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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31476/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore NCC)

La controversia

Una società che svolgeva servizio di trasporto pubblico non di linea su natante, con autorizzazione rilasciata da un Comune diverso da Venezia, era destinataria di sei ordinanