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Sentenza

Sentenza n. 214/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. e 22 ss della legge n. 241/1990: - del diritto di accesso in capo alla parte ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso e conseguente condanna ai sensi della norma stessa, della parte resistente a rilasciare copia di detti documenti.

Giustizia amministrativa202400848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: mancata o incompleta ostensione di un provvedimento previdenziale e del modello Unicarpe retropens

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 per ottenere l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’I.N.P.S. al rilascio integrale della documentazione richiesta. In particolare, l’Amministrazione aveva inizialmente osteso il provvedimento Te08, rappresentando però di non essere in possesso del modello Unicarpe retropens, relativo a una posizione previdenziale collegata al lavoro svolto dal ricorrente in Svizzera. L’I.N.P.S. aveva quindi richiesto il documento alla Cassa svizzera di Compensazione di Ginevra.

La decisione

Il Collegio ha preso atto che l’I.N.P.S. aveva osteso il provvedimento Te08 il 5 giugno 2024 e, successivamente, dopo aver ricevuto il documento dall’ente previdenziale svizzero, aveva trasmesso anche il modello Unicarpe retropens e un nuovo provvedimento Te08 il 30 agosto 2024. La documentazione prodotta in giudizio e le dichiarazioni dell’Amministrazione hanno dimostrato l’integrale soddisfazione della pretesa ostensiva. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la fondatezza originaria della domanda di accesso. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda e della temporanea indisponibilità del documento, trasmesso dopo le interlocuzioni con l’ente previdenziale svizzero.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; il ricorso era stato proposto per ottenere l’ostensione della documentazione richiesta.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa del diritto di accesso ai documenti amministrativi azionato dal ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la sopravvenuta integrale ostensione dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l’utilità concreta della decisione sulla domanda di accesso.
  • La dichiarazione dell’amministrazione circa l’avvenuta ostensione deve essere valutata insieme alla documentazione prodotta in giudizio; quando tali elementi dimostrano l’integrale soddisfazione della pretesa, il giudice non deve procedere all’accertamento originario del diritto di accesso.
  • La temporanea indisponibilità presso l’amministrazione del documento richiesto, ove dipenda dalla necessità di acquisirlo da un ente previdenziale estero e il documento venga successivamente trasmesso, può giustificare la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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