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Sentenza

Sentenza n. 55/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza al Decreto ingiuntivo n. 1072/2023 del 9/3/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore della Impresa individuale BENE LUIGI, notificato il 10.3.2023, dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 29/04/2023.

Giustizia amministrativa202402505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Napoli Nord, con pagamento del solo imponibile e omesso versamento di interessi e spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa individuale ha chiesto l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1072/2023, non opposto e dichiarato esecutivo, con il quale il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato il Comune al pagamento di euro 113.397,30, oltre interessi, compensi, esborsi, rimborso forfettario, CPA e IVA se documentata. Dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il Comune ha pagato soltanto gli importi imponibili risultanti dalle fatture, senza corrispondere gli interessi moratori e le spese legali espressamente liquidati nel decreto. La ricorrente ha quindi domandato che fosse ordinata l'integrale esecuzione del titolo e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha accertato la mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo, passato in giudicato per mancata opposizione, rilevando che il Comune non aveva dimostrato l'adempimento completo. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Comune di pagare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tutte le somme ancora dovute in base al titolo, inclusi interessi e spese riconosciute. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni e ponendo a carico del Comune il compenso commissariale di euro 500. Ha condannato il Comune alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato. Ha precisato che sono rimborsabili, quali spese successive al titolo, solo quelle funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza e quelle inerenti agli adempimenti accessori al titolo; non sono invece dovute le spese di precetto o di procedure esecutive diverse e non satisfattive. Ha inoltre disposto la restituzione della copia esecutiva del titolo o il rilascio della quietanza al momento del pagamento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rito per ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo esecutivo e per nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a. per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per la verifica della ricevibilità del ricorso depositato entro quindici giorni dalla notificazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione.

  • art. 1199 c.c.

    Il pagamento deve essere accompagnato dall'apposizione di adeguata quietanza sull'originale cartaceo del titolo, oppure dalla consegna del titolo originale all'ente debitore.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, anche quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente la condanna pecuniaria.
  • In presenza di un'obbligazione pecuniaria derivante da un titolo esecutivo giudiziale, il giudizio di ottemperanza può essere proposto solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dimostrare l'integrale adempimento del titolo esecutivo; il pagamento del solo capitale o dell'imponibile non vale a dimostrare l'esecuzione completa quando il titolo riconosca anche interessi e spese.
  • Il titolo esecutivo giudiziale ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, che deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice della cognizione, senza poter limitare unilateralmente l'adempimento alle sole voci principali.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per sostituirsi all'amministrazione nel compimento degli atti necessari al pagamento e ponendo il relativo compenso a carico dell'ente inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono rimborsabili le spese successive al titolo soltanto se funzionali all'introduzione del giudizio o agli adempimenti accessori espressamente riconducibili al titolo; restano escluse le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive diverse e non satisfattive, scelte autonomamente dal creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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