Sentenza n. 658/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: A) Dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Prefettura di Napoli - Sezione Provinciale BDNA - Prot. Interno -OMISSIS- emessa nei confronti della “-OMISSIS-.”, da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa; B) di tutti gli atti presupposti e tra questi: -della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Napoli; - della Nota della Questura di Caserta CAT. -OMISSIS-/DPA/IV Sez./2023; - della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14/4/2024, per l’annullamento: A) dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Prefettura Napoli - Sezione Provinciale BDNA - Prot. Interno -OMISSIS- emessa nei confronti della “-OMISSIS-.”, da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa; B) Di tutti gli atti presupposti e tra questi: -della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale Napoli; - della Nota della Questura di Caserta CAT. -OMISSIS-/DPA/IV Sez./2023; - della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli; C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: -il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n° 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell'8.2.2013 e n.11001/119/20(9) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 17/4/2024: A) Dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Prefettura Napoli - Sezione Provinciale BDNA - Prot. Interno -OMISSIS- emessa nei confronti della “-OMISSIS-.” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa; B) di tutti gli atti presupposti e tra questi: -della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Napoli; - della Nota della Questura di Caserta CAT. -OMISSIS-/DPA/IV Sez./2023; - della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli; - Provvedimento di revoca dell'A.E.P. (Autorizzazione all'esercizio della Professione) e cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi – -OMISSIS- -OMISSIS- emesso il 17.4.2024 prot. N.-OMISSIS- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia ostativa, connessi atti istruttori e conseguente provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia ostativa ritenendo viziati la motivazione e l'istruttoria, poiché il provvedimento si fondava soprattutto su presunti collegamenti con soggetti esterni alla compagine societaria, in particolare alcuni fratelli ritenuti vicini alla criminalità organizzata, senza dimostrare concrete pressioni o condizionamenti sulla società. Sono state dedotte inoltre l'assenza di attualità degli elementi valorizzati, risalenti nel tempo e superati da assoluzioni, dall'esclusione del reato associativo, dall'ammissione di altra società al controllo giudiziario e dall'iscrizione nella white list; la violazione dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011, poiché il quadro avrebbe al più evidenziato un'agevolazione occasionale tale da imporre misure di prevenzione collaborativa; l'inconsistenza del quadro indiziario, fondato su reati comuni o risalenti e non su elementi specificamente sintomatici di infiltrazione mafiosa; l'omessa considerazione delle misure di self cleaning adottate dalla società, incluso l'allontanamento di un direttore tecnico. Con i motivi aggiunti sono stati contestati anche il rapporto informativo depositato dalla Prefettura e il successivo provvedimento ministeriale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e cancellazione dall'Albo, adottato in conseguenza dell'interdittiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo fondatamente censurabile il complessivo quadro motivazionale e istruttorio dell'interdittiva. Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato con metodo induttivo-probabilistico secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di una prova penale oltre ogni ragionevole dubbio; tuttavia, nel caso concreto, gli elementi raccolti non costituivano un quadro grave, robusto, concreto e attuale. La Prefettura non aveva chiarito in modo sufficiente né come i soggetti esterni avrebbero esercitato pressioni o condizionamenti sulla società, né quali fossero i riscontri del loro effettivo legame con la criminalità organizzata. Le condanne riguardavano fatti risalenti, mentre il reato associativo era stato escluso; non risultavano contatti significativi con la società ricorrente e alcuni soggetti erano stati assolti o vivevano stabilmente all'estero. La mera coincidenza di un direttore tecnico con altra società interdetta, i rapporti lavorativi pregressi e le posizioni penali di dipendenti non erano sufficienti, in assenza di ulteriori elementi di collegamento o condizionamento. È stata valorizzata anche l'adozione preventiva di misure di self cleaning. L'istruttoria prefettizia è stata quindi ritenuta incompleta e non idonea a sorreggere la prognosi di permeabilità mafiosa. Il TAR ha annullato l'informativa, gli atti presupposti e, per illegittimità derivata, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e di cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori. Le spese sono state compensate per la complessità e controvertibilità delle questioni.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La società ha sostenuto che, ove fosse stata ravvisata un'agevolazione soltanto occasionale, l'amministrazione avrebbe dovuto applicare le misure di prevenzione collaborativa anziché l'interdittiva; il TAR ha accolto il ricorso per l'inadeguatezza complessiva del quadro indiziario, senza fondare autonomamente la decisione sulla sola violazione di tale disposizione.
art. 260 d.lgs. 152/2006
La condanna per traffico illecito di rifiuti, relativa a fatti risalenti e accompagnata dall'esclusione del reato associativo, è stata ritenuta non sufficiente, nel caso concreto e senza ulteriori riscontri attuali, a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa.
d.lgs. 159/2011
Il potere prefettizio di adottare l'informativa antimafia può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari e su una prognosi probabilistica, ma richiede un quadro concreto, attuale, grave e adeguatamente istruito, idoneo a rendere plausibile il rischio di infiltrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'informativa antimafia può fondarsi su una prognosi induttiva e probabilistica secondo il criterio del più probabile che non, senza richiedere la certezza propria dell'accertamento penale; tale prognosi deve però poggiare su indizi gravi, precisi, concordanti, concreti e attuali.
- La mera esistenza di rapporti di lavoro pregressi, parentele, coincidenze nella titolarità di ruoli tecnici o precedenti penali risalenti di soci, dipendenti o soggetti collegati non legittima di per sé un'interdittiva antimafia se l'amministrazione non dimostra anche il concreto collegamento con la società e l'effettiva possibilità di condizionamento delle sue scelte.
- Nella valutazione del rischio infiltrativo la Prefettura deve esaminare complessivamente e attualmente gli elementi disponibili, considerando anche assoluzioni, esclusione del reato associativo, assenza di contatti significativi, distanza temporale dei fatti e sopravvenienze favorevoli; l'omessa o incompleta ponderazione di tali circostanze determina un difetto di istruttoria e motivazione.
- L'adozione preventiva di misure di self cleaning idonee ad allontanare dalla società il soggetto attraverso il quale sarebbe potuto verificarsi il condizionamento mafioso deve essere considerata nella prognosi prefettizia e può escludere, in concreto, la possibilità di infiltrazione tramite quel soggetto.
- L'annullamento dell'informativa antimafia determina l'illegittimità derivata dei provvedimenti amministrativi successivi adottati esclusivamente in conseguenza dell'interdittiva, come la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori.
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