Cassazione Penale, Sentenza n. 35824/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
FALL MASSAER ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena da espiare di 7 anni, 9 mesi e 24 giorni. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza nonostante avesse registrato progressi, comportamento intramurario corretto e partecipazione ad attività trattamentali, ritenendo insufficiente la documentazione sull'effettività dell'attività lavorativa offerta (presso l'esercizio commerciale del sig. Kebe Mounirou) e denunciando che il luogo di lavoro si trova in una zona a "alta densità criminale". Il ricorso in Cassazione censura la violazione di legge (art. 47 ord. pen. e art. 606 cod. proc. pen.) e, soprattutto, la motivazione illogica e contraddittoria del provvedimento, che da un lato riconosce elementi favorevoli e dall'altro li scarta con argomentazioni generiche e non riscontrate negli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per illogicità della motivazione. Ha rilevato che il Tribunale aveva dato atto degli esiti favorevoli dell'indagine socio-familiare dell'UEPE (compresa la disponibilità e la documentazione fornita dal sig. Kebe Mounirou) e tuttavia ha negato l'affidamento sulla base di affermazioni contraddittorie e generiche (come la "alta densità criminale" del quartiere) non pertinenti rispetto alla valutazione della personalità e della prognosi di reinserimento. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio privo dei vizi motivazionali riscontrati.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e e))
Norma invocata per i motivi di ricorso in cassazione, relativa agli specifici vizi di motivazione e violazione di legge impugnati dal ricorrente.
art. 47 ordinamento penitenziario
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale: la valutazione deve basarsi sulla prognosi di reinserimento sociale desumibile dall'osservazione della personalità e da elementi concreti; l'ordinamento privilegia la finalità rieducativa della misura alternativa.
Corte Cost., 5 dicembre 1997, n. 377 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata per affermare che l'affidamento in prova è uno strumento volto al reinserimento sociale e richiede una prognosi ragionevole di recupero; fornisce il quadro interpretativo della misura.
Cassazione (giurisprudenza di Sez. 1 citata: es. n.1410/2019 e altre)
Principio consolidato: la gravità del reato e i precedenti non sono, di per sé soli, ostativi all'affidamento; decisivi sono la condotta attuale, l'adesione al percorso trattamentale e la concreta possibilità di reinserimento; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, basta che il processo sia avviato.
Massime di principio
- Nelle istanze di affidamento in prova la decisione deve fondarsi su una valutazione individuale e motivata della personalità e della prognosi di reinserimento, non su considerazioni generiche sul contesto sociale.
- Se il giudice ritiene insufficienti documenti come offerte di lavoro o disponibilità di datori, deve indicare in modo specifico quali verifiche mancano e perché sono rilevanti; una contraddizione tra quanto acquisito (es. indagine UEPE che conferma la disponibilità) e la decisione comporta vizio motivazionale.
- La gravità del reato e i precedenti costituiscono elementi di partenza ma non possono, da soli, impedire l'affidamento: è essenziale valutare la condotta successiva e la partecipazione al trattamento durante la detenzione.
- Non è necessario provare che il detenuto abbia compiuto una completa revisione critica del passato; è sufficiente che l'osservazione della personalità dimostri l'avvio di un processo di cambiamento.
- In caso di motivazione insufficiente o illogica il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio che dia conto in modo coerente e concreto degli elementi favorevoli e contrari.
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