Cassazione Civile, Ordinanza n. 17056/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare: la concedente agiva per ottenere la restituzione dell’immobile, deducendo l’inadempimento dell’utilizzatrice per mancato pagamento dei canoni e l’operatività di una clausola risolutiva espressa. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e respinto l’eccezione dell’utilizzatrice relativa all’usurarietà degli interessi, ritenendo infondata la tesi secondo cui, ai fini del tasso soglia, dovessero sommarsi interessi corrispettivi e moratori. In appello la società utilizzatrice contestava tale impostazione e sosteneva che la Corte territoriale, pur richiamando la giurisprudenza di legittimità, avesse errato nel non considerare il cumulo dei due tipi di interesse nella verifica dell’usura ex art. 2, comma 4, L. n. 108/1996, con conseguente violazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p. e art. 1 D.L. n. 394/2000. La Corte d’appello aveva invece chiarito che la verifica antiusura va compiuta separatamente per interessi corrispettivi e moratori e che il richiamo al "cumulo" è solo atecnico, riferito alla modalità convenzionale di calcolo dei moratori. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice riproponeva un unico motivo di violazione di legge, insistendo sulla necessità di sommare corrispettivi e moratori per stabilire il superamento del tasso soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, affermando che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non impone di sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del tasso soglia, ma soltanto di sottoporre anche gli interessi moratori al controllo antiusura, in quanto categoria distinta per natura e funzione. Ha quindi rilevato che la sentenza d’appello si è conformata a tale principio, avendo escluso il cumulo tra le due categorie di interessi e avendo verificato separatamente che sia i corrispettivi sia i moratori restavano sotto soglia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1815, comma 2, c.c.
È richiamato come norma la cui violazione viene dedotta; la Corte osserva che non impone il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, ma rileva la distinta verifica del superamento della soglia usuraria per ciascuna categoria di interessi.
art. 644 c.p.
È richiamato come norma penale in materia di usura; la Corte la considera, insieme alla disciplina speciale, nel senso che anche gli interessi moratori sono soggetti al controllo antiusura.
art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394
È richiamato quale norma di interpretazione autentica della disciplina antiusura; la Corte la utilizza nel quadro della verifica della soglia usuraria degli interessi.
art. 2, comma 4, L. 7 marzo 1996, n. 108
È la norma sul tasso soglia antiusura; la Corte afferma che va applicata sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori, ma separatamente, non mediante somma delle due categorie.
art. 1224 c.c.
La Corte richiama la disposizione per qualificare gli interessi moratori come danno da ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria e per spiegare che gli interessi, al momento dell’inadempimento, assumono natura moratoria.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
È richiamato per la trattazione del ricorso in Adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della disciplina antiusura, interessi corrispettivi e interessi moratori hanno natura e funzione diverse: i primi remunerano il godimento del denaro, i secondi assolvono a funzione risarcitoria del ritardo nell’adempimento.
- La verifica del tasso soglia deve essere compiuta anche con riguardo agli interessi moratori, ma non comporta la sommatoria automatica tra corrispettivi e moratori come se si trattasse di un unico tasso complessivo.
- Il riferimento al "cumulo" tra interessi corrispettivi e moratori è improprio: esso può descrivere solo una modalità convenzionale di calcolo dei moratori rispetto ai corrispettivi, non una percezione contemporanea di entrambe le categorie.
- Una decisione di merito che distingua correttamente tra le due categorie di interessi e verifichi separatamente il rispetto della soglia usuraria si conforma alla giurisprudenza di legittimità.
- Quando la censura di legittimità assume un principio di diritto che la Corte non ha effettivamente affermato, il motivo è infondato se la sentenza impugnata si è limitata a un controllo separato del tasso soglia per ciascuna categoria di interessi.
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