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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01058/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza per valore del Tribunale di Roma e ha disposto la riassunzione della causa davanti a quel giudice nel termine di legge. Ha compensato le spese di lite, rilevando che il primo motivo era manifestamente infondato ma il secondo si fondava su una questione non meramente pretestuosa e comunque da valutare nel merito dal giudice competente.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione presso terzi, una società debitrice esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro l'azione esecutiva promossa da una creditrice; successivamente sono intervenuti altri creditori. Sospesa l'esecuzione ex art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto dagli opposti. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di pace. I creditori hanno chiesto il regolamento di competenza sostenendo, da un lato, che la decisione sull'eccezione di incompetenza fosse tardiva perché adottata oltre la prima udienza; dall'altro, che la competenza spettasse al Tribunale perché una delle parti opposte aveva proposto una domanda di accertamento del proprio credito/controcredito superiore alla soglia di competenza del Giudice di pace. La Corte ha esaminato i due motivi: ha escluso la preclusione perché il giudice aveva rilevato tempestivamente d'ufficio la questione di competenza nella prima udienza, rinviando la decisione solo dopo l'integrazione del contraddittorio; ha poi qualificato la domanda di accertamento del credito come domanda riconvenzionale idonea, insieme alle altre domande contrapposte, a radicare la competenza per valore del Tribunale, richiamando il cumulo di domande e il criterio di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c. in combinazione con l'art. 17 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice esecutata

  • art. 624 c.p.c.

    sospensione dell'esecuzione in pendenza dell'opposizione e successiva introduzione del giudizio di merito

  • art. 38 c.p.c.

    la preclusione riguarda il rilievo officioso della questione di competenza da parte del giudice, non il momento della decisione, che può intervenire dopo l'integrazione del contraddittorio

  • art. 17 c.p.c.

    nel contesto dell'esecuzione forzata disciplina la competenza per valore e va coordinato con il criterio del cumulo di domande

  • art. 10, comma 2, c.p.c.

    ai fini della competenza per valore, il cumulo di domande proposte contro il medesimo soggetto rileva per la determinazione del valore della controversia

  • art. 164 c.p.c.

    anche ove la domanda ulteriore fosse nulla, il giudice adito resta competente a conoscerla e a rilevarne il vizio consentendo la sanatoria

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata oltre il dato letterale in presenza di ragioni specifiche

Massime di principio

  • Nel sistema dell'art. 38 c.p.c., la preclusione attiene al potere del giudice di rilevare d'ufficio l'incompetenza oltre il termine stabilito, ma non impedisce che la decisione sulla competenza sia adottata successivamente, purché la questione sia stata tempestivamente sollevata dal giudice nella prima udienza e sia stato rispettato il contraddittorio.
  • In materia di opposizione all'esecuzione, una domanda con cui l'opposto chieda l'accertamento di un proprio controcredito verso il medesimo soggetto va qualificata, se del caso, come domanda riconvenzionale e concorre alla determinazione della competenza per valore.
  • Ai fini della competenza per valore, il criterio dell'art. 17 c.p.c. deve essere coordinato con la regola generale sul cumulo di domande di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c., quando nello stesso processo siano proposte domande contrapposte tra le stesse parti.
  • La eventuale genericità, pretestuosità o persino nullità formale della domanda ulteriore non esclude di per sé la potestà del giudice adito di conoscerla e di provvedere sui relativi vizi; tali profili attengono al merito o alla sanatoria, non alla competenza già radicata.
  • In sede di regolamento di competenza, la Corte valuta in termini astratti e nei limiti della cognizione consentita la potenziale idoneità delle domande a incidere sul criterio di competenza, senza anticipare il giudizio sulla loro ammissibilità o fondatezza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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