Cassazione Civile, Ordinanza n. 27910/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il titolare di una ditta edile ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio, quindi aveva sostanzialmente negato il credito azionato dall'impresa per lavori eseguiti e attività connesse allo smaltimento dei rifiuti. In cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e per errata percezione del contenuto oggettivo della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato il verbale di fine lavori, il quantum relativo allo smaltimento dei rifiuti, il compenso per lavori eseguiti in una unità immobiliare e la riferibilità delle bolle di conferimento in discarica all'appalto controverso; con il secondo si è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 244 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello valutato in modo errato le dichiarazioni testimoniali, la documentazione prodotta e le dichiarazioni dell'amministratore del condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati come critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e come richiesta di una nuova rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura che prospetti una errata percezione del contenuto della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione, perché tale apprezzamento spetta al giudice di merito.
art. 244 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione della prova testimoniale non è ammissibile quando mira a ottenere una nuova lettura delle deposizioni e degli elementi istruttori.
art. 2697 c.c.
La contestazione dell'apprezzamento delle prove non integra, di per sé, violazione dell'onere della prova se in realtà si chiede soltanto una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla violazione di legge in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto tale veste, si richiede una nuova lettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- La valutazione delle testimonianze, dei documenti e delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo vizi che non si risolvano in mera rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27899/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27900/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27902/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27906/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27907/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27908/2022 del 23/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →