Cassazione Penale, Sentenza n. 51287/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, dopo l'ammissione di Pragliola al giudizio abbreviato e la riqualificazione della fattispecie da parte del Pubblico Ministero (art. 648-bis c.p.), ha disposto la separazione delle posizioni dei due imputati e la trasmissione degli atti alla Procura per il proseguimento del procedimento nei confronti di Pragliola. Il ricorrente deduce violazioni e inosservanza di norme processuali relative al rito abbreviato (artt. 423-438 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittimo, anche nel corso del rito abbreviato, il provvedimento del giudice che trasmette gli atti al pubblico ministero quando accerta che il fatto è diverso da quanto descritto nell'imputazione; l'ammissione al giudizio abbreviato non cristallizza la descrizione del fatto nei soli limiti dell'imputazione. Nel caso concreto l'ordinanza è stata adottata ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., condividendo le osservazioni della parte pubblica, e non come mera conseguenza formale di una modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa alla riqualificazione del fatto contestato; nel caso il PM ha riqualificato i fatti in base a tale fattispecie, giustificando la diversa qualificazione del fatto rispetto all'imputazione originaria.
artt. 423-438 cod. proc. pen.
Norme sul rito abbreviato richiamate dal ricorrente come presunte violate; la Corte ha ritenuto però che le censure non fossero fondate in relazione alla legittimità della trasmissione degli atti quando emerga una difformità dei fatti rispetto all'imputazione.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Fondamento normativo del potere del giudice di adottare provvedimenti (quali separazione delle posizioni e trasmissione degli atti) quando accerta che il fatto è diverso da quanto risultante dalla rubrica imputativa; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata sia stata emessa ai sensi di questa norma.
art. 516 cod. proc. pen.
Norma sulla modifica dell'imputazione; la Corte distingue la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 521, comma 2, dall'effetto formale di una modifica ex art. 516, ritenendo che nel caso non si sia trattato di mera conseguenza formale di tale modifica.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per il ricorrente; applicata per liquidare la sanzione di 3.000 euro nella specie.
Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019 (Pulcini, Rv. 276099)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma che l'ammissione al rito abbreviato non implica la cristallizzazione della descrizione del fatto nei soli limiti dell'imputazione; supporta la legittimità della trasmissione degli atti quando il giudice verifica una discrepanza fattuale.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in merito ai profili di colpa e alla commisurazione delle sanzioni pecuniarie in casi di impugnazione infondata; citata per giustificare la valutazione equitativa della sanzione a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'ammissione al rito abbreviato è in linea di principio irrevocabile, ma non impedisce al giudice, anche nel corso del rito speciale, di disporre la separazione delle posizioni e la trasmissione degli atti al PM quando emerga che il fatto è diverso rispetto alla descrizione contenuta nella rubrica imputativa.
- La scelta dell'imputato per il giudizio "allo stato degli atti" non cristallizza la fattispecie nei soli limiti dell'imputazione originaria: il giudice può intervenire se rileva una difformità sostanziale del fatto rispetto alla contestazione.
- La trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. è un potere ordinamentale legittimo e non costituisce misura "abnorme" se fondata su accertamenti del giudice circa la diversa natura del fatto.
- La modifica della qualificazione giuridica del fatto da parte del PM (o valutazioni pubbliche condivise dal giudice) può giustificare l'adozione di provvedimenti organizzativi (separazione delle posizioni) e il rinvio all'ufficio investigativo senza che ciò configuri vizio procedurale automatico.
- Le impugnazioni in Cassazione devono fondarsi su censure ammissibili e pertinenti: atti difformi da regole procedurali non manifestamente configurabili rendono il ricorso inammissibile e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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