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direttiva

Direttiva 2009/38

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32009L0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/38/CE rifonde e sostituisce la direttiva 94/45/CE, rafforzando il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nelle imprese e nei gruppi di dimensioni comunitarie. Essa mira a rendere effettivo il dialogo transnazionale, a migliorare il coordinamento tra livello nazionale ed europeo e a chiarire definizioni, procedure e responsabilità. Il modello resta incentrato sulla negoziazione tra direzione centrale e delegazione speciale di negoziazione, con applicazione di prescrizioni accessorie in mancanza di accordo. La direttiva fissa il termine di recepimento al 5 giugno 2011 e prevede l’applicazione delle principali disposizioni dal 6 giugno 2011.

Istituzione di un comitato aziendale europeo o di procedure equivalenti per l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di dimensioni comunitarie e ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, ossia ai soggetti che superano le soglie minime di occupazione previste dall’articolo 2: almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri; per i gruppi, inoltre, almeno due imprese devono essere situate in Stati membri diversi e ciascuna di almeno due imprese del gruppo deve occupare almeno 150 lavoratori in Stati membri diversi. La direttiva riguarda l’informazione e la consultazione dei lavoratori su questioni transnazionali, cioè che interessano l’impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due imprese/stabilimenti in due Stati membri diversi. Gli Stati membri possono escludere il personale navigante della marina mercantile.

Istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

La direttiva 2009/38/CE costituisce una rifusione della direttiva 94/45/CE e mira a rafforzare l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi che operano in più Stati membri. Il legislatore unionale segnala l’esigenza di modernizzare la disciplina per rendere effettivi i diritti dei lavoratori, ridurre l’incertezza applicativa e migliorare l’articolazione tra livello europeo e livello nazionale.

Obiettivi e principi generali

L’obiettivo centrale è migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle realtà di dimensione comunitaria. La direttiva impone che, quando ricorrono i presupposti, sia istituito un comitato aziendale europeo o una procedura alternativa, definita per accordo, idonea a garantire un processo decisionale efficace nell’impresa o nel gruppo. L’informazione e la consultazione devono avvenire al livello di direzione e rappresentanza pertinente, limitandosi alle questioni transnazionali.

Ambito di applicazione e nozione di transnazionalità

La disciplina si applica alle imprese di dimensioni comunitarie e ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Sono tali, in sintesi, i soggetti che impiegano almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri; per i gruppi, devono inoltre esserci almeno due imprese situate in Stati membri diversi e il requisito dei 150 lavoratori in almeno due Stati membri. Sono considerate transnazionali le questioni che riguardano l’impresa o il gruppo nel loro complesso oppure almeno due imprese o stabilimenti situati in due diversi Stati membri. Gli Stati membri possono escludere il personale navigante della marina mercantile.

Definizioni chiave

L’articolo 2 contiene le definizioni operative più rilevanti: rappresentanti dei lavoratori, direzione centrale, informazione, consultazione, comitato aziendale europeo e delegazione speciale di negoziazione. La direttiva chiarisce che l’"informazione" deve consentire ai rappresentanti di esaminare adeguatamente la questione e preparare la consultazione; la "consultazione" deve instaurare un dialogo e uno scambio di opinioni che permetta di esprimere un parere entro un termine ragionevole. Le soglie dimensionali si calcolano sulla base del numero medio di lavoratori impiegati negli ultimi due anni, includendo i part-time, secondo il diritto e/o la prassi nazionale.

Impresa controllante e criteri di collegamento

L’articolo 3 definisce l’"impresa controllante" in base alla capacità di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa, presumendola in presenza di specifici indici societari: maggioranza del capitale, dei voti o del potere di nominare oltre la metà degli organi di amministrazione/direzione/vigilanza. Sono previste regole per l’individuazione della legge applicabile e una disciplina del conflitto tra imprese che soddisfino più criteri di controllo.

Avvio dei negoziati e ruolo della delegazione speciale di negoziazione

La direzione centrale è responsabile dell’avvio della procedura negoziale e della predisposizione degli strumenti necessari. I negoziati partono di iniziativa della direzione oppure su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, provenienti da almeno due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi. La delegazione speciale di negoziazione è composta secondo regole nazionali di elezione/designazione e con ripartizione proporzionale dei seggi tra gli Stati membri. La direzione centrale, le direzioni locali e le organizzazioni europee competenti devono essere informate della sua composizione e dell’avvio dei negoziati.

Contenuto degli accordi e autonomia negoziale

L’accordo scritto concluso tra direzione centrale e delegazione deve disciplinare, almeno, perimetro di applicazione, composizione del comitato, numero di membri, ripartizione dei seggi, attribuzioni, coordinamento con i livelli nazionali, periodicità e durata delle riunioni, eventuale comitato ristretto, risorse finanziarie e materiali, nonché durata, entrata in vigore, modifiche, cessazione e rinegoziazione. Le parti possono decidere di sostituire il comitato con una o più procedure di informazione e consultazione. Salvo diversa previsione, tali accordi non sono soggetti alle prescrizioni accessorie dell’allegato I.

