Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per i reati di minaccia aggravata, recidiva reiterata e detenzione abusiva di armi o munizioni, indicati nel testo mediante gli artt. 612, comma 2, 99, comma 4, e 697 c.p. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla propria responsabilità penale, tentando di ottenere una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata esponeva una motivazione priva di vizi logici o giuridici e la rivalutazione degli elementi di fatto è riservata al giudice di merito. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva, deducendo violazione di legge. La censura è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e reiterativa. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui la recidiva non può essere motivata esclusivamente dalla gravità dei fatti e dalla loro collocazione temporale, ma richiede una valutazione concreta, alla luce dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il reato oggetto del giudizio e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa denoti una persistente inclinazione al delitto e abbia agito quale fattore criminogeno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il primo motivo potesse essere esaminato, perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale e probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità in presenza di una motivazione di merito immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre dichiarato non consentito e reiterativo il motivo relativo alla recidiva, ritenendo corretta la valutazione effettuata dal giudice di merito secondo i criteri indicati dall'art. 133 c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, c.p.
Il testo indica la condanna per il reato di minaccia aggravata.
art. 99, comma 4, c.p.
La disposizione è richiamata in relazione alla recidiva reiterata; la sua applicazione richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne.
art. 697 c.p.
Il testo indica la condanna anche per il reato previsto da tale disposizione, senza ulteriore descrizione della condotta concreta.
art. 133 c.p.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. devono essere utilizzati per verificare concretamente il rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, non essendo sufficiente considerare soltanto la gravità dei fatti e il periodo temporale di consumazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera rilettura degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione immune da vizi logici e giuridici; la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria spettano in via esclusiva al giudice di merito.
- La censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- L'applicazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del nuovo reato o sull'intervallo temporale tra i fatti; il giudice deve valutare concretamente, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il reato oggetto del giudizio e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa evidenzi una persistente inclinazione al delitto e abbia inciso quale fattore criminogeno.
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