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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12261 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Liguria che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2000, fondato sugli studi di settore. L’Amministrazione sosteneva che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore potesse giustificare l’accertamento, anche in assenza di ulteriore prova contraria del contribuente, e deduceva inoltre un vizio di motivazione con riferimento al previo tentativo di accertamento con adesione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le contestazioni sugli studi di settore. Ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’Agenzia non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione e il contribuente non si era costituito. Tale documento è necessario per provare il perfezionamento della notifica e l’instaurazione del contraddittorio; in sua assenza non era possibile concedere un termine per il deposito né rinnovare la notificazione. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il resistente non si è costituito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato dall’Agenzia in relazione all’onere della prova nell’accertamento tributario; la Corte, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    Richiamato con riferimento alla natura e alla valenza degli studi di settore quale strumento presuntivo di accertamento; la relativa questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Richiamato quale fondamento del potere di accertamento analitico-induttivo dell’Amministrazione finanziaria; non è stato applicato nel merito dalla Corte.

  • Art. 149 c.p.c.

    Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale. La prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione richiede la produzione dell’avviso di ricevimento.

  • Art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la notificazione in caso di irreperibilità o assenza del destinatario; anche in tale ipotesi deve essere documentato l’avviso con cui l’ufficiale giudiziario comunica il compimento delle formalità.

  • Art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non è stata ritenuta possibile, poiché mancava la prova della notifica e il destinatario non aveva svolto attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deve dimostrare documentalmente il perfezionamento della notificazione del ricorso, normalmente mediante deposito dell’avviso di ricevimento o della prova equivalente.
  • La mancata produzione della prova della notifica, quando il resistente non si è costituito, può determinare l’inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni sostanziali.
  • La Corte di cassazione può arrestarsi a una questione preliminare di ammissibilità e non esaminare il merito dell’accertamento tributario o delle norme invocate.
  • La rinnovazione della notifica non è automaticamente ammessa quando manca del tutto la prova del suo perfezionamento e il destinatario non ha partecipato al giudizio.
  • Gli studi di settore e gli scostamenti dai ricavi dichiarati possono costituire una questione probatoria rilevante, ma in questo caso la Corte non ha stabilito se l’accertamento fosse fondato, perché il ricorso è stato deciso esclusivamente per un vizio processuale.

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