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Direttiva 2009/41

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/41/CE, in rifusione della direttiva 90/219/CEE, stabilisce regole comuni per l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente. La disciplina si fonda su valutazione caso per caso del rischio, classificazione in quattro classi di contenimento, notifiche differenziate in base al livello di rischio e poteri di controllo dell'autorità competente. Sono previste anche regole su emergenze, incidenti, riservatezza, ispezioni, relazioni periodiche e adeguamenti tecnici degli allegati.

Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, con disciplina comune di valutazione del rischio, contenimento, notifiche e gestione degli incidenti a tutela della salute umana e dell'ambiente.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (MGM) nell'Unione europea, cioè alle operazioni di modifica, coltura, conservazione, trasporto, distruzione, smaltimento o altro utilizzo svolte con misure specifiche di contenimento per limitare il contatto con popolazione e ambiente. Rientrano nel perimetro gli utilizzatori responsabili dell'impiego confinato e gli impianti in cui le attività si svolgono; gli Stati membri devono designare le autorità competenti, ricevere le notifiche, controllare e ispezionare. Sono esclusi, tra l'altro, i casi di modificazione ottenuta con tecniche/metodologie dell'allegato II, parte A, gli impieghi confinati che riguardano solo MGM sicuri elencati nell'allegato II, parte C, il trasporto di MGM su strada, ferrovia, via navigabile interna, mare o aereo per gli articoli indicati, nonché la conservazione/coltura/trasporto/distruzione/smaltimento/impiego di MGM immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o di altra normativa UE con valutazione del rischio ambientale equivalente. La direttiva si applica nel quadro del SEE.

Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

La direttiva 2009/41/CE, adottata in rifusione della direttiva 90/219/CEE, disciplina in modo armonizzato l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati (MGM) nell'Unione europea. L'impianto complessivo è improntato al principio di precauzione e alla tutela preventiva della salute umana e dell'ambiente, con una logica di valutazione caso per caso del rischio e di adeguamento delle misure di contenimento al livello di rischio dell'operazione.

Finalità e principi generali

La direttiva mira a consentire lo sviluppo sicuro delle biotecnologie, tenendo conto che gli MGM possono essere impiegati in operazioni di diversa natura ed entità. Il legislatore europeo sottolinea la necessità di limitare le possibili conseguenze negative, di prevenire incidenti e di controllare i rifiuti e gli effluenti. È inoltre richiamata la necessità di applicare buone pratiche microbiologiche, nonché i principi di buona sicurezza e igiene del lavoro.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La disciplina si applica alle attività di modifica genetica, coltura, conservazione, trasporto, distruzione, smaltimento o altro utilizzo di MGM effettuate con misure specifiche di contenimento. Restano fuori dall'ambito, tra l'altro:

  • le modificazioni ottenute con tecniche/metodologie indicate nell'allegato II, parte A;
  • gli impieghi confinati che riguardano solo MGM inseriti nell'allegato II, parte C perché ritenuti sicuri;
  • il trasporto di MGM su strada, ferrovia, via navigabile interna, mare o aria, per gli articoli espressamente esclusi;
  • le operazioni su MGM immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o di altra normativa UE con valutazione del rischio ambientale equivalente.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 offre le definizioni operative fondamentali. In particolare:

  • i "microrganismi" includono entità microbiologiche cellulari e non cellulari capaci di replicarsi o trasferire materiale genetico, compresi virus, viroidi e cellule animali e vegetali in coltura;
  • l'MGM è il microrganismo il cui materiale genetico è modificato in modo non naturale mediante tecniche di cui all'allegato I, parte A;
  • per "impiego confinato" si intende qualunque attività svolta con misure specifiche di contenimento per limitare il contatto con popolazione e ambiente;
  • "incidente" indica un evento imprevisto che comporti una diffusione significativa e non intenzionale di MGM con possibile pericolo per salute o ambiente;
  • l'"utilizzatore" è la persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego confinato.

Valutazione del rischio e classificazione in quattro classi

Cuore della disciplina è l'articolo 4: l'utilizzatore deve valutare i rischi per salute umana e ambiente secondo i criteri minimi dell'allegato III e conservare la documentazione della valutazione. La valutazione porta alla classificazione dell'operazione in quattro classi:

  • classe 1: rischi nulli o trascurabili;
  • classe 2: basso rischio;
  • classe 3: rischio moderato;
  • classe 4: alto rischio.

In caso di dubbio sulla classe corretta, si applicano le misure più rigorose, salvo prova sufficiente concordata con l'autorità competente che giustifichi una riduzione. La valutazione deve considerare espressamente anche smaltimento dei rifiuti ed effluenti.