Prescrizioni accessorie in assenza di accordo

Se la direzione rifiuta di aprire i negoziati entro sei mesi dalla richiesta, o se dopo tre anni non si raggiunge un accordo e la delegazione non ha deliberato di interrompere i negoziati, si applicano le prescrizioni accessorie dell’allegato I. Tali regole prevedono un comitato aziendale europeo con competenze minime su struttura, situazione economico-finanziaria, evoluzione delle attività, occupazione, investimenti, ristrutturazioni, trasferimenti, fusioni, riduzioni, chiusure e licenziamenti collettivi. È prevista una riunione annuale con la direzione centrale e, in caso di circostanze eccezionali o decisioni rilevanti, un’informazione e consultazione specifica nel più breve tempo possibile.

Riservatezza, protezione e formazione dei rappresentanti

I membri della delegazione, del comitato e gli esperti assistenti sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni confidenziali ricevute. Gli Stati membri possono prevedere limiti al dovere di informazione quando la divulgazione arrecherebbe gravi difficoltà o danno all’impresa, anche con autorizzazione preventiva amministrativa o giudiziaria. I rappresentanti beneficiano di protezione e garanzie analoghe a quelle riconosciute dal diritto nazionale, inclusa la tutela contro discriminazioni e licenziamenti, e hanno diritto a formazione senza perdita di retribuzione quando necessaria per l’esercizio delle funzioni internazionali.

Coordinamento con il livello nazionale e altre direttive UE

La direttiva impone il coordinamento tra il comitato europeo e gli organi nazionali di rappresentanza, da definire prioritariamente tramite accordo. In assenza di accordo, il processo deve svolgersi sia a livello europeo sia nazionale quando si prospettino decisioni che incidano in modo significativo sull’organizzazione del lavoro o sui contratti. Restano ferme le procedure di informazione e consultazione previste dalla direttiva 2002/14/CE e le procedure specifiche relative a licenziamenti collettivi e trasferimenti d’impresa di cui alle direttive 98/59/CE e 2001/23/CE. L’applicazione della direttiva non può giustificare un arretramento del livello generale di tutela.

Modifiche strutturali e regime degli accordi esistenti

In caso di modifiche significative della struttura dell’impresa o del gruppo, oppure in caso di assenza di disposizioni di adeguamento o conflitto tra accordi, la direzione centrale deve riaprire i negoziati. La delegazione speciale include almeno tre membri dei comitati esistenti, che continuano a operare durante i negoziati. Per gli accordi transnazionali già vigenti ai sensi delle direttive precedenti o firmati/rivisti tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011 è previsto un regime transitorio che evita una rinegoziazione automatica; alla scadenza, le parti possono rinnovare o rivedere l’accordo, altrimenti si applica la nuova disciplina.

Recepimento, applicazione e abrogazione

Il termine di recepimento è fissato al 5 giugno 2011 per le disposizioni elencate nell’articolo 16, con possibilità per gli Stati membri di attuare le disposizioni tramite accordo collettivo. Le principali disposizioni si applicano dal 6 giugno 2011. Contestualmente, la direttiva 94/45/CE è abrogata con effetto dal 6 giugno 2011. La Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione entro il 5 giugno 2016.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva è intesa a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. A tal fine deve essere istituito un comitato aziendale europeo o una procedura di informazione e consultazione quando ne ricorrano i presupposti. L’informazione e la consultazione devono svolgersi al livello pertinente di direzione e rappresentanza e limitarsi alle questioni transnazionali.

Definizioni e soglie dimensionali

L’articolo 2 definisce impresa di dimensioni comunitarie, gruppo di imprese, gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, rappresentanti dei lavoratori, direzione centrale, informazione, consultazione, comitato aziendale europeo e delegazione speciale di negoziazione. Le soglie minime si calcolano sul numero medio di lavoratori, compresi i part-time, impiegati negli ultimi due anni, secondo le legislazioni e/o prassi nazionali.

Nozione di impresa controllante

L’articolo 3 disciplina quando un’impresa è considerata controllante, presumendo l’influenza dominante in presenza di maggioranza del capitale, dei voti o del potere di nominare oltre la metà degli amministratori. Sono previste regole sul conflitto di leggi, sulla non rilevanza della mera situazione di liquidazione/fallimento/insolvenza e sull’individuazione della legge applicabile per qualificare l’impresa controllante.

Responsabilità della direzione centrale e obblighi informativi preliminari

L’articolo 4 attribuisce alla direzione centrale la responsabilità di creare le condizioni e gli strumenti per istituire il comitato o la procedura. Se la direzione centrale non è in uno Stato membro, la responsabilità passa al rappresentante designato nell’Unione o, in mancanza, alla direzione dello stabilimento o dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro. Le direzioni interessate devono trasmettere le informazioni necessarie all’avvio dei negoziati, incluse quelle sulla struttura e sulla forza lavoro.

