Regolamento (UE) 2018/1978
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1978 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Cidre de Bretagne"/"Cidre breton". La Commissione ha esaminato la domanda della Francia, l’ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute opposizioni nei termini, ha adottato l’approvazione. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Cidre de Bretagne"/"Cidre breton".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Cidre de Bretagne"/"Cidre breton" e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare già registrato nel registro delle DOP e IGP. Riguarda l’approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, della domanda presentata dalla Francia; produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile. Non disciplina aspetti generali del regime delle indicazioni geografiche, ma soltanto questa specifica modifica del disciplinare.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Cidre de Bretagne"/"Cidre breton"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1978 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione registrata "Cidre de Bretagne"/"Cidre breton". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e riguarda esclusivamente questa specifica IGP.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire eventuali opposizioni.
Mancanza di opposizioni e approvazione
La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare deve essere approvata, e l’atto dispone pertanto l’approvazione formale della modifica pubblicata.
Effetti giuridici e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sul regime della IGP interessata.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Cidre de Bretagne"/"Cidre breton" (IGP), in quanto si tratta di una modifica non minore del disciplinare ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
Assenza di opposizioni
Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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