Misure di contenimento e riesame periodico

L'articolo 5 impone l'applicazione delle misure di contenimento e protezione dell'allegato IV corrispondenti alla classe attribuita, con l'obiettivo di mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente realizzabile e garantire un alto livello di sicurezza. La valutazione del rischio e le misure adottate devono essere riesaminate periodicamente e immediatamente quando:

  • le misure di contenimento non sono più adeguate o la classe attribuita non è più appropriata;
  • nuove conoscenze tecniche o scientifiche rendono inattuale la valutazione.

Regime di notifica e autorizzazione

Il sistema è graduato per classe di rischio.

Per il primo impiego in un determinato impianto, l'articolo 6 richiede una notifica preventiva con le informazioni minime dell'allegato V, parte A.

Per la classe 1, dopo la notifica iniziale, gli impieghi successivi possono continuare senza ulteriori notifiche; tuttavia l'utilizzatore deve conservare i verbali di valutazione e renderli disponibili su richiesta.

Per la classe 2, l'articolo 8 prevede una nuova notifica, anche per gli impieghi successivi, con i dati dell'allegato V, parte B. Se l'impianto è già stato oggetto di precedente notifica di classe 2 o superiore e sono stati rispettati gli obblighi dell'autorizzazione, l'attività può iniziare subito dopo la nuova notifica. In mancanza di tale precedente notifica, l'attività può iniziare 45 giorni dopo la notifica, salvo termine più breve concordato con l'autorità competente o indicazioni contrarie. Il richiedente può chiedere un'autorizzazione formale, da adottare entro 45 giorni.

Per le classi 3 e 4, l'articolo 9 richiede una notifica con le informazioni dell'allegato V, parte C e l'impiego non può iniziare senza approvazione dell'autorità competente. La decisione deve essere resa:

  • entro 45 giorni nei casi in cui l'impianto sia già stato notificato per classe 3 o superiore e siano stati rispettati gli obblighi autorizzativi;
  • entro 90 giorni negli altri casi.

Autorità competenti, poteri istruttori e termini

Gli Stati membri devono designare una o più autorità competenti ai sensi dell'articolo 10. Tali autorità verificano completezza, correttezza e coerenza della notifica, della classificazione e delle misure proposte, compresi rifiuti ed emergenze. Possono chiedere informazioni integrative, modifiche all'operazione o alla classe attribuita, sospendere l'avvio o l'esercizio e imporre limiti temporali o condizioni specifiche.

I termini di 45 e 90 giorni per le decisioni non computano i periodi in cui l'autorità attende informazioni supplementari o svolge una consultazione/pubblica inchiesta ai sensi dell'articolo 12.

Aggiornamento delle informazioni e poteri successivi dell'autorità

L'articolo 11 impone all'utilizzatore di comunicare tempestivamente nuove informazioni rilevanti o modifiche dell'operazione che possano incidere sul rischio, con conseguente aggiornamento della notifica. L'autorità competente, se acquisisce informazioni successive idonee a mutare significativamente il quadro del rischio, può imporre modifiche, sospensione o cessazione dell'attività.

Consultazione del pubblico e informazione preventiva

L'articolo 12 consente agli Stati membri, se lo ritengono opportuno, di prevedere la consultazione del pubblico sugli aspetti dell'impiego confinato proposto. L'articolo 13 impone, prima dell'avvio dell'attività, la predisposizione di un piano di emergenza quando un guasto del contenimento possa provocare pericoli gravi immediati o differiti per persone esterne o ambiente, salvo disciplina equivalente in altra normativa UE.

Devono inoltre essere fornite informazioni appropriate, senza bisogno di richiesta, agli organismi e alle autorità potenzialmente coinvolti in un incidente; tali informazioni devono essere aggiornate, rese disponibili al pubblico e condivise con gli altri Stati membri interessati per le necessarie consultazioni bilaterali.

Gestione degli incidenti e cooperazione tra Stati membri e Commissione

L'articolo 14 impone all'utilizzatore di informare immediatamente l'autorità competente in caso di incidente, indicando circostanze, identità e quantità degli MGM, elementi utili alla valutazione degli effetti e misure adottate. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie, avvisare immediatamente gli altri Stati potenzialmente coinvolti, raccogliere dati per un'analisi completa e formulare raccomandazioni preventive.

L'articolo 15 prevede poi che gli Stati membri consultino gli altri Stati eventualmente coinvolti sulla proposta attuazione dei piani di emergenza e informino quanto prima la Commissione su ogni incidente rientrante nella direttiva, con elementi dettagliati sulle cause, sulle misure correttive e sulla loro efficacia. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, deve fissare una procedura di scambio informativo e tenere un registro degli incidenti.

Controlli, reporting e riservatezza

L'articolo 16 richiede ispezioni e altre misure di controllo per assicurare il rispetto della disciplina. L'articolo 17 stabilisce obblighi di reportistica: relazione sintetica annuale sugli impieghi di classe 3 e 4 notificati e relazione triennale sull'esperienza acquisita; la Commissione pubblica una sintesi triennale e può diffondere statistiche generali, nel rispetto della concorrenza.

