Cassazione Civile, Ordinanza n. 38115/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del debitore, della pretesa di riscossione coattiva fondata su crediti iscritti a ruolo. Il tribunale aveva dichiarato prescritti i crediti e, per conseguenza, insussistente il diritto dell'ente previdenziale a procedere alla riscossione; la corte d'appello aveva confermato tale esito ma aveva compensato le spese del primo grado e posto a carico dell'appellante le spese del secondo grado. In cassazione il ricorrente deduceva, con quattro motivi, in sintesi: l'omesso esame della questione dell'omessa notifica della cartella e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 276 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.; l'uso improprio del principio della ragione più liquida per giustificare la compensazione delle spese senza valutare la soccombenza virtuale; l'applicazione del medesimo principio in assenza di reali esigenze di economia processuale; infine, la violazione dell'art. 92 c.p.c. perché l'intervento delle Sezioni Unite sulla prescrizione non avrebbe integrato un vero mutamento giurisprudenziale, ma solo una chiarificazione del sistema, e dunque non avrebbe giustificato la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che l'eventuale esame dell'omessa notifica della cartella non sarebbe stato decisivo, poiché la controversia sulla prescrizione avrebbe comunque richiesto una decisione nel merito; ha quindi ritenuto legittimo il ricorso al principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., come criterio di economia processuale che consente di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione senza seguire rigidamente l'ordine logico delle questioni. Quanto al quarto motivo, la Corte ha affermato che la valutazione sulla compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa; ha inoltre rilevato che l'obiettiva incertezza interpretativa sulla prescrizione, risolta dall'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, integra una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, perché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come norma sulla regola della soccombenza e sulla ripartizione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato come norma che consente la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o, nel testo applicabile, di gravi ed eccezionali ragioni; la Corte ne ribadisce l'ambito di discrezionalità del giudice di merito e la legittimità in presenza di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
art. 276 c.p.c.
Richiamato in relazione all'ordine di esame delle questioni e al principio della ragione più liquida, che può prevalere sull'ordine logico delle questioni.
art. 24 Cost.
Richiamato come base costituzionale del principio della ragione più liquida e delle esigenze di tutela effettiva.
art. 111 Cost.
Richiamato come base costituzionale del principio della ragione più liquida, in funzione di economia processuale e celerità del giudizio.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
L. n. 69/2009
Richiamata per la formulazione vigente dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla compensazione delle spese.
Cass. n. 9873/2011
Richiamata per affermare che la deduzione della prescrizione rende comunque rilevante la decisione sul merito della controversia.
Cass. n. 363/2019
Richiamata a sostegno del principio della ragione più liquida e della possibilità di decidere sulla questione di più agevole soluzione.
Cass. n. 20457/2011
Richiamata per ribadire che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
Cass. n. 21157/2019
Richiamata per affermare che la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso può integrare le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, quando ciò risponda a esigenze di economia processuale e celerità, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni.
- L'omesso esame di una questione processuale non è decisivo se, comunque, la causa richiede la valutazione di un diverso profilo di merito che il giudice ha legittimamente affrontato in via prioritaria secondo la ragione più liquida.
- In tema di spese processuali, la compensazione ex art. 92 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
- La sopravvenuta chiarificazione giurisprudenziale di una questione oggettivamente incerta può integrare una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
- Quando la parte introduce in giudizio anche la questione della prescrizione del credito, permane l'interesse alla decisione sul merito della pretesa, con conseguente legittimità della scelta del giudice di fondare la decisione sulla questione più immediata e risolutiva.
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