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Sentenza

Sentenza n. 2086/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della Determinazione della Regione Lazio n. G00932 del 24/01/2025, avente ad oggetto “Servizio di pulizia e sanificazione per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio da gara centralizzata indetta con Determinazione n. G17709 del 19/12/2017. Provvedimento di revisione prezzi Lotto 2 ASL Roma 2. Fornitore: MARKAS SRL”, in parte qua, trasmessa alla ricorrente con nota prot. U.0093064 del 24 gennaio 2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, e di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto; - ed inoltre, per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto alla revisione prezzi, con decorrenza e nella misura specificate in ricorso.

Giustizia amministrativa202503893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale che ha riconosciuto la revisione dei prezzi nella misura dell’8,84%, con decorrenza dalla data dell’istanza dell’operatore economico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la determinazione regionale relativa alla revisione dei prezzi prevista dalla convenzione per il servizio di pulizia e sanificazione, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto alla revisione con una diversa decorrenza e misura. La convenzione stabiliva che, a partire dal secondo anno di contratto, il fornitore potesse richiedere l’adeguamento dei prezzi per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL e degli accordi integrativi. Dopo il rinnovo del CCNL multiservizi e la pubblicazione delle nuove tabelle ministeriali, l’impresa aveva chiesto il riconoscimento di un incremento dell’8,84% e, successivamente, di un ulteriore incremento decorrente dal 1° luglio 2024. La Regione aveva riconosciuto l’adeguamento dell’8,84%, ma con decorrenza dall’8 marzo 2024, data della prima istanza. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della convenzione, eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che la revisione dovesse decorrere dall’inizio del secondo anno contrattuale, individuato principalmente nel 21 febbraio 2023, e subordinatamente nelle date successive connesse all’ordinativo o all’avvio dell’esecuzione, senza che la presentazione dell’istanza fosse soggetta a decadenza. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento dell’ulteriore incremento richiesto per il periodo successivo al luglio 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito la correttezza della decorrenza individuata dalla Regione. Il Collegio ha rilevato che non erano controversi né l’an della revisione, riconosciuto dalla convenzione e dalla determinazione impugnata, né il quantum inteso come percentuale di incremento, individuato sulla base del confronto tra le tabelle ministeriali. La controversia riguardava esclusivamente il momento iniziale di applicazione dell’aumento e, quindi, l’adempimento di un’obbligazione contrattuale già puntualmente prevista. Secondo il TAR, la stazione appaltante aveva esaurito ogni eventuale margine discrezionale riconoscendo la spettanza della revisione; residuava soltanto un’attività di interpretazione della clausola convenzionale e di calcolo, priva di discrezionalità amministrativa o di necessità di un’istruttoria valutativa. Non ricorrendo un’inestricabile connessione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. È stata dichiarata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione abbia già riconosciuto la spettanza della revisione dei prezzi prevista da un contratto pubblico e siano determinati o determinabili anche i criteri di quantificazione, la controversia sulla misura o sulla decorrenza dell’incremento riguarda un diritto soggettivo all’adempimento contrattuale e appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La giurisdizione amministrativa non sussiste quando, esaurito il margine di discrezionalità della stazione appaltante mediante il riconoscimento della revisione prezzi, residui soltanto l’interpretazione della clausola contrattuale e un’operazione matematica di confronto tra dati o tabelle ministeriali.
  • La mera riconducibilità della controversia a un contratto pubblico non determina la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se la domanda incida sull’esercizio di un potere autoritativo oppure pretenda l’adempimento di un’obbligazione contrattuale già definita nell’an e nei criteri di quantificazione.
  • In caso di dichiarazione del difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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