L'articolo 18 disciplina la riservatezza: il notificante può chiedere il trattamento confidenziale di informazioni la cui divulgazione pregiudicherebbe interessi protetti dalla direttiva 2003/4/CE, ma non possono mai essere coperte da riservatezza le caratteristiche generali degli MGM, l'identità e la località del notificante, la classe di contenimento, le misure di contenimento e la valutazione degli effetti prevedibili. La Commissione e l'autorità competente devono inoltre proteggere i diritti di proprietà intellettuale.

Allegati tecnici e adeguamento al progresso scientifico

Gli allegati I e II disciplinano, rispettivamente, le tecniche di modificazione genetica e le tecniche/metodologie escluse o idonee all'esenzione dall'ambito della direttiva. L'allegato III stabilisce i criteri di valutazione del rischio e la logica di classificazione; l'allegato IV elenca le misure di contenimento e protezione per laboratorio, serre/camere di crescita, stabulari e altre attività; l'allegato V specifica le informazioni da fornire nelle notifiche.

L'articolo 19 prevede che l'adeguamento tecnico degli allegati II, III, IV e V e dell'allegato II, parte C, avvenga mediante procedura di regolamentazione con controllo. Ciò consente di aggiornare gli standard in funzione del progresso tecnico e scientifico senza alterare gli elementi essenziali della direttiva.

Abrogazione, entrata in vigore e recepimento

L'articolo 21 abroga la direttiva 90/219/CEE, come modificata, ma salva gli obblighi degli Stati membri già maturati in relazione ai precedenti termini di recepimento. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Nel testo fornito non è indicato un nuovo termine autonomo di trasposizione per la direttiva 2009/41/CE; la disposizione transitoria richiama soltanto i termini storici di attuazione della direttiva abrogata, riportati nell'allegato VI, parte B (23 ottobre 1991 per la 90/219/CEE, 30 aprile 1995 per la 94/51/CE, 5 giugno 2000 per la 98/81/CE).

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L'articolo 1 stabilisce misure comuni per l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati al fine di tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente.

Definizioni chiave

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, "microrganismi", "microrganismo geneticamente modificato (MGM)", "impiego confinato", "incidente", "utilizzatore" e "notifica". La definizione di MGM richiama le tecniche dell'allegato I, parte A, e esclude quelle elencate nella parte B dello stesso allegato.

Esclusioni dall'ambito

L'articolo 3 esclude: le modificazioni ottenute con tecniche/metodologie dell'allegato II, parte A; gli impieghi confinati che riguardano solo MGM conformi ai criteri di sicurezza dell'allegato II, parte B e inseriti nell'allegato II, parte C; il trasporto di MGM per via stradale, ferroviaria, fluviale, marittima o aerea per gli articoli indicati; e le attività su MGM immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o altra normativa UE con valutazione equivalente del rischio ambientale.

Valutazione del rischio e classificazione

L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare misure adeguate per prevenire effetti nocivi; l'utilizzatore deve effettuare una valutazione dei rischi secondo l'allegato III. Gli impieghi confinati sono classificati in quattro classi: classe 1 (rischi nulli o trascurabili), classe 2 (basso rischio), classe 3 (rischio moderato), classe 4 (alto rischio). In caso di dubbio si applicano misure più rigorose, salvo prova sufficiente concordata con l'autorità competente. La valutazione deve considerare anche rifiuti ed effluenti e deve essere conservata e resa disponibile.

Misure di contenimento e riesame periodico

L'articolo 5 prevede l'applicazione, da parte dell'utilizzatore, dei principi generali e delle misure di contenimento dell'allegato IV corrispondenti alla classe di rischio, per mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente realizzabile. Valutazione, contenimento e protezioni vanno riesaminati periodicamente e immediatamente se non più adeguati o se emergono nuove conoscenze tecniche o scientifiche.

Notifica iniziale e regime per classe 1

L'articolo 6 richiede, prima del primo impiego confinato in un dato impianto, una notifica all'autorità competente con le informazioni minime dell'allegato V, parte A. L'articolo 7 dispone che, dopo tale notifica, gli impieghi di classe 1 possono proseguire senza ulteriori notifiche; l'utilizzatore conserva i verbali di valutazione e li esibisce su richiesta.

Notifica e decorrenza per classe 2

L'articolo 8 prevede una nuova notifica, anche per gli impieghi successivi, per la classe 2 negli impianti già notificati, con le informazioni dell'allegato V, parte B. Se vi è stata una precedente notifica di classe 2 o superiore e sono stati rispettati gli obblighi autorizzativi, l'impiego può iniziare subito dopo la nuova notifica. In assenza di precedente notifica di classe 2 o superiore, l'impiego può iniziare 45 giorni dopo la notifica, salvo termine più breve concordato o indicazioni contrarie; il richiedente può anche chiedere un'autorizzazione formale entro 45 giorni dalla notifica.

Notifica e autorizzazione per classe 3 e 4

L'articolo 9 richiede una notifica, con le informazioni dell'allegato V, parte C, per gli impieghi di classe 3 o 4. Tali impieghi non possono iniziare senza l'approvazione dell'autorità competente, che decide per iscritto entro 45 giorni nei casi di precedente notifica di classe 3 o superiore con rispetto degli obblighi, oppure entro 90 giorni negli altri casi.

Autorità competenti e poteri di controllo

L'articolo 10 impone agli Stati membri di designare una o più autorità competenti per attuare la direttiva e ricevere/certificare le notifiche. L'autorità verifica completezza e correttezza della notifica, della valutazione del rischio, della classificazione e dell'adeguatezza delle misure di contenimento, dei rifiuti e dell'emergenza; può chiedere integrazioni, modifiche, sospendere l'inizio o l'esercizio e imporre limiti temporali o condizioni specifiche. I termini per le decisioni non decorrono durante richieste di informazioni supplementari o consultazioni pubbliche.

Nuove informazioni e modifiche dell'operazione

L'articolo 11 obbliga l'utilizzatore a informare tempestivamente l'autorità e a modificare la notifica se emergono nuove informazioni rilevanti o cambiano le modalità di impiego con possibili conseguenze significative sul rischio. L'autorità può imporre ulteriori modifiche, sospensione o cessazione dell'attività.

Consultazione pubblica

L'articolo 12 consente agli Stati membri, se lo ritengono opportuno, di prevedere la consultazione del pubblico sugli aspetti dell'impiego confinato proposto, fatte salve le regole sulla riservatezza.

Piani di emergenza e informazione preventiva

L'articolo 13 prevede che, prima dell'avvio, sia elaborato un piano di emergenza quando un guasto delle misure di contenimento possa comportare pericoli gravi per persone esterne o per l'ambiente, salvo che un piano equivalente sia già richiesto da altra normativa UE. Devono essere fornite informazioni sulle misure di sicurezza e sui piani di emergenza alle autorità e agli organismi potenzialmente coinvolti, rese disponibili al pubblico e condivise con gli altri Stati membri interessati.

Gestione degli incidenti

L'articolo 14 impone all'utilizzatore di informare immediatamente l'autorità competente in caso di incidente, indicando circostanze, identità e quantità degli MGM, informazioni per valutare gli effetti e misure adottate. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, avvertire gli altri Stati potenzialmente coinvolti, raccogliere informazioni per l'analisi e formulare raccomandazioni preventive.

Scambio di informazioni e registro incidenti

L'articolo 15 prevede che gli Stati membri si consultino con gli altri Stati eventualmente coinvolti in un incidente sulla proposta attuazione dei piani di emergenza e informino la Commissione sugli incidenti rientranti nella direttiva. La Commissione deve stabilire una procedura di scambio informativo e tenere un registro degli incidenti con analisi delle cause, esperienza acquisita e misure preventive.

Ispezioni e controlli

L'articolo 16 impone agli Stati membri di assicurare che l'autorità competente organizzi ispezioni e altre misure di controllo per verificare il rispetto della direttiva da parte dell'utilizzatore.

Relazioni periodiche alla Commissione

L'articolo 17 richiede una relazione sintetica annuale sugli impieghi di classe 3 e 4 notificati nell'anno e, ogni tre anni, una relazione sull'esperienza acquisita; la Commissione pubblica a sua volta una sintesi triennale e può diffondere informazioni statistiche generali, purché non pregiudichino la concorrenza dell'utilizzatore.

Riservatezza e segreto industriale

L'articolo 18 consente al notificante di chiedere la riservatezza di informazioni la cui divulgazione pregiudicherebbe interessi protetti dalla direttiva 2003/4/CE, con motivazione verificabile. Non possono comunque essere coperte da riservatezza le caratteristiche generali degli MGM, il nome e l'indirizzo del notificante, la località dell'impiego, la classe, le misure di contenimento e la valutazione degli effetti prevedibili. Commissione e autorità competenti devono tutelare le informazioni riservate e i diritti di proprietà intellettuale.

Adeguamento tecnico degli allegati

L'articolo 19 prevede che le modifiche non essenziali relative all'adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV e V e dell'allegato II, parte C, siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo. L'articolo 20 disciplina il comitato e il rinvio alla decisione 1999/468/CE.

Abrogazione e continuità normativa

L'articolo 21 abroga la direttiva 90/219/CEE, come modificata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento già maturati; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza. L'allegato VI elenca gli atti abrogati e i relativi termini di attuazione nazionale storici.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 22 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 23 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

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