in questo caso mediante procedura di regolamentazione con controllo.

L’articolo 6 impone agli Stati membri di trattare le informazioni raccolte in modo da ottenere statistiche comparabili e con il grado di accuratezza richiesto.

L’articolo 7 disciplina la trasmissione a Eurostat dei risultati della raccolta, compresi i dati riservati secondo la legislazione o le prassi nazionali di riservatezza statistica, nel quadro del regolamento (CE) n. 223/2009. I risultati devono essere trasmessi secondo la struttura degli insiemi di dati dell’allegato VIII; le modalità tecniche di trasmissione sono definite dalla Commissione tramite procedura di gestione.

I termini sono i seguenti:

  • 5 mesi dalla fine del periodo di osservazione per i dati trimestrali;
  • 8 mesi dalla fine del periodo di osservazione per i dati annuali.

La prima trasmissione copre il primo trimestre del 1997.

Relazioni, diffusione e coordinamento europeo

L’articolo 8 obbliga gli Stati membri a comunicare a Eurostat tutte le informazioni pertinenti sui metodi utilizzati per produrre i dati e, se necessario, gli eventuali mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta.

L’articolo 9 prevede che Eurostat diffonda i dati statistici appropriati con una frequenza analoga a quella delle trasmissioni. Le modalità di pubblicazione o diffusione sono stabilite mediante procedura di gestione.

Procedura di comitato e atti di esecuzione

L’articolo 10 stabilisce che la Commissione sia assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Per le misure esecutive si applicano:

  • gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di tre mesi, nei casi richiamati dal paragrafo 2;
  • l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, nei casi richiamati dal paragrafo 3.

La direttiva attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure che completano o adattano elementi non essenziali del testo, in particolare per aggiornarne gli allegati tecnici.

Comunicazione delle misure nazionali e abrogazione della direttiva previgente

L’articolo 11 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

L’articolo 12 abroga la direttiva 95/64/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato IX, parte A. Rimangono salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento della direttiva abrogata indicati nell’allegato IX, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato X.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 dispone che i destinatari siano gli Stati membri.

Allegati tecnici: contenuto essenziale

Gli allegati definiscono la base tecnica del sistema statistico.

Allegato I: elenca variabili e definizioni da rilevare, tra cui peso lordo delle merci, tipo di carico, descrizione delle merci, porto dichiarante, direzione del movimento, porto di carico/scarico, numero di passeggeri e croceristi, nonché informazioni sulla nave (numero, tonnellaggio o stazza, paese/territorio di registrazione, tipo e classe di grandezza). Contiene anche definizioni di container, unità roro, carico in container, carico roro, tonnellaggio lordo delle merci, DWT, stazza lorda, crocerista, nave da crociera ed escursione del crocerista.

Allegato II: classifica il tipo di carico in categorie quali rinfusa liquida, rinfusa solida, container, roro semoventi, roro non semoventi e altro carico generale; la classificazione è dichiarata compatibile con la raccomandazione UNECE n. 21.

Allegato III: contiene la nomenclatura NST 2007 delle merci, articolata in divisioni da 01 a 20.

Allegato IV: stabilisce le zone costiere marittime mediante geonomenclatura, con codici specifici per Stati e aree marittime, includendo codici supplementari per impianti offshore e aggregati non descritti altrove.

Allegato V: disciplina la nazionalità di registrazione della nave tramite geonomenclatura, includendo registri nazionali multipli per alcuni paesi (ad es. Italia, Regno Unito, Danimarca, Portogallo, Spagna, Norvegia, Stati Uniti).

Allegato VI: classifica il tipo di nave (ICST-COM), distinguendo tra rinfuse liquide, rinfuse secche, container, trasportatori specializzati, merci varie non specializzate, chiatte da carico secco, passeggeri, crociera e altre categorie; sono espressamente escluse talune navi indicate con nota come non comprese nella direttiva.

Allegato VII: definisce le classi di grandezza delle navi per DWT o stazza lorda, con soglia minima di 100 e gruppi progressivi fino a 300.000 e oltre.

Allegato VIII: determina la struttura degli insiemi di dati statistici e la loro frequenza (trimestrale o annuale), con portata diversa per porti selezionati e non selezionati. Gli insiemi A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1, F1 e F2 regolano rispettivamente le combinazioni di porto, tipo di carico, relazione, situazione del carico, nazionalità di registrazione della nave e caratteristiche della nave.

Allegato IX: elenca la direttiva 95/64/CE e le sue modificazioni, e riporta il termine di recepimento originario del 31 dicembre 1996.

Allegato X: contiene la tavola di concordanza tra la direttiva 95/64/CE e la presente direttiva, utile per interpretare i rinvii normativi e le corrispondenze tra i singoli articoli.

Disposizioni principali

Obbligo di raccolta statistica

L’articolo 1 impone agli Stati membri di raccogliere statistiche comunitarie sui trasporti di merci e passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.

Definizioni e perimetro materiale

L’articolo 2 definisce trasporto marittimo, nave marittima, porto, nazionalità dell’operatore e operatore di trasporto marittimo. Il perimetro include anche merci verso impianti offshore e merci recuperate dai fondali, ma esclude depositi e rifornimenti per le navi e numerose categorie di navi non ricomprese.

Caratteristiche della raccolta e margine di esclusione

L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri rilevino dati su merci/passeggeri e sulla nave; possono escludere le navi di stazza lorda inferiore a 100. Le variabili, le nomenclature e la frequenza di osservazione sono rinviate agli allegati I-VIII. La Commissione può adeguare tali elementi ai progressi economici e tecnici tramite procedura di regolamentazione con controllo, purché non vi sia un sostanziale aumento dei costi o degli oneri per i rispondenti.

Selezione e classificazione dei porti

L’articolo 4 prevede che la Commissione rediga un elenco di porti codificati e classificati; ciascuno Stato membro seleziona i porti che trattano annualmente più di 1 milione di tonnellate di merci o più di 200.000 movimenti di passeggeri. Per i porti selezionati sono richiesti dati dettagliati per il settore rilevante; per gli altri porti dell’elenco sono richiesti dati sommari.

Accuratezza, trattamento e trasmissione dei dati

Gli articoli 5, 6 e 7 richiedono che le metodologie di raccolta garantiscano il grado di precisione stabilito per gli insiemi di dati dell’allegato VIII, che gli Stati membri trattino i dati per ottenere statistiche comparabili e che trasmettano a Eurostat i risultati anche se dichiarati riservati secondo il regolamento (CE) n. 223/2009. La trasmissione avviene secondo la struttura dell’allegato VIII, con modalità tecniche stabilite dalla Commissione.

Termini di trasmissione e primo invio

L’articolo 7, paragrafo 3, fissa la trasmissione entro 5 mesi dalla fine del periodo di osservazione per i dati trimestrali e entro 8 mesi per i dati annuali. La prima trasmissione copre il primo trimestre del 1997.

Comunicazioni sugli metodi nazionali e diffusione dei dati

Gli articoli 8 e 9 impongono agli Stati membri di comunicare a Eurostat le informazioni sui metodi impiegati e gli eventuali mutamenti sostanziali, mentre la Commissione diffonde i dati con frequenza analoga a quella delle trasmissioni.

Procedura di comitato e poteri della Commissione

L’articolo 10 richiama il comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 e disciplina l’adozione delle misure esecutive tramite decisione 1999/468/CE, inclusa la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti che modificano elementi non essenziali della direttiva.

Recepimento, comunicazione e abrogazione

L’articolo 11 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate; l’articolo 12 abroga la direttiva 95/64/CE, mantenendo fermi gli obblighi relativi ai precedenti termini di recepimento indicati nell’allegato IX, parte B. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (articolo 13) ed è destinata agli Stati membri (articolo 14).

Come è indicizzato

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