Cassazione Penale, Sentenza n. 22940/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per estorsione, lesioni personali e porto di strumento atto ad offendere. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che i fatti dovessero essere ricondotti all'art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia), poiché la condotta sarebbe stata volta ad ottenere il pagamento di parte delle spese legali inerenti a un procedimento per detenzione di stupefacenti e derivante da una presunta assunzione di responsabilità da parte dell'imputato, con conseguente debito del terzo Pusceddu.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte d'Appello, che ha escluso la riconducibilità della condotta all'art. 393 cod. pen. per assenza di un credito certo e perché le richieste del ricorrente erano di importi sempre crescenti e scollegati da un rapporto di credito-debito. La Corte ha inoltre confermato che la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico e dalla prova del credito. Per l'inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
La norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia è stata invocata dal difensore per una diversa riclassificazione della condotta; la Corte ha ritenuto che, per ricondurre la condotta a tale fattispecie, sia necessario dimostrare l'esistenza di un credito certo a fondamento della pretesa, elemento assente nel caso concreto
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata quale conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso: dispone la condanna alle spese processuali e la comminazione di una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale che consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; non incide sulla decisione di merito ma sul rito seguito in Cassazione
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si basa principalmente sull'elemento psicologico: per escludere l'estorsione occorre dimostrare l'esistenza di un credito certo, concreto e direttamente tutelabile, non semplici pretese vaghe o crescenti
- Se le richieste di denaro sono indefinite, sempre crescenti o scollegate da un rapporto di credito-debito formale, l'ipotesi più plausibile è quella dell'estorsione e non dell'esercizio arbitrario di un diritto
- Le valutazioni di merito della Corte d'appello circa la sussistenza o meno del requisito del credito non sono sindacabili in Cassazione, salvo motivazioni illogiche, contraddittorie o manifesta violazione di legge
- In cassazione la inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e un importo a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare preliminarmente l'ammissibilità e le chance di successo prima di proporre ricorso
- Per chi intenda far valere un credito a giustificazione di condotte aggressive, è fondamentale documentare preventivamente e in modo certo l'esistenza, l'entità e la titolarità del credito, e usare gli strumenti legali disponibili piuttosto che ricorrere a comportamenti violenti
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