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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13724/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito, con la sola modifica del trattamento sanzionatorio disposta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio di una precedente condanna emessa dal G.U.P. per il delitto di falso nelle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, contestando in sostanza che vi fosse prova della consapevolezza della falsità o dell'intenzione di ottenere un beneficio non dovuto. La decisione ricostruisce i principi applicabili al reato, osservando che rilevano tutti i redditi espressivi di capacità economica, inclusi quelli dei conviventi, e che le false indicazioni o omissioni integrano il reato solo se incidono sulle condizioni di reddito rilevanti per il beneficio; quanto al dolo, è necessario il dolo generico rigorosamente provato, esclusa la responsabilità per mera colpa o difetto di controllo, salvo il dolo eventuale. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva ritenuto che l'imputato non potesse ignorare la falsità della dichiarazione, poiché riguardava redditi da lavoro dipendente percepiti da familiari conviventi, e che l'omissione fosse funzionale a non precludere l'ammissione al beneficio. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre le stesse censure senza elementi concreti idonei a incrinare la motivazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002

    Punisce le false indicazioni o omissioni rese ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando siano sorrette da dolo generico; il mero difetto di controllo non basta a fondare la responsabilità.

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai fini dell'ammissione al patrocinio, nel reddito complessivo va computato anche quello dei conviventi che contribuiscono alla vita comune.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero.

Massime di principio

  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente reddituale espressiva di capacità economica, anche se non imponibile, e deve essere considerato anche il reddito dei conviventi che contribuiscono alla vita familiare.
  • Le false indicazioni o le omissioni nella dichiarazione per il patrocinio integrano il reato solo se riguardano dati rilevanti per la verifica delle condizioni di reddito richieste per il beneficio, non quando investono elementi irrilevanti.
  • Il delitto ex art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 richiede il dolo generico, che deve essere rigorosamente provato; non è sufficiente un mero difetto di controllo o una condotta colposa, restando salva l'ipotesi del dolo eventuale.
  • Quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e non contraddittorio sulla consapevolezza della falsità e sulla finalità di ottenere un beneficio non dovuto, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate senza apportare elementi concreti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale

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