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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7990/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 29784/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per mancata prova, negli atti del giudizio di secondo grado, della tempestiva spedizione del plico contenente l'appello. L'Ufficio deduceva un presunto errore di fatto della Corte di Cassazione nell'affermare che non fosse agli atti la prova documentale della data di spedizione, e chiedeva la revoca dell'ordinanza per riaprire la decisione nel merito; in sostanza il contenzioso originario riguardava la rettifica del reddito 2009 e questioni sull'accertamento induttivo e sanzioni collegate.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione sulla presenza o meno della prova documentale della tempestiva spedizione dell'appello era un "punto controverso" che l'ordinanza impugnata aveva già esaminato e sul quale si era pronunciata; secondo la giurisprudenza citata e gli articoli richiamati (art. 395 n.4 c.p.c. richiamato dall'art. 391 bis c.p.c.), il ricorso per revocazione fondato su errore di fatto è ammissibile solo se l'errore concerne un punto sul quale il provvedimento impugnato non si sia pronunciato per dirimere un contrasto tra le parti. Ne conseguiva l'inammissibilità del ricorso per revocazione. L'Agenzia è stata condannata alle spese processuali in favore del Materassificio 2 Torri s.r.l.; le spese sono liquidate in euro 3.000 per onorari più spese generali, IVA e CPA e euro 200 per esborsi. La Corte ha altresì dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile, art. 395 n. 4

    La norma è richiamata per stabilire i limiti del ricorso per revocazione: l'errore di fatto invocato deve riguardare un punto sul quale il provvedimento impugnato non si sia pronunciato per dirimere un contrasto tra le parti; se la Corte si è già pronunciata sul punto, il rimedio di revocazione per errore di fatto è inammissibile.

  • Codice di Procedura Civile, art. 391-bis, comma 1

    art. 391-bis, comma 1 c.p.c.

    Richiamato per i criteri di ammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.; la Corte lo usa per confermare che non è possibile riaprire una questione già decisa attraverso la revocazione per errore di fatto.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater

    art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamati in relazione all'onere del contributo unificato: la Corte ha constatato la non sussistenza dei presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a carico della ricorrente secondo tali commi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687 - 01

    La sentenza è richiamata come consolidato orientamento secondo cui il ricorso per revocazione fondato su errore di fatto è ammissibile solo se l'errore investe un punto non già deciso dal provvedimento impugnato; conferma il principio applicato nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione per "errore di fatto" è ammissibile solo se l'errore riguarda un punto sul quale il provvedimento impugnato non si sia pronunciato per risolvere un contrasto tra le parti; non può essere usato per rimettere in discussione questioni già decise.
  • Quando la tempestività di un atto (es. appello) è contestata, l'onere della prova circa la data di spedizione/avvenuta notificazione grava sulla parte che pretende la tempestività (qui l'Agenzia delle Entrate); la mancata produzione di tale prova in appello può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Le doglianze meramente ricognitive o la riproposizione delle stesse difese già esaminate dalla Corte non consentono la revoca: è necessario un elemento nuovo o un errore di fatto che non riguardi questioni già decise.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per revocazione, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio di revocazione; la Corte può altresì verificare e dichiarare l'eventuale esclusione del maggior contributo unificato secondo il d.P.R. n.115/2002.
  • Per i contribuenti, è tutela efficace eccepire l'assenza di prova documentale dell'appello avverso una sentenza di primo grado: tale omissione può far decadere l'impugnazione dell'Ufficio e determinare il mantenimento della decisione favorevole al contribuente.

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