Cassazione Civile, Ordinanza n. 32517/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata di un precedente procedimento di equo indennizzo. La Corte d'appello aveva liquidato a favore di ciascun istante € 1.165,00, ritenendo che, ai fini del limite massimo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, non dovessero considerarsi gli interessi maturati sulla sorte capitale, sicché il valore della controversia coincidesse con il solo capitale riconosciuto nel giudizio presupposto. I ricorrenti hanno censurato tale decisione denunciando violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89 del 2001, sostenendo che al capitale dovessero aggiungersi gli interessi legali maturati dalla domanda fino al decreto del giudizio presupposto. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi, tutti centrati sull'art. 4 L. n. 89 del 2001: (1) errata applicazione della sospensione feriale al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione; (2) dedotta perdita del carattere necessitato del rimedio giurisdizionale per effetto della mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010; (3) ulteriore critica alla sospensione feriale in ragione della riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.; (4) richiesta di interpretazione adeguatrice in chiave di speditezza del procedimento monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, richiamando il principio per cui il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione resta soggetto alla sospensione feriale, essendo un termine per instaurare un processo che costituisce l'unico rimedio per far valere il diritto. Ha poi accolto il ricorso principale dei ricorrenti, affermando che, ai fini del limite massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, il valore della controversia del giudizio presupposto deve comprendere anche il credito accessorio per interessi, quando essi siano già entrati a far parte della vicenda economica oggetto di quel giudizio. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, per l'esenzione della materia e perché il ricorso incidentale era stato proposto da un'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
L. n. 89 del 2001, art. 2
Norma richiamata dai ricorrenti per sostenere il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3
"la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se in inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"
Il valore della causa del giudizio presupposto, ai fini del tetto massimo dell'indennizzo, include anche gli interessi accessori al capitale quando questi incidano sulla portata economica della vicenda decisa.
L. n. 89 del 2001, art. 4
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione è un termine processuale soggetto alla sospensione feriale, perché riguarda l'introduzione del giudizio e non ne è esclusa l'operatività dalla struttura del procedimento.
L. n. 742 del 1969, art. 1
La sospensione dei termini nel periodo feriale si applica anche ai termini per instaurare il giudizio quando l'azione giudiziale è l'unico rimedio per far valere il diritto.
D.Lgs. n. 28 del 2010
La procedura di mediazione è qualificata come strumentale all'esercizio dell'azione giudiziale e non elimina il carattere necessitato del rimedio giurisdizionale per l'equa riparazione.
art. 327 c.p.c.
La riduzione del termine lungo di impugnazione non comporta, per analogia o simmetria, la riduzione del termine di cui all'art. 4 L. n. 89 del 2001 né l'esclusione della sospensione feriale.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile alla luce di un principio di legittimità già consolidato sulla sospensione feriale del termine semestrale.
art. 702-bis c.p.c.
La natura accelerata di un rito speciale non basta, di per sé, a escludere l'applicazione della sospensione feriale ai termini di proposizione dell'azione, se la legge non lo prevede espressamente.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nella rubrica tassonomica, ma non risulta centrale nella motivazione della decisione.
Massime di principio
- Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 ha natura processuale e, come tale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini, poiché attiene alla instaurazione di un giudizio necessario per la tutela del diritto.
- La struttura accelerata o monitoria del procedimento non vale, da sola, a escludere la sospensione feriale, salvo che il legislatore preveda espressamente l'inoperatività di tale sospensione.
- Ai fini del limite massimo dell'indennizzo parametrato al valore della causa del giudizio presupposto, occorre considerare l'effettiva portata economica della controversia, comprensiva anche degli interessi accessori già maturati quando siano parte del credito accertato.
- La qualificazione di un termine come decadenziale o la previsione che un rigetto per ragioni di rito precluda una nuova proposizione non mutano necessariamente la natura processuale del termine stesso.
- La possibilità di ricorrere a strumenti strumentali o alternativi, come la mediazione, non elimina il carattere necessitato del rimedio giurisdizionale quando esso resta l'unico mezzo per ottenere la tutela sostanziale richiesta.
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