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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5236/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria. Il primo motivo deduceva che la fattispecie di bancarotta impropria doveva essere riqualificata in bancarotta semplice perché l'intento dell'imputato sarebbe stato rivolto a proseguire l'attività e non a determinare il dissesto; il secondo motivo sosteneva che la distruzione dei libri e delle scritture contabili era stata accidentale e quindi la fattispecie documentale andava riqualificata in bancarotta semplice (art. 217 l.f.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) relativamente alla bancarotta impropria, i giudici hanno confermato che la sistematica e protratta omissione dei versamenti contributivi e fiscali (periodo 2012-fallimento 2019) costituisce operazioni dolose idonee a cagionare il dissesto, con dolo generico e prevedibilità del fallimento; è stata valorizzata l'esposizione debitoria pari a euro 453.070,37 e lo stato passivo complessivo di euro 500.420,13, da cui la scelta gestionale consapevole di non versare tributi ha reso prevedibile il dissesto. (2) relativamente alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto non provata la perdita accidentale dei libri e scritture: mancava riscontro documentale e qualsiasi forma di documentazione informale che attestasse una condotta diligente, per cui è stata esclusa l'esimente del caso fortuito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 223, comma 2

    art. 223, comma 2, legge fall.

    Le "operazioni dolose" che cagionano il fallimento richiedono dolo generico: è sufficiente la volontà di porre in essere operazioni pericolose o infedeli nella gestione che rendano prevedibile il dissesto; non è necessario che l'agente avesse l'intento specifico di produrre il fallimento.

  • Legge fallimentare, art. 217

    La bancarotta semplice (compresa la documentale semplice) richiede condizioni differenti dalla bancarotta fraudolenta: per la documentale semplice il fatto può essere giustificato da caso fortuito o perdita accidentale della documentazione, ma tale circostanza deve essere provata con elementi concreti.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma di legittimità che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa (errori nella valutazione della prova e nella qualificazione giuridica del fatto). La Corte ha ritenuto i motivi infondati rispetto alla valutazione condivisa in primo e secondo grado.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose può integrarsi anche quando manca una immediata diminuzione patrimoniale: è sufficiente una condotta gestionale dolosa e sistematica che renda prevedibile il dissesto (dolo generico/accettazione del rischio).
  • Il sistematico e prolungato mancato versamento di contributi e imposte può costituire un'operazione dolosa idonea a cagionare il fallimento se aumenta prevedibilmente l'esposizione debitoria verso Erario e enti previdenziali.
  • Per la bancarotta documentale, l'asserita perdita accidentale dei libri contabili va provata con elementi concreti; l'assenza di qualsiasi documentazione, anche informale, rende implausibile l'ipotesi del caso fortuito e giustifica la configurazione della fraudolenza documentale.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono sostanzialmente concordi nella valutazione delle prove, la motivazione d'appello si integra con quella di primo grado e la Cassazione valuta la congruità dell'argomentazione complessiva più che singoli passaggi isolati.
  • In situazioni analoghe, per la difesa è strategico documentare misure diligenti di conservazione dei libri e delle scritture, nonché fornire elementi che spieghino e giustifichino scelte gestionali (es. piani di risanamento, comunicazioni ai creditori, tentativi di rinegoziazione) per contrastare la ricostruzione della prevedibilità del dissesto.

Testo integrale

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