Cassazione Penale, Sentenza n. 3343/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bersani era stato condannato per due delitti di furto (uno consumato e uno tentato) commessi approfittando del rapporto di lavoro in un supermercato; impugnava la sentenza di appello con tre motivi: (1) insufficiente motivazione sulla sussistenza della querela/volontà punitiva della persona offesa; (2) vizio relativo alla prescrizione per furti anteriori al 22/05/2015 e mancata individuazione degli episodi contestati; (3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 61, n. 11 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sull'1° motivo ha ritenuto sufficiente la qualificazione dell'atto come "denuncia querela" per desumere la volontà punitiva, senza necessità di riportare testualmente le espressioni; sul 2° motivo ha rilevato che la motivazione di merito evidenzia una condanna per un solo furto consumato (evento del 20/04/2015) oltre al tentativo del 22/05/2015, perciò le censure sulla prescrizione relative ad ipotetici reati anteriori risultano inammissibili; sul 3° motivo ha confermato che l'art. 131-bis c.p. non opera quando, valutando secondo i criteri dell'art. 133 c.p. (valore, modalità, abuso di rapporto), il fatto presenta offensività non trascurabile, come nel caso di abuso del rapporto di lavoro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, n. 11, cod. pen.
art. 61, n. 11, cod. pen.
E' stata considerata aggravante (abuso del rapporto di lavoro) che aumenta la gravità del reato e rende meno applicabile la causa di non punibilità per tenuità
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione caso per caso secondo i criteri dell'art. 133; nel caso concreto è stata esclusa per la modalità del fatto e per l'abuso del rapporto lavorativo
art. 133, primo comma, cod. pen.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Fornisce i criteri per la valutazione dell'offensività e della determinazione della pena (tra cui valore del bene e modalità), che sono stati utilizzati per escludere l'operatività dell'art. 131-bis
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che legittima l'ordine, a carico del ricorrente, del pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La qualificazione formale dell'atto come "denuncia querela" può essere sufficiente a dimostrare la volontà punitiva della persona offesa; il giudice non è obbligato a trascrivere testualmente le espressioni con cui tale volontà è stata manifestata
- Le doglianze sulla prescrizione devono essere connesse in modo puntuale ai fatti per cui è stata pronunciata condanna: se la motivazione di merito mostra che la condanna riguarda un episodio identificabile e successivo, le censure su presunti episodi anteriori non condannati risultano inammissibili
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) va valutata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la presenza di aggravanti rilevanti (per es. abuso del rapporto di lavoro) e modalità del fatto che ne aumentano l'offensività ostano all'applicazione della causa di non punibilità
- La determinazione della pena in sentenza aiuta a chiarire quanti e quali reati sono stati effettivamente accertati: se la pena indicata corrisponde al minimo edittale per un singolo reato, è improbabile che il giudice abbia ritenuto provati più delitti consumati
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato si può essere condannati al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende
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