Avvio dei negoziati e delegazione speciale di negoziazione

L’articolo 5 prevede che i negoziati siano avviati di iniziativa della direzione centrale o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, provenienti da almeno due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi. È istituita una delegazione speciale di negoziazione con regole nazionali di elezione/designazione, rappresentanza proporzionale per Stato membro e informazione delle direzioni locali e delle organizzazioni europee competenti. La delegazione può farsi assistere da esperti; può anche decidere, con maggioranza dei due terzi, di non avviare o di interrompere i negoziati, con effetto preclusivo temporaneo di due anni per una nuova richiesta. Le spese dei negoziati sono a carico della direzione centrale, salvo limiti di bilancio nazionali che possono essere fissati dagli Stati membri.

Contenuto dell’accordo negoziato

L’articolo 6 elenca il contenuto minimo degli accordi: imprese/stabilimenti interessati, composizione e durata del comitato, attribuzioni e procedura di informazione e consultazione, coordinamento con i livelli nazionali, luogo e frequenza delle riunioni, eventuale comitato ristretto, risorse finanziarie e materiali, entrata in vigore, durata, modifiche, cessazione e rinegoziazione. Le parti possono scegliere di istituire una o più procedure di informazione e consultazione in luogo del comitato aziendale europeo. Gli accordi, salvo diversa previsione, non sono soggetti alle prescrizioni accessorie dell’allegato I.

Prescrizioni accessorie in mancanza di accordo

L’articolo 7 stabilisce che si applicano le norme dell’allegato I quando le parti lo decidono, quando la direzione centrale rifiuta di aprire i negoziati entro sei mesi dalla richiesta o quando, trascorsi tre anni dalla richiesta, non sia stato concluso un accordo e la delegazione non abbia deciso di non negoziare. Le prescrizioni accessorie devono rispettare i contenuti minimi dell’allegato I.

Riservatezza e deroghe limitate

L’articolo 8 impone il segreto sulle informazioni riservate ricevute da membri della delegazione, del comitato e dagli eventuali esperti; il vincolo continua anche dopo la scadenza del mandato. Gli Stati membri possono prevedere, entro limiti nazionali, che alcune informazioni non siano comunicate quando ciò arrecherebbe gravi difficoltà o danno all’impresa, anche con autorizzazione amministrativa o giudiziaria preventiva; possono inoltre mantenere regimi specifici già esistenti per imprese con fini ideologici.

Funzionamento, ruolo e protezione dei rappresentanti

L’articolo 9 impone cooperazione tra direzione centrale e comitato aziendale europeo, nonché tra direzione centrale e rappresentanti dei lavoratori nelle procedure alternative. L’articolo 10 garantisce ai membri del comitato i mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni, l’obbligo di informare i rappresentanti nazionali sull’esito della procedura, protezione e garanzie analoghe a quelle nazionali, tutela contro discriminazioni e licenziamenti, e diritto alla formazione senza perdita di retribuzione quando necessaria.

Osservanza e rimedi

L’articolo 11 impone agli Stati membri di assicurare il rispetto degli obblighi da parte delle direzioni degli stabilimenti/imprese situati nel loro territorio, anche se la direzione centrale è altrove. Devono essere previste misure appropriate e procedure amministrative o giudiziarie efficaci; per le controversie sulla riservatezza o sul mancato rilascio di informazioni ai sensi dell’articolo 8, devono essere disponibili ricorsi specifici.

Rapporti con il diritto UE e nazionale

L’articolo 12 coordina l’attività del comitato aziendale europeo con quella degli organi nazionali, nel rispetto delle competenze rispettive; l’articolazione concreta va definita tramite accordo. Se manca l’accordo, il processo deve svolgersi a livello europeo e nazionale quando siano in gioco decisioni che comportano modifiche importanti dell’organizzazione del lavoro o dei contratti. La direttiva fa salve la direttiva 2002/14/CE e le procedure specifiche di cui alle direttive 98/59/CE e 2001/23/CE e vieta un regresso del livello generale di protezione.

Adeguamento in caso di modifiche strutturali

L’articolo 13 prevede la riapertura dei negoziati in caso di modifiche significative della struttura dell’impresa o del gruppo, assenza di clausole di adeguamento o contrasto tra accordi. In tali casi la delegazione speciale include almeno tre membri del comitato o dei comitati esistenti, che continuano a operare durante i negoziati.

Regime transitorio per gli accordi esistenti

L’articolo 14 esonera dagli obblighi della direttiva, salvo l’articolo 13, le imprese e i gruppi con accordi transnazionali già conclusi ai sensi delle precedenti direttive 94/45/CE o 97/74/CE, nonché gli accordi firmati o rivisti tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011. Alla scadenza, le parti possono rinnovarli o rivederli; in mancanza si applica la nuova direttiva.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 16 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie entro il 5 giugno 2011 per conformarsi alle disposizioni elencate, oppure di assicurare che le parti sociali le introducano di comune accordo entro tale data. Le principali disposizioni si applicano dal 6 giugno 2011. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.

Abrogazione della direttiva 94/45/CE

L’articolo 17 abroga la direttiva 94/45/CE, come modificata, con effetto dal 6 giugno 2011, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento delle direttive indicate nell’allegato II. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza.

Come è indicizzato

Materielavoroinformazione e consultazione dei lavoratoridiritto societario europeodialogo socialerelazioni industriali

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