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Sentenza

Sentenza del 13/06/2017 n. 928 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamenti catastali - Qualificazione, classificazione e classamento delle particelle.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'aumento della consistenza catastale da 1,5 a 2,5 vani e della rendita da euro 201,42 a euro 335,70, deducendo l'illegittimità del classamento, il difetto di motivazione, la mancata allegazione degli atti richiamati, la violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c. Hanno inoltre sostenuto che l'Ufficio avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo, una stima comparativa e indicare il metodo di determinazione della nuova rendita.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto gli appelli e confermato le sentenze di primo grado, ritenendo legittimi gli avvisi catastali. L'Ufficio aveva confermato la categoria A/3 e la classe 2 proposte dalla proprietà tramite DOCFA, correggendo soltanto la consistenza sulla base dei dati, della planimetria e dei vani principali e accessori dichiarati dagli stessi contribuenti. Poiché si trattava di un classamento definitivo conseguente a una dichiarazione DOCFA relativa a un immobile di categoria ordinaria, non erano necessari sopralluoghi, accessi, verifiche o comparazioni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00.

Norme richiamate

  • Art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Attribuzione del classamento definitivo sulla base della dichiarazione DOCFA.

    Quando il classamento definitivo conferma, in tutto o in parte, la proposta formulata dal proprietario tramite DOCFA e l'Ufficio si limita a correggere la consistenza sulla base dei dati dichiarati, non è necessario effettuare un sopralluogo o una stima autonoma.

  • Art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75

    Disciplina della procedura DOCFA per l'aggiornamento degli atti catastali.

    La procedura consente al proprietario e al tecnico incaricato di presentare dati, elaborati grafici e una proposta di classamento e rendita, che l'Ufficio può verificare e definire.

  • Art. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Obbligo di denuncia delle variazioni dello stato e della consistenza degli immobili.

    Le modifiche derivanti da ristrutturazione, fusione, frazionamento o diversa distribuzione degli spazi devono essere dichiarate ai fini dell'aggiornamento catastale.

  • Art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e di allegazione degli atti richiamati.

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente può comprendere le ragioni dell'atto mediante il confronto tra i dati dichiarati nella DOCFA e quelli definiti dall'Ufficio; non occorre allegare atti ulteriori quando il contenuto rilevante è già conosciuto o conoscibile dal contribuente.

  • Art. 2697 del codice civile

    Ripartizione dell'onere della prova.

    Nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione dell'onere probatorio, poiché la maggiore consistenza risultava direttamente dalla dichiarazione DOCFA e dalla planimetria presentata dalla proprietà.

  • Art. 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

    Procedure di revisione del classamento e delle rendite catastali.

    Le disposizioni riguardano la revisione di immobili già dotati di classamento e rendita definitivi e non sono applicabili al diverso caso dell'attribuzione del classamento definitivo conseguente a una nuova dichiarazione DOCFA.

  • Art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

    Procedure di revisione del classamento catastale.

    La norma non si applica quando l'Ufficio non procede a una revisione generale o comparativa del classamento, ma definisce una variazione dichiarata dal contribuente.

  • Art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95

    Incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate.

    Individua la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio.

Massime di principio

  • Quando l'aumento della rendita deriva da una dichiarazione DOCFA presentata dal proprietario e dal tecnico incaricato, l'Ufficio può definire il classamento sulla base dei dati e della planimetria forniti, senza dover necessariamente effettuare un sopralluogo.
  • Se l'Ufficio conferma la categoria e la classe proposte e corregge soltanto la consistenza sulla base dei vani già indicati nella denuncia, l'attività è considerata meramente ricognitiva e non costituisce una nuova stima comparativa.
  • La motivazione dell'avviso catastale può essere sufficiente anche mediante l'indicazione dei dati catastali definitivi, quando il contribuente può confrontarli con quelli contenuti nella propria DOCFA e comprendere l'origine della variazione.
  • Le norme sulla revisione generale del classamento, sulle microzone e sulla stima comparativa si applicano alle revisioni di immobili già classati in via definitiva, non necessariamente alle variazioni catastali richieste o dichiarate dal proprietario.
  • La planimetria e i dati metrici contenuti nella DOCFA possono costituire prova sufficiente della consistenza dell'immobile; eventuali errori o contraddizioni nella dichiarazione possono giustificare la rettifica della rendita da parte dell'Ufficio.
  • Per contestare efficacemente una rettifica DOCFA occorre dimostrare che l'Ufficio abbia utilizzato dati diversi o ulteriori rispetto a quelli dichiarati, oppure che la consistenza, la categoria o la classe risultino tecnicamente errate rispetto alla situazione reale.

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