Sentenza del 26/04/2018 n. 1923 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo - Contestazione prescrizione credito - Mancata impugnazione intimazione - impugnazione ruolo - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione del ruolo è stata dichiarata inammissibile. L'avviso di intimazione non impugnato è divenuto definitivo e, oltre a consolidare il credito erariale, è stato ritenuto idoneo a interrompere il termine di prescrizione. Di conseguenza, il contribuente non può contestare per la prima volta la prescrizione attraverso l'impugnazione del ruolo successivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il credito erariale deducendone la prescrizione mediante impugnazione del ruolo. Tuttavia, prima del ruolo era stato notificato un avviso di intimazione, che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente per far valere la prescrizione. La mancata impugnazione dell'intimazione ha determinato la definitività della pretesa e la cristallizzazione del credito.
Massime di principio
- Quando un atto della riscossione, come un avviso di intimazione, viene regolarmente notificato e contiene una pretesa contestabile, il contribuente deve impugnarlo entro il termine previsto; in caso contrario, la pretesa può diventare definitiva.
- La mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile può impedire di contestare successivamente, tramite l'impugnazione del ruolo o di un atto successivo, vizi e fatti già conoscibili in precedenza.
- Un atto di intimazione non impugnato può interrompere la prescrizione e impedire che il contribuente faccia valere la prescrizione maturata prima della sua notificazione.
- La prescrizione deve essere verificata con riferimento alla sequenza completa degli atti notificati: ogni atto validamente notificato e idoneo a manifestare la pretesa può incidere sul decorso del termine.
- L'impugnazione di un atto successivo non consente necessariamente di riaprire la contestazione di un atto precedente ormai definitivo, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 87 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 88 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 280 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 281 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 apr 2018Sentenza del 26/04/2018 n. 282 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →