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Direttiva 2009/40

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifusa disciplina il controllo tecnico periodico dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei semirimorchi, fissando un quadro minimo comune per categorie di veicoli, periodicità delle verifiche ed elementi obbligatori da controllare. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale, garantire condizioni di concorrenza omogenee tra trasportatori e mantenere sotto controllo le emissioni inquinanti dei veicoli durante la loro vita utile. La disciplina lascia agli Stati membri ampi margini per introdurre requisiti più severi, estensioni di ambito e modalità organizzative nazionali, nel rispetto del nucleo armonizzato.

Controllo tecnico periodico dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei semirimorchi, con armonizzazione minima delle verifiche e dei criteri tecnici nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica, in ciascuno Stato membro, ai veicoli a motore immatricolati nello Stato e ai loro rimorchi e semirimorchi, sottoposti a controllo tecnico periodico secondo le categorie e la periodicità previste negli allegati I e II. L’ambito comprende sia i veicoli destinati al trasporto persone o merci sia taxi e ambulanze; sono previste esclusioni o regimi speciali per veicoli delle forze armate, delle forze dell’ordine e dei pompieri, per veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, per veicoli che non utilizzano o quasi le strade pubbliche e per taluni veicoli di interesse storico, inclusi quelli costruiti prima del 1 gennaio 1960 o temporaneamente ritirati dalla circolazione. Gli Stati membri possono inoltre introdurre controlli più rigorosi o frequenti e estendere gli obblighi ad altre categorie di veicoli.

Controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

La direttiva 2009/40/CE rifonde la precedente direttiva 96/96/CE e stabilisce un quadro armonizzato minimo per il controllo tecnico periodico dei veicoli immatricolati negli Stati membri. La disciplina è orientata a migliorare la sicurezza stradale, ridurre i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli non manutenuti e mantenere sotto controllo gli effetti nocivi, in particolare le emissioni atmosferiche.

Obiettivi e contesto

La direttiva si inserisce nella politica comune dei trasporti e mira a far sì che la circolazione dei veicoli nello spazio comunitario avvenga in condizioni migliori sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello della concorrenza tra trasportatori. I considerando sottolineano che l’intensificarsi del traffico stradale comporta rischi analoghi per tutti gli Stati membri e che i controlli dovrebbero essere semplici, rapidi e poco costosi.

La logica della rifusione è di chiarezza normativa, dato che la direttiva 96/96/CE era stata oggetto di numerose modifiche sostanziali. La direttiva lascia agli Stati membri spazi di intervento per introdurre controlli più severi o più frequenti, ma fissa un nucleo comune vincolante quanto al risultato da raggiungere.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che, in ciascuno Stato membro, i veicoli a motore immatricolati nello Stato e i loro rimorchi e semirimorchi devono essere sottoposti a controllo tecnico periodico. Le categorie di veicoli soggette al controllo e la relativa periodicità sono indicate nell’allegato I, mentre gli elementi minimi da verificare sono elencati nell’allegato II.

Sono previste esclusioni facoltative all’articolo 4:

  • veicoli delle forze armate, delle forze dell’ordine e dei pompieri;
  • veicoli utilizzati in condizioni eccezionali;
  • veicoli che non utilizzano, o utilizzano solo marginalmente, le strade pubbliche;
  • veicoli di interesse storico, compresi quelli costruiti prima del 1 gennaio 1960 o temporaneamente ritirati dalla circolazione.

Per i veicoli di interesse storico gli Stati membri possono anche adottare norme nazionali proprie, purché non più severe di quelle originariamente applicabili al veicolo.

Organizzazione del controllo e riconoscimento reciproco

L’articolo 2 consente agli Stati membri di organizzare il controllo tecnico tramite autorità pubbliche, organismi pubblici o organismi/impianti designati, anche privati, purché autorizzati e soggetti alla diretta sorveglianza statale. Se un centro di controllo opera anche come officina di riparazione, gli Stati devono prestare particolare attenzione a garantire obiettività ed elevata qualità delle verifiche.

L’articolo 3 introduce un meccanismo di riconoscimento reciproco dell’attestato di controllo tecnico positivo rilasciato da uno Stato membro. Ogni Stato membro deve riconoscere l’attestato rilasciato da un altro Stato membro come se fosse stato emesso sul proprio territorio. Gli Stati devono inoltre adottare le misure necessarie per dimostrare l’esito positivo del controllo e comunicarle agli altri Stati membri e alla Commissione.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva fissa standard minimi, ma consente agli Stati membri di andare oltre. In particolare, l’articolo 5 permette di:

  • anticipare il primo controllo e persino imporlo prima dell’immatricolazione;
  • ridurre l’intervallo tra due controlli successivi;
  • rendere obbligatorio il controllo dell’equipaggiamento opzionale;
  • aumentare il numero degli elementi da controllare;
  • estendere l’obbligo ad altre categorie di veicoli;
  • prescrivere controlli speciali;
  • imporre criteri minimi di efficienza di frenatura più elevati, con pesi a carico maggiori, purché non più rigorosi di quelli previsti dall’omologazione originale.

Il considerando relativo ai freni conferma inoltre che gli Stati membri possono estendere il controllo a categorie o elementi non compresi nella direttiva.

Standard tecnici minimi e adeguamento al progresso tecnico

L’articolo 6 demanda alla Commissione l’adozione di direttive particolari per definire norme e metodi minimi relativi al controllo degli elementi indicati nell’allegato II, nonché per adeguarli al progresso tecnico. Tali atti sono adottati con la procedura di regolamentazione con controllo, in quanto incidono su elementi non essenziali della direttiva.

L’articolo 7 istituisce un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, cui è affidata l’assistenza alla Commissione nella procedura comitologica.

Periodicità dei controlli per categoria di veicolo

L’allegato I differenzia la periodicità in base alla categoria:

  • controllo annuale, dopo la prima utilizzazione, per i veicoli per trasporto persone con più di otto posti escluso il conducente;
  • controllo annuale per i veicoli per trasporto merci con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg;
  • controllo annuale per rimorchi e semirimorchi con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg;
  • controllo annuale per taxi e ambulanze;
  • primo controllo dopo quattro anni dalla prima utilizzazione e poi ogni due anni per i veicoli normalmente destinati al trasporto di cose con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg, eccetto trattori e macchine agricole;
  • primo controllo dopo quattro anni dalla prima utilizzazione e poi ogni due anni per i veicoli destinati al trasporto di persone con non più di otto posti escluso il conducente.

Elementi da controllare obbligatoriamente

L’allegato II precisa che il controllo deve riguardare almeno gli elementi indicati, purché si riferiscano all’equipaggiamento obbligatorio nel singolo Stato membro. I controlli possono essere effettuati senza smontare i componenti del veicolo.

Se il veicolo presenta difetti relativi agli elementi controllati, le autorità competenti devono definire le condizioni alle quali il veicolo può circolare fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.

I macro-ambiti del controllo sono:

  • dispositivi di frenatura;
  • sterzo e volante/sterzo;
  • visibilità;
  • luci, riflettori e circuito elettrico;
  • assi, ruote, pneumatici e sospensioni;
  • telaio ed elementi fissati al telaio;
  • altri equipaggiamenti;
  • effetti nocivi;
  • controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone;
  • identificazione del veicolo.

Dispositivi di frenatura

La parte più dettagliata dell’allegato II riguarda i freni. Il controllo comprende lo stato meccanico e il funzionamento dei vari componenti, tra cui pedale, compressore, serbatoi, valvole, tubi rigidi e flessibili, tamburi e dischi, cavi, cilindri, correttori automatici di frenatura, dispositivi di regolazione automatica, freno di rallentamento e sistema antibloccaggio.

Sul piano delle prestazioni, la direttiva richiede una frenatura graduale e sufficiente, senza blocchi o deviazioni eccessive, e impone soglie minime di efficienza:

  • categoria 1: 50%;
  • categoria 2: 43%;
  • categoria 3: 40%;
  • categoria 4: 50%;
  • categoria 5: 45%;
  • categoria 6: 50%.

Per il freno di soccorso, se basato su sistema separato, il coefficiente di frenatura deve essere almeno pari al 50% delle prestazioni del freno di servizio. Per il freno di stazionamento, il coefficiente minimo è pari al 16% della massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, al 12% della massa massima combinata, se superiore.

La direttiva richiama inoltre, per quanto possibile, i requisiti tecnici della direttiva 71/320/CEE e consente controlli basati su condizioni di carico o su valori di riferimento specifici del costruttore.

Emissioni e altri effetti nocivi

L’allegato II disciplina i controlli su rumore ed emissioni di scarico.

Per i veicoli a benzina, il controllo varia a seconda che il veicolo sia o meno dotato di un sistema perfezionato di controllo delle emissioni, come il convertitore catalitico a tre vie con sonda lambda. In assenza di un valore del costruttore, il CO al minimo non deve superare:

  • 4,5% vol. per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data di applicazione della direttiva 70/220/CEE e il 1 ottobre 1986;
  • 3,5% vol. per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1 ottobre 1986.

Per i veicoli dotati di sistemi perfezionati, sono previsti controlli più severi, inclusa la misurazione del valore lambda e limiti di CO al minimo o al minimo accelerato, con soglie differenziate per veicoli omologati secondo specifici limiti della direttiva 70/220/CEE.

Per i veicoli diesel, il controllo si basa sulla misurazione dell’opacità dei gas di scarico in accelerazione libera. La prova richiede il raggiungimento della normale temperatura di esercizio, lo spurgo dell’impianto di scarico e una modalità di accelerazione precisa. I limiti indicati comprendono:

  • 2,5 m-1 per motori diesel ad aspirazione naturale;
  • 3,0 m-1 per motori diesel a turbocompressione;
  • 1,5 m-1 per alcuni veicoli più recenti omologati secondo le specifiche richiamate.

La direttiva prevede anche che, se durante l’omologazione CE un tipo di veicolo non risulta conforme ai valori limite, gli Stati membri possano fissare limiti superiori sulla base di prove del costruttore, informandone la Commissione.

Tachigrafo e limitatori di velocità

L’allegato II include verifiche sulla presenza e integrità del tachigrafo, compresa la targhetta e i sigilli, nonché sul corretto rapporto tra pneumatici e dati del tachigrafo in caso di dubbio. Sono previste anche verifiche sui limitatori di velocità, compresa la presenza quando prescritta dalla direttiva 92/6/CEE, l’integrità della targhetta, l’assenza di manomissioni dei sigilli e, ove possibile, la capacità del limitatore di impedire il superamento dei valori previsti.

L’articolo 8 impone alla Commissione una verifica specifica, entro tre anni dall’introduzione del controllo periodico dei limitatori di velocità, sull’adeguatezza dei controlli e sulla necessità di modifiche normative.

Recepimento, abrogazione e rapporti con il diritto precedente

L’articolo 10 abroga la direttiva 96/96/CE, ma mantiene validi gli obblighi relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i destinatari sono gli Stati membri. Il testo non indica nel corpo principale un termine unico di trasposizione, ma rinvia all’allegato III per gli obblighi di attuazione già connessi agli atti modificativi della direttiva abrogata.

Disposizioni principali

Obbligo di controllo tecnico periodico

L’articolo 1 impone che in ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati nello Stato, nonché rimorchi e semirimorchi, siano sottoposti a controllo tecnico periodico secondo la direttiva. Le categorie di veicoli, la periodicità e gli elementi obbligatori sono definiti negli allegati I e II.

Soggetti incaricati del controllo e garanzie di qualità

L’articolo 2 consente che il controllo sia effettuato dallo Stato membro, da organismi a vocazione pubblica oppure da organismi o impianti designati, anche privati, purché autorizzati e sottoposti alla diretta sorveglianza dello Stato. Se i centri di controllo operano anche come officine di riparazione, gli Stati devono garantire in modo particolare obiettività ed elevata qualità dei controlli.

Riconoscimento reciproco dell’attestato e procedure di prova

L’articolo 3 richiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per attestare l’esito positivo del controllo tecnico e di comunicarli agli altri Stati membri e alla Commissione. Ogni Stato membro deve riconoscere l’attestato rilasciato da un altro Stato membro come se fosse stato rilasciato da sé. Gli Stati devono inoltre applicare procedure adeguate per verificare, per quanto possibile, che le prestazioni dei dispositivi di frenatura soddisfino i requisiti della direttiva.

Esclusioni e regimi speciali

L’articolo 4 consente l’esclusione dei veicoli delle forze armate, delle forze dell’ordine e dei pompieri. Previa consultazione della Commissione, gli Stati possono escludere o sottoporre a disposizioni speciali i veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, quelli che non utilizzano o quasi le strade pubbliche e i veicoli di interesse storico; per questi ultimi possono adottare norme proprie, purché non più severe di quelle originariamente applicabili al veicolo.

Margini nazionali di irrigidimento degli obblighi

L’articolo 5 consente agli Stati membri, nonostante gli allegati I e II, di anticipare il primo controllo e perfino imporlo prima dell’immatricolazione, ridurre l’intervallo tra i controlli, rendere obbligatorio il controllo dell’equipaggiamento opzionale, aumentare il numero degli elementi da controllare, estendere l’obbligo ad altre categorie, prescrivere controlli speciali e fissare norme minime di efficienza di frenatura più elevate, anche con pesi a carico maggiori, purché non oltre i limiti dell’omologazione originale.

Norme tecniche minime e adeguamento al progresso tecnico

L’articolo 6 prevede che la Commissione adotti direttive particolari per definire norme e metodi minimi relativi al controllo degli elementi di cui all’allegato II e per aggiornarli al progresso tecnico. Tali misure, che completano la direttiva modificandone elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

Comitato e procedura comitologica

L’articolo 7 istituisce un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli. La Commissione, nei casi previsti, opera secondo l’articolo 5 bis e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione.

Verifica dei limitatori di velocità

L’articolo 8 impone alla Commissione di riesaminare, non oltre tre anni dopo l’introduzione del controllo periodico dei limitatori di velocità, se i controlli previsti siano sufficienti a individuare limitatori difettosi o manomessi e se sia necessario modificare la normativa vigente.

Recepimento e comunicazioni nazionali

L’articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’articolo 10 abroga la direttiva 96/96/CE, lasciando impregiudicati i termini di attuazione indicati nell’allegato III, parte B, e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 11 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 12 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Categorie di veicoli e periodicità dei controlli

L’allegato I prevede controlli annuali, dopo la prima utilizzazione, per: veicoli per trasporto persone con più di otto posti escluso il conducente; veicoli per trasporto merci oltre 3.500 kg; rimorchi e semirimorchi oltre 3.500 kg; taxi e ambulanze. Per i veicoli destinati normalmente al trasporto di cose con massa massima non superiore a 3.500 kg, eccetto trattori e macchine agricole, e per i veicoli per trasporto persone fino a otto posti escluso il conducente, il primo controllo avviene dopo quattro anni dalla prima utilizzazione e poi ogni due anni.

Elementi obbligatori del controllo e disciplina delle carenze

L’allegato II elenca gli elementi minimi da verificare, purché riferiti all’equipaggiamento obbligatorio del veicolo nello Stato membro interessato, e consente che i controlli siano effettuati senza smontare i componenti. In caso di difetti, le autorità nazionali devono stabilire le condizioni di circolazione fino al superamento di un nuovo controllo tecnico. Tra gli elementi figurano dispositivi di frenatura, sterzo, visibilità, luci e impianto elettrico, assi/ruote/pneumatici/sospensioni, telaio e carrozzeria, altri equipaggiamenti, effetti nocivi, controlli supplementari per il trasporto pubblico di persone e identificazione del veicolo.

Controllo dei dispositivi di frenatura

L’allegato II dettaglia in modo esteso i controlli sui freni, includendo componenti meccanici e idraulici/pneumatici, prestazioni ed efficienza del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, sistema di rallentamento e ABS. Sono fissate soglie minime di efficienza per categoria: 50% (cat. 1), 43% (cat. 2), 40% (cat. 3), 50% (cat. 4), 45% (cat. 5), 50% (cat. 6), con note specifiche per alcune categorie e veicoli più recenti; per il freno di soccorso è richiesto almeno il 50% del freno di servizio, con precisazioni aggiuntive per categorie 2 e 5.

Effetti nocivi ed emissioni

L’allegato II impone controlli su rumori ed emissioni. Per i motori a benzina, il controllo varia a seconda della presenza o meno di sistemi perfezionati di controllo delle emissioni, includendo misurazione del CO, del valore lambda e, se previsto, lettura OBD; sono indicati valori limite di CO e lambda e regole per veicoli con omologazioni specifiche. Per i motori diesel, il controllo avviene mediante misurazione dell’opacità in accelerazione libera, con condizioni di condizionamento, modalità di prova e valori limite del coefficiente di assorbimento (2,5 m-1 per aspirazione naturale, 3,0 m-1 per turbocompressi e 1,5 m-1 per talune categorie più recenti).

Controlli su tachigrafo e limitatori di velocità

L’allegato II prevede controlli su presenza, integrità e sigillatura del tachigrafo e sui limitatori di velocità, verificando, ove possibile, presenza, targhetta, sigilli e, se praticabile, il corretto funzionamento rispetto ai limiti previsti dalla direttiva 92/6/CEE.

Come è indicizzato

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