Cassazione Penale, Ordinanza n. 25974/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero. Rimane ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna a due anni e due mesi di reclusione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi due di reclusione per violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione di cui agli artt. 75, comma 2, e 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente deduceva, in sintesi, che la sentenza non avesse motivato in modo specifico il diniego delle circostanze attenuanti generiche; sosteneva inoltre la mancata o insufficiente considerazione dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva che le doglianze riproponevano censure già svolte in appello senza una puntuale confutazione della motivazione della decisione impugnata, e che il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dai precedenti penali dell'imputato e dall'assenza di elementi positivi, oltre che dalla gravità e reiterazione ravvicinata delle condotte. Quanto alla particolare tenuità del fatto, il ricorso è ritenuto aspecifico perché non si confronta con il rilievo decisivo della reiterazione di fatti analoghi e delle precedenti condanne per violazione delle misure di prevenzione.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi positivi; l'incensuratezza non è più sufficiente da sola dopo la riforma del 2008
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il ricorso non si confronta con la reiterazione di condotte analoghe e con i precedenti specifici dell'imputato
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi di segno positivo e dai precedenti penali dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta a giustificare la concessione del beneficio.
- Quando la motivazione della sentenza richiama la gravità delle condotte e la loro reiterazione ravvicinata, non è necessario un ulteriore approfondimento motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibilmente generica se non si confronta con la reiterazione di fatti analoghi e con i precedenti specifici dell'imputato, elementi che possono escludere la particolare tenuità del fatto.
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