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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05645/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dal condannato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 17/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. La Corte rileva che il ricorso è stato presentato senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Per tale ragione il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede la sottoscrizione degli atti di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di difensori abilitati davanti alla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto personalmente dal condannato, poiché la legge impone la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità penale, il ricorso proposto personalmente dal condannato è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano, senza necessità di affrontare il merito delle doglianze.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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