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Regolamento

R.R. Puglia 2/2025

Regolamento regionale riguardante la disciplina dell’istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) di cui alla legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26

Normativa regionaleR.R. Puglia 2/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale previsto dalla l.r. Puglia 16 ottobre 2024, n. 26. Definisce attività ordinarie e straordinarie, approvazione del piano annuale entro il 30 aprile, formazione degli elenchi degli ispettori e loro durata triennale. Vigente dal 31 marzo 2025.

Disciplina del Nucleo ispettivo regionale (NIR) della Regione Puglia

Disciplina del Nucleo ispettivo regionale (NIR)

Il regolamento della Regione Puglia attua la legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26 e definisce istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR). La disciplina è finalizzata a rafforzare la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nel sistema regionale, attraverso attività ispettive di supporto alla struttura dirigenziale designata.

Finalità e ambito dell’attività ispettiva

Il NIR opera al servizio della struttura dirigenziale designata che esercita la funzione ispettiva prevista dalla legge istitutiva. L’attività ha natura di controllo di secondo livello: non sostituisce i controlli ordinari affidati alle altre strutture competenti e agli organi di controllo interno.

L’oggetto dei controlli riguarda atti e fatti di gestione delle articolazioni organizzative interne della Giunta regionale e degli enti indicati dalla legge istitutiva, con particolare attenzione a:

  • conformità alla normativa applicabile e regolarità tecnica e amministrativa dei procedimenti;
  • efficacia ed efficienza delle attività operative;
  • violazioni e scostamenti da parametri legali e relative responsabilità;
  • presunti casi di maladministration e disservizi a danno degli utenti;
  • fenomeni di cattivo funzionamento o maladministration in violazione dei precetti del PTPCT;
  • situazioni lesive dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento.

Piano annuale dell’attività ispettiva

La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno il Piano annuale dell’attività ispettiva, su proposta del dirigente della Struttura designata e del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale. Il Piano tiene conto delle risultanze e delle indicazioni contenute nel Documento di Programmazione delle Strategie per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia, allegato al PIAO dell’anno di riferimento, nonché degli ulteriori documenti e informazioni ritenuti rilevanti.

Il Piano individua:

  • per le strutture della Giunta, le aree di intervento maggiormente a rischio di illegittimità e corruzione e le specifiche procedure di controllo;
  • per agenzie regionali, enti strumentali e società controllate del gruppo di amministrazione pubblica (GAP), gli atti e fatti di gestione da approfondire con apposite verifiche.

Le attività di verifica incluse nel Piano integrano le misure del Documento di Programmazione allegato al PIAO.

Regime di aggiornamento e prima applicazione

Il Piano può essere modificato o integrato nel corso dell’anno con il medesimo procedimento previsto per l’approvazione. In caso di motivate e straordinarie circostanze, il termine del 30 aprile può essere prorogato, ma non oltre la prima data utile per l’approvazione.

In prima applicazione, il Piano deve essere predisposto entro 90 giorni dall’approvazione del regolamento, salvo motivate e straordinarie circostanze.

Verifiche straordinarie

Oltre all’attività programmata, il dirigente della Struttura designata può avviare verifiche straordinarie su richiesta del Presidente della Giunta regionale, quando ricorrano fattispecie di particolare gravità e urgenza.

Le verifiche straordinarie si aggiungono alle attività previste dal Piano e sono svolte e formalizzate secondo le regole dettate per l’attività ispettiva ordinaria.

Composizione del NIR e requisiti degli ispettori

Il NIR è composto da ispettori interni ed esterni con specifici profili professionali.

Gli ispettori interni sono dirigenti o funzionari di categoria D della Regione Puglia con profilo:

  • giuridico-amministrativo;
  • economico-contabile;
  • tecnico-ingegneristico;
  • tecnico-informatico.

Gli ispettori esterni sono dirigenti, quadri o impiegati di agenzie regionali, enti strumentali e società controllate del GAP, con i medesimi profili professionali.

Può inoltre essere conferito l’incarico, nei limiti consentiti dall’ordinamento, a:

  • magistrati;
  • ufficiali o agenti dei corpi di polizia;
  • personale della Regione Puglia in quiescenza in possesso dei profili richiesti.

Tali soggetti, definiti ispettori temporanei, devono accettare l’incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle sole spese documentate.

Quando le indagini riguardano agenzie regionali, enti strumentali o società controllate del GAP, deve essere incaricato almeno un funzionario incardinato nelle strutture regionali competenti per vigilanza, programmazione e controllo; tali funzionari possono anche non essere inseriti negli elenchi.

Formazione degli elenchi degli ispettori

La Giunta regionale approva lo schema di avviso pubblico di selezione degli ispettori interni, esterni e temporanei. L’avviso definisce modalità di formazione dei due elenchi, modalità di utilizzo per il conferimento degli incarichi, modalità di presentazione delle domande e requisiti di partecipazione, potendo prevedere ulteriori requisiti di istruzione ed esperienza.

Il dirigente della Struttura designata indice una manifestazione di interesse per creare due elenchi separati:

  • elenco degli ispettori interni;
  • elenco degli ispettori esterni.

Ciascun elenco è articolato in 4 sezioni, corrispondenti ai 4 profili professionali previsti. Gli ispettori temporanei sono inseriti nell’elenco degli ispettori esterni secondo il profilo di appartenenza.

L’avviso è pubblicato almeno sul BURP e sul Portale istituzionale della Regione, nella sezione Bandi e Avvisi.

Procedura di iscrizione, requisiti e natura non selettiva

L’avviso non prevede un termine finale per la presentazione delle domande, così da consentire l’iscrizione di nuovi candidati in possesso dei requisiti. Il dirigente della Struttura designata approva la prima volta gli elenchi entro 35 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURP e provvede poi ai relativi aggiornamenti.

Il richiedente deve autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000:

  • di non aver subito provvedimenti disciplinari, se dipendente con contratto in essere;
  • l’assenza di incompatibilità di diritto o di fatto e di conflitti di interesse con la Regione Puglia o previsti dall’ordinamento, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e da quello del personale della Regione Puglia;
  • l’impegno ad accettare, al conferimento dell’incarico, le condizioni e gli obblighi previsti dall’avviso;
  • l’impegno a comunicare immediatamente ogni modifica delle dichiarazioni rese, con possibilità di cancellazione dagli elenchi in caso di omissione;
  • la consapevolezza che l’iscrizione non attribuisce diritto al conferimento dell’incarico e può cessare per rinuncia, cancellazione o decadenza secondo avviso e regolamento.

La formazione degli elenchi non costituisce procedura selettiva né genera graduatorie, punteggi o classificazioni di merito: si tratta di una verifica della sola sussistenza dei requisiti di accesso.

L’iscrizione non fa sorgere alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato al conferimento di incarichi.

Durata degli elenchi e integrazioni in caso di carenza di personale

Gli elenchi hanno durata di 36 mesi dalla prima approvazione; allo scadere, il dirigente della Struttura designata avvia una nuova procedura di selezione.

Se il numero di ispettori iscritti non è sufficiente a coprire la dotazione minima necessaria per il Piano o per le verifiche straordinarie, anche a causa di conflitti di interesse o incompatibilità, la Giunta regionale, su proposta del dirigente della Struttura designata, individua ulteriori soggetti tra il personale in possesso dei requisiti previsti e degli eventuali requisiti ulteriori dell’avviso.

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