Direttiva 2009/43
Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato per rendere più semplici e meno frammentati i trasferimenti di prodotti per la difesa tra Stati membri, sostituendo il ricorso generalizzato ad autorizzazioni multiple con un sistema di licenze generali, globali e individuali. Introduce inoltre la certificazione dei destinatari affidabili, obblighi informativi e di registrazione per i fornitori, e regole specifiche per le esportazioni successive verso paesi terzi. L’intervento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di export militare, né sui motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e interessi essenziali di sicurezza previsti dal diritto primario.
Semplificazione e armonizzazione delle modalità e condizioni dei trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, tramite un sistema comune di licenze, certificazione dei destinatari e regole per l’esportazione successiva verso paesi terzi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai trasferimenti di prodotti per la difesa tra Stati membri dell’Unione, intendendo per tali i prodotti elencati nell’allegato, inclusi componenti e tecnologie. Si applica ai fornitori e ai destinatari stabiliti nella Comunità, nonché alle autorità nazionali competenti per il rilascio delle licenze, la certificazione e i controlli doganali; non si applica ai prodotti che si limitino al mero transito nel territorio della Comunità, né pregiudica l’applicazione delle direttive 91/477/CEE e 93/15/CEE, della posizione comune 2008/944/PESC, della cooperazione intergovernativa e delle prerogative nazionali in materia di politica di esportazione e interessi essenziali di sicurezza. Restano salve anche le misure di ordine pubblico e pubblica sicurezza e gli articoli 30 e 296 del trattato.
Direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa
La direttiva nasce dall’esigenza di rimuovere gli ostacoli derivanti dalla frammentazione normativa nazionale in materia di trasferimenti di prodotti per la difesa all’interno dell’Unione, salvaguardando al tempo stesso gli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri e il controllo sulle esportazioni verso paesi terzi. Il legislatore europeo costruisce un equilibrio tra libera circolazione nel mercato interno e poteri sovrani nazionali in materia di difesa ed export militare, richiamando espressamente gli articoli 30 e 296 del trattato e lasciando impregiudicate la cooperazione intergovernativa e le misure di ordine pubblico e pubblica sicurezza.
Obiettivi e logica del sistema
L’obiettivo centrale è semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa, così da garantire il corretto funzionamento del mercato interno e favorire competitività, cooperazione industriale e innovazione nel settore della difesa. La direttiva sostituisce il controllo frammentato con un modello di autorizzazione preventiva armonizzato, fondato su licenze di trasferimento e su un sistema di fiducia reciproca tra Stati membri, rafforzato da certificazione dei destinatari, obblighi informativi e controlli ex post.
Ambito di applicazione e definizioni essenziali
La direttiva si applica ai prodotti per la difesa elencati nell’allegato, comprensivi di componenti e tecnologie. Ai fini della disciplina, il trasferimento è qualsiasi trasmissione o spostamento di un prodotto per la difesa da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro; il fornitore e il destinatario sono persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità e legalmente responsabili, rispettivamente, del trasferimento e della ricezione. È definita anche la licenza di trasferimento, distinta dalla licenza di esportazione verso paesi terzi, nonché il concetto di attraversamento, inteso come transito attraverso Stati membri diversi da origine e destinazione.
Autorizzazione preventiva e deroghe
Il principio generale è che ogni trasferimento tra Stati membri richiede un’autorizzazione preventiva rilasciata dallo Stato membro di origine. Non sono invece necessarie ulteriori autorizzazioni da parte di altri Stati membri per il mero attraversamento o per l’ingresso nel territorio dello Stato di destinazione, salvo le misure necessarie per ordine pubblico o pubblica sicurezza, incluse quelle in materia di sicurezza dei trasporti.
La direttiva consente deroghe all’autorizzazione preventiva per alcune categorie di operazioni, tra cui:
- trasferimenti tra organismi governativi o forze armate;
- forniture effettuate dall’Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per i propri compiti;
- trasferimenti necessari all’esecuzione di programmi di cooperazione in materia di armamenti;
- aiuti umanitari in caso di catastrofe o donazioni in situazioni di emergenza;
- trasferimenti necessari o successivi a riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione.
La Commissione può ampliare tali deroghe, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, nei casi indicati dall’articolo 4, paragrafo 3, tramite procedura di regolamentazione con controllo.
Regime delle licenze: generale, globale e individuale
La direttiva struttura il sistema autorizzatorio su tre modelli.
Le licenze generali di trasferimento devono essere pubblicate dagli Stati membri e autorizzano direttamente i fornitori stabiliti sul loro territorio, che rispettino le condizioni previste, a trasferire prodotti per la difesa verso una o più categorie di destinatari in un altro Stato membro. Tali licenze vanno pubblicate almeno nei casi di trasferimenti:
- alle forze armate di uno Stato membro o a un’amministrazione aggiudicatrice nel settore difesa che acquista per uso esclusivo delle forze armate;
- a imprese certificate ai sensi dell’articolo 9;
- per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
- per manutenzione e riparazione, quando il destinatario è il fornitore originario.
Gli Stati membri partecipanti a programmi di cooperazione intergovernativa concernenti sviluppo, produzione e uso di prodotti per la difesa possono pubblicare una licenza generale anche per i trasferimenti necessari all’esecuzione del programma. Possono inoltre introdurre condizioni di registrazione preventiva per il primo uso della licenza generale.
Le licenze globali di trasferimento sono rilasciate al singolo fornitore, su richiesta, per trasferimenti verso uno o più altri Stati membri. Devono indicare i prodotti o le categorie di prodotti e i destinatari o categorie di destinatari autorizzati. La durata è di tre anni, rinnovabile.
Le licenze individuali di trasferimento autorizzano una specifica quantità di determinati prodotti verso un destinatario, in una o più spedizioni. Sono previste, in particolare, quando la domanda riguarda un solo trasferimento, quando occorre tutelare gli interessi essenziali di sicurezza o l’ordine pubblico, quando è necessario rispettare obblighi internazionali oppure quando vi siano seri dubbi sulla capacità del fornitore di rispettare i requisiti di una licenza globale.
Modalità, condizioni e limitazioni all’esportazione
Gli Stati membri definiscono modalità e condizioni delle licenze, comprese eventuali limitazioni all’esportazione verso paesi terzi, tenendo conto del rischio per diritti umani, pace, sicurezza e stabilità. Nel rispetto del diritto dell’Unione possono richiedere garanzie sull’uso finale, inclusi certificati di utilizzatore finale.
Per i componenti, la direttiva spinge verso una disciplina meno restrittiva: salvo che il trasferimento sia considerato sensibile, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’imporre limitazioni all’esportazione se il destinatario rilascia una dichiarazione d’uso con cui attesta l’integrazione dei componenti nei propri prodotti e l’impossibilità di riesportarli come tali, salvo manutenzione o riparazione.
Gli Stati membri possono in ogni momento revocare, sospendere o limitare l’uso delle licenze rilasciate per ragioni di sicurezza essenziale, ordine pubblico, pubblica sicurezza o mancato rispetto delle condizioni della licenza.
Informazioni, registri e tracciabilità
I fornitori devono informare i destinatari dei termini e delle condizioni della licenza, comprese le limitazioni di impiego finale o di esportazione. Devono inoltre avvisare tempestivamente le autorità competenti quando intendono utilizzare per la prima volta una licenza generale di trasferimento.
La direttiva impone la tenuta di registri dettagliati e completi, da conservare per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui il trasferimento ha avuto luogo, e comunque per il periodo previsto dalla legislazione nazionale. Il registro commerciale deve contenere almeno:
- descrizione del materiale e riferimento all’allegato;
- quantità e valore;
- date del trasferimento;
- nome e indirizzo di fornitore e destinatario;
- impiego finale e utilizzatore finale, se noti;
- prova dell’avvenuta informazione del destinatario sulle restrizioni all’esportazione.
I registri devono essere esibiti su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di origine.
Certificazione dei destinatari
Il sistema di certificazione è uno dei pilastri della direttiva. Gli Stati membri designano le autorità competenti per certificare i destinatari stabiliti sul proprio territorio che intendano beneficiare di licenze generali pubblicate da altri Stati membri.
La certificazione attesta l’affidabilità del destinatario, soprattutto nella capacità di rispettare le restrizioni all’esportazione dei prodotti ricevuti. I criteri comuni di affidabilità comprendono:
- esperienza comprovata nel settore della difesa e rispetto delle restrizioni all’esportazione;
- attività industriale pertinente nella Comunità, in particolare integrazione di sistemi o sottosistemi;
- nomina di un dirigente di alto livello responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;
- impegno scritto a rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzo finale ed esportazione;
- impegno scritto a fornire alle autorità informazioni dettagliate sugli utilizzatori finali o sugli impieghi finali;
- descrizione del programma interno di conformità o del sistema di gestione di trasferimenti ed esportazioni.
Il certificato deve indicare autorità emittente, nome e indirizzo del destinatario, dichiarazione di conformità e durata, che non può superare cinque anni. Le autorità competenti devono verificare la conformità almeno ogni tre anni. I certificati rilasciati da altri Stati membri vanno riconosciuti. Gli Stati membri devono pubblicare e aggiornare l’elenco dei destinatari certificati e trasmetterlo alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri; la Commissione istituisce un registro centrale online.
Esportazione successiva verso paesi terzi
Quando i prodotti ricevuti tramite licenza di trasferimento sono successivamente esportati verso paesi terzi, il destinatario deve dichiarare alle autorità competenti, al momento della richiesta di licenza di esportazione, di essersi attenuto alle limitazioni eventualmente imposte dalla licenza di trasferimento, incluso, se necessario, il consenso dello Stato membro di origine.
Dogane, sospensione dell’esportazione e scambio di informazioni
L’esportatore deve provare in dogana di avere ottenuto le necessarie licenze di esportazione. Uno Stato membro può sospendere per non più di trenta giorni lavorativi l’operazione di esportazione di prodotti ricevuti da un altro Stato membro e incorporati in un altro prodotto per la difesa, oppure impedirne altrimenti l’uscita dalla Comunità, se informazioni rilevanti non sono state considerate al rilascio della licenza di esportazione o se le circostanze sono cambiate in modo sostanziale.
Gli Stati membri possono concentrare le formalità doganali presso uffici specificamente abilitati; in tal caso devono comunicarlo alla Commissione, che pubblica l’informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. Inoltre, gli Stati membri devono adottare, d’intesa con la Commissione, misure per una cooperazione e uno scambio diretto di informazioni tra autorità competenti.
Aggiornamento dell’allegato e procedura di comitato
L’elenco dei prodotti per la difesa è aggiornato dalla Commissione affinché corrisponda rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. Tali misure, che incidono su elementi non essenziali della direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione è assistita da un comitato e si applica la decisione 1999/468/CE secondo le regole richiamate dall’articolo 14.
Salvaguardia, sanzioni e controllo dell’attuazione
Se uno Stato membro che ha rilasciato la licenza ritiene che un destinatario certificato in un altro Stato membro non rispetterà le condizioni della licenza generale, oppure teme un pregiudizio per ordine pubblico, pubblica sicurezza o interessi essenziali di sicurezza, deve informare l’altro Stato membro e chiederne la verifica. Se i dubbi persistono, può sospendere provvisoriamente gli effetti della licenza generale nei confronti di quel destinatario, informando gli altri Stati membri e la Commissione; può revocare la misura quando non sia più giustificata.
Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni per le violazioni della direttiva, in particolare per informazioni false o incomplete rese ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 10. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Recepimento, applicazione ed efficacia temporale
Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2011 e applicarle dal 30 giugno 2012. Le misure nazionali di trasposizione devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e limiti dell’armonizzazione
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa per garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Precisa che non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa, resta soggetta agli articoli 30 e 296 del trattato e non pregiudica la cooperazione intergovernativa, purché nel rispetto della direttiva.
Ambito oggettivo e definizioni
L’articolo 2 limita l’ambito ai prodotti per la difesa di cui all’allegato. L’articolo 3 definisce, tra l’altro, prodotto per la difesa, trasferimento, fornitore, destinatario, licenza di trasferimento, licenza di esportazione e attraversamento, chiarendo che il trasferimento riguarda qualsiasi trasmissione o spostamento tra Stati membri.
Autorizzazione preventiva e deroghe
L’articolo 4 prevede che i trasferimenti tra Stati membri siano soggetti ad autorizzazione preventiva rilasciata dallo Stato membro di origine, senza ulteriori autorizzazioni per il transito o l’ingresso in altri Stati membri, salvo le misure necessarie per ordine pubblico o pubblica sicurezza. Sono previste deroghe obbligatorie o facoltative per organismi governativi o forze armate, forniture di Unione europea/NATO/IAEA o altre organizzazioni intergovernative, programmi di cooperazione in materia di armamenti, aiuti umanitari e trasferimenti per riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione; la Commissione può estendere tali ipotesi ai casi indicati al paragrafo 3 tramite procedura di regolamentazione con controllo.
Regime delle licenze di trasferimento
Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano rispettivamente licenze generali, globali e individuali. Le licenze generali devono essere pubblicate e autorizzano direttamente i fornitori che rispettino le condizioni della licenza; devono essere pubblicate almeno per trasferimenti alle forze armate o ad amministrazioni aggiudicatrici del settore difesa, a imprese certificate, per dimostrazioni/valutazioni/esposizioni e per manutenzione/riparazione con il fornitore originario. Le licenze globali sono rilasciate su richiesta al singolo fornitore, indicano prodotti e destinatari autorizzati e hanno durata di tre anni rinnovabile. Le licenze individuali autorizzano uno specifico quantitativo verso uno o più destinatari e sono previste, tra l’altro, per singoli trasferimenti, esigenze di sicurezza, obblighi internazionali o dubbi sulla capacità del fornitore di rispettare una licenza globale.
Condizioni, restrizioni all’esportazione e revoca delle licenze
Sempre l’articolo 4 impone agli Stati membri di fissare modalità e condizioni delle licenze, incluse eventuali restrizioni all’esportazione verso paesi terzi, valutando il rischio per diritti umani, pace, sicurezza e stabilità e potendo richiedere garanzie di uso finale e certificati di utilizzatore finale. I paragrafi 7 e 8 disciplinano in modo specifico i componenti, prevedendo che gli Stati membri si astengano, salvo trasferimenti sensibili, dall’imporre limitazioni all’esportazione quando il destinatario rilasci una dichiarazione d’uso. Il paragrafo 9 consente la revoca, sospensione o limitazione delle licenze per sicurezza essenziale, ordine pubblico, pubblica sicurezza o inosservanza delle condizioni.
Informazioni, registri e tracciabilità
L’articolo 8 impone ai fornitori di informare i destinatari sulle condizioni e limitazioni della licenza, di comunicare per tempo l’intenzione di usare per la prima volta una licenza generale e di tenere registri dettagliati dei trasferimenti. I registri devono contenere descrizione, quantità, valore, date, nominativi e indirizzi di fornitore e destinatario, impiego finale e utilizzatore finale se noti, nonché prova dell’avvenuta informazione sulle limitazioni all’esportazione; devono essere conservati per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile del trasferimento e messi a disposizione dell’autorità competente.
Certificazione dei destinatari
L’articolo 9 introduce un sistema di certificazione dei destinatari stabiliti nel territorio dello Stato membro, affidato ad autorità competenti designate dagli Stati membri. La certificazione attesta l’affidabilità dell’impresa nel rispettare le restrizioni all’esportazione e si fonda su criteri comuni, tra cui esperienza in attività di difesa, attività industriale pertinente, dirigente di alto livello responsabile, impegni scritti di conformità e di informazione alle autorità, e un programma interno di conformità. Il certificato indica autorità emittente, destinatario, dichiarazione di conformità e durata, non superiore a cinque anni; la verifica va effettuata almeno ogni tre anni, i certificati degli altri Stati membri sono riconosciuti e gli elenchi dei destinatari certificati devono essere pubblicati e trasmessi alla Commissione, che tiene un registro centrale online.
Esportazione successiva verso paesi terzi
L’articolo 10 obbliga i destinatari, quando chiedono una licenza di esportazione, a dichiarare alle autorità competenti il rispetto delle limitazioni all’esportazione eventualmente previste nella licenza di trasferimento e, se del caso, l’ottenimento del consenso dello Stato membro di origine.
Procedure doganali e sospensione dell’esportazione
L’articolo 11 stabilisce che l’esportatore deve dimostrare in dogana di avere ottenuto le necessarie licenze di esportazione. Lo Stato membro può sospendere per non più di trenta giorni lavorativi l’operazione di esportazione di prodotti ricevuti da un altro Stato membro se informazioni rilevanti non sono state considerate al rilascio della licenza di esportazione o se le circostanze sono cambiate sostanzialmente; può inoltre limitare le formalità doganali a determinati uffici, previa comunicazione alla Commissione, che pubblica le informazioni nella GUUE.
Cooperazione amministrativa e aggiornamento dell’allegato
L’articolo 12 impone agli Stati membri, d’intesa con la Commissione, di istituire una cooperazione e uno scambio diretto di informazioni tra autorità competenti. L’articolo 13 affida alla Commissione l’aggiornamento dell’allegato per allinearlo all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, mediante procedura di regolamentazione con controllo.
Misure di salvaguardia e sanzioni
L’articolo 15 consente allo Stato membro che ha rilasciato una licenza, se ha seri dubbi sul rispetto delle condizioni da parte di un destinatario certificato in un altro Stato membro o ritiene pregiudicati ordine pubblico, pubblica sicurezza o interessi essenziali di sicurezza, di informare l’altro Stato membro e chiedere una verifica; se i dubbi persistono può sospendere provvisoriamente gli effetti della licenza generale verso quel destinatario, informando gli altri Stati membri e la Commissione. L’articolo 16 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni per le violazioni della direttiva, in particolare per dichiarazioni false o incomplete sui limiti all’esportazione, sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Recepimento, applicazione e termini
L’articolo 18 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2011 le misure di recepimento e di applicarle dal 30 giugno 2012; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno. L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; l’articolo 20 indica gli Stati membri come destinatari.
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