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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 2122 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N. 32/2018 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - Irpef - D.L. 4/7/2006 (L. 4.8.2006 n.248) - Incentivo esodo - Tassazione favorevole - Proroga esodo dopo scadenza termine - Proroga agevolazione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la proroga, deliberata dall'ente datore di lavoro, di un precedente piano di incentivazione all'esodo consentisse di mantenere il regime fiscale agevolato anche per i dipendenti che avevano maturato il diritto alla pensione dopo il 4 luglio 2006. La controversia riguardava quindi se la proroga aziendale del piano potesse incidere sul termine legislativo entro il quale era consentita la tassazione dell'indennità con un'aliquota pari alla metà di quella ordinaria prevista per il trattamento di fine rapporto.

La decisione

La proroga del piano di incentivo all'esodo non produce effetti ai fini tributari. Il 4 luglio 2006 è stato individuato dall'art. 36 del D.L. 4 luglio 2006, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, come termine ultimo per l'applicazione dell'agevolazione. Pertanto, la proroga deliberata dall'ente datore di lavoro per finalità aziendali non consente di estendere il regime agevolato ai dipendenti che abbiano maturato il diritto alla pensione negli anni successivi a tale data. Non trovando più applicazione l'art. 19, comma 4-bis, del TUIR, la pretesa del contribuente è stata respinta.

Norme richiamate

  • Art. 36 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248

    Ha individuato il 4 luglio 2006 quale termine ultimo per beneficiare della tassazione agevolata.

    Il termine previsto dalla legge è perentorio e non può essere prorogato unilateralmente dall'ente datore di lavoro mediante la proroga di un piano aziendale di incentivazione.

  • Art. 19, comma 4-bis, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Prevedeva l'applicazione di un'aliquota pari alla metà di quella ordinaria prevista per il trattamento di fine rapporto.

    La disciplina agevolata non è più applicabile alle situazioni maturate dopo il termine legislativo del 4 luglio 2006, anche se collegate a un piano di esodo originariamente approvato prima di tale data.

Massime di principio

  • In materia tributaria, una proroga o modifica disposta dal datore di lavoro non può estendere un'agevolazione oltre il termine stabilito dalla legge.
  • Per stabilire il regime fiscale applicabile occorre verificare la data prevista dalla normativa e il momento in cui il contribuente matura effettivamente i requisiti, non soltanto la data di approvazione del piano aziendale.
  • La continuità o la proroga di un piano di incentivo all'esodo non conserva automaticamente il precedente trattamento fiscale se la norma agevolativa è stata abrogata o delimitata temporalmente.
  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: in assenza di una specifica disposizione legislativa di proroga, non possono essere estese per analogia a casi successivi alla scadenza.

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