Cassazione Penale, Sentenza n. 34968/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato la condanna, pronunciata con rito abbreviato, per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Si contestava: 1) la mancata riqualificazione della condotta in concorso nella truffa ovvero in ricettazione; la difesa sosteneva che il Muto avrebbe avuto un ruolo nel reato presupposto (anche morale) e che elementi quali la causale "acquisto di auto d’epoca", la tempistica e il fatto che le somme siano state accreditate su conto a lui intestato dimostrerebbero consapevolezza e partecipazione; inoltre, se riqualificato in truffa, il reato sarebbe prescritto; 2) la mancata applicazione del comma 4 dell’art. 648-bis c.p. (riduzione di pena quando il denaro proviene da reato con pena massima inferiore a 5 anni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (riqualificazione) la Corte ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente: la Corte di appello ha adeguatamente motivato che l'azione di farsi accreditare le somme sulla propria carta PostePay integra un autonomo atto di riciclaggio, idoneo ad ostacolare o rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa, e ha spiegato perché non è configurabile il concorso nel reato presupposto né la riclassificazione in ricettazione. Sul secondo motivo (applicazione del comma 4 art. 648-bis) la questione è stata dichiarata inammissibile perché non tempestivamente proposta in sede d'appello; inoltre la pena irrogata rientrava comunque nella misura edittale del reato contestato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni
La Corte ha interpretato l'art. 648-bis nel senso che il trasferimento o l'accredito di somme su conto di terzi costituisce un autonomo atto di riciclaggio quando sia idoneo a ostacolare o rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa; la norma prevede altresì una diminuzione di pena se il denaro proviene da reato con pena massima inferiore a cinque anni, ma tale questione deve essere tempestivamente sollevata in appello.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Articolo richiamato come parametro per dedurre violazione di legge in cassazione: la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla riqualificazione manifestamente infondato per mancanza di vizi di motivazione della Corte di appello.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per il principio secondo cui sono inammissibili i motivi di cassazione basati su violazioni non contestate in sede d'appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione del comma 4 dell'art. 648-bis perché non sollevato in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 al ricorrente.
Massime di principio
- Il semplice trasferimento o accreditamento di somme di provenienza illecita su conto intestato ad altro soggetto può integrare il reato di riciclaggio se l'operazione è idonea a ostacolare o rendere difficile l'identificazione della provenienza del denaro, anche se le operazioni sono tracciabili.
- La differenza tra riciclaggio e ricettazione si fonda sia sull'elemento materiale (condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza) sia sull'elemento soggettivo (dolo di trasformazione/occultamento): non ogni ricezione di denaro illecito è automaticamente ricettazione.
- La riqualificazione del reato (es. da riciclaggio a concorso nella truffa) deve essere adeguatamente sostenuta e proposta nei gradi di merito; cambiare impostazione difensiva in Cassazione rispetto a quella tenuta in appello può essere inefficace e pregiudicare l'accoglimento del motivo.
- Questioni di diritto o domande di applicazione di riduzioni di pena previste dalle norme (es. comma 4 art. 648-bis) vanno tempestivamente sollevate in sede di appello, altrimenti rischiano l'inammissibilità in Cassazione per mancata deduzione nel giudizio di merito.
- Se la pena applicata rientra nella forbice edittale prevista per il reato contestato, l'omessa applicazione di una diminuzione eventuale non rende automaticamente la sentenza illegittima, salvo che la questione sia stata adeguatamente dedotta e fondata.
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