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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10135/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da ASTORINO Salvatore per la custodia cautelare in carcere dal 24/05/2014 al 13/06/2014. Il ricorrente era stato rimesso in libertà per insussistenza del quadro indiziario; la Corte distrettuale aveva però escluso il diritto alla riparazione ritenendo sussistere una causa ostativa costituita da colpa grave, motivando sulla base di una interlocuzione telefonica intercettata dal tono criptico e allusivo con i familiari (in particolare il padre). ASTORINO deduceva in Cassazione vizio di motivazione e interpretazione parziale dei provvedimenti che avevano escluso il suo coinvolgimento, sostenendo che la condotta addebitata (relazione parentale e una sola conversazione inconcludente) non poteva integrare colpa grave e che la Corte di Appello aveva ignorato profili di ingiustizia formale connessi alla mancata rinnovazione della misura da parte del giudice territorialmente competente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello 'talmente minimal e contraddittoria' da giustificare l'annullamento. Ha posto in rilievo i principi di diritto applicabili (valutazione ex ante del giudice della riparazione, necessità di considerare anche profili di ingiustizia formale e di esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili) e ha censurato la valorizzazione di una singola intercettazione già neutralizzata nei precedenti provvedimenti. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo esame, con rinvio anche sulla regolazione delle spese per questo giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • DPR 309/90, artt. 73 e 74

    Norme penali costituivano i reati per i quali era stata disposta la custodia cautelare; sono il fatto-impulso del procedimento cautelare ma non sono state approfondite nella sentenza di riparazione se non come titolo di accusa poi ritenuto insussistente

  • art.27 cod. proc. pen.

    Indica il giudice territorialmente competente a provvedere sulla rinnovazione della misura cautelare; la mancata rinnovazione da parte del giudice competente può assumere rilievo ai fini del sindacato sulla ingiustizia formale della detenzione

  • art.314, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quando risulti che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che ne sussistessero le condizioni previste dagli artt. 273 e 280; la Corte richiama che tale diritto sorge anche in presenza di proscioglimento per incompetenza o insufficienza di indizi

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Individuano le condizioni legittimanti l'applicazione e il mantenimento delle misure cautelari; la Cassazione osserva che la valutazione della sussistenza di tali condizioni deve essere compiuta ex ante dal giudice della riparazione e tenere conto sia di profili sostanziali sia formali

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve valutare ex ante tutti gli elementi probatori disponibili (anche diversi da quelli poi decisivi nel merito), purché non siano stati espressamente esclusi dal dibattimento, e compiere un percorso logico-motivazionale autonomo rispetto al processo penale.
  • Non è sufficiente richiamare provvedimenti "de libertate": occorre valutare se siano emersi profili di ingiustizia formale (es. mancata rinnovazione della misura dal giudice competente) che rafforzino il diritto all'indennizzo.
  • La qualificazione della condotta del detenuto come "colpa grave" richiede fatti concreti, specifici e valutati in prospettiva causale rispetto alla adozione della misura; non basta una valutazione generica o la semplice parentela con soggetti indagati.
  • Il giudice della riparazione non può valorizzare come prova decisiva elementi che nei procedimenti cautelare e di merito sono stati esclusi o neutralizzati senza fornire una chiara giustificazione del diverso metro di valutazione adottato.
  • La presenza di comunicazioni ambigue o allusive può integrare contatto o contiguità con attività criminose solo se, valutate nel loro contesto e con specificità, risultano idonee a creare una falsa apparenza di responsabilità; una singola intercettazione inconcludente, già ritenuta non indiziaria, difficilmente è sufficiente.
  • In caso di motivazione insufficiente o contraddittoria del giudice della riparazione, la Cassazione è portata ad annullare e a rinviare per un nuovo esame piuttosto che confermare il rigetto dell'indennizzo.

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