Ordinanza n. 257/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento pratica PROT. N. P-NA/L/Q/2024/110076 del 17/11/2025 di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore in data 21/5/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore, motivata dall’inattendibilità o inesistenza del rapporto di lavoro e dall’insufficienza dei requisiti reddituali del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso precedentemente rilasciato. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. In particolare, non risultavano allegati o comprovati i requisiti reddituali prescritti in capo al datore di lavoro, né l’effettività del rapporto lavorativo indicato. Le stesse allegazioni del ricorrente sembravano confermare l’insussistenza originaria del rapporto. Il ricorrente aveva inoltre invocato il rilascio del permesso per attesa occupazione, sostenendo implicitamente la rilevanza della cessazione o interruzione del rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, alla luce della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non fossero prima facie ravvisabili i presupposti per concedere la tutela. Il giudice ha considerato non adeguatamente supportate le contestazioni del ricorrente, poiché mancavano allegazioni e un principio di prova sui requisiti reddituali del datore di lavoro e sull’effettiva instaurazione del rapporto lavorativo. Ha inoltre ritenuto che l’eventuale permesso per attesa occupazione fosse precluso, perché la fattispecie non riguardava la cessazione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente per circostanze non imputabili al lavoratore, ma l’inesistenza originaria del rapporto e la conseguente mancanza ab origine dei requisiti richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR, sulla base di una cognizione sommaria, ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione dell’atto impugnato richiede che il ricorrente alleghi e supporti almeno con un principio di prova elementi idonei a mettere in discussione, prima facie, la decisione amministrativa.
- Quando la revoca del nulla osta all’ingresso deriva dall’inesistenza originaria del rapporto di lavoro e dalla mancanza ab origine dei requisiti richiesti, non ricorre l’ipotesi della successiva interruzione o cessazione del rapporto non imputabile al lavoratore rilevante ai fini del permesso per attesa occupazione.
- L’effettività del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del nulla osta può essere negata quando non risultino allegati o comprovati i requisiti reddituali prescritti in capo al datore di lavoro e le stesse allegazioni dell’interessato confermino l’insussistenza originaria del rapporto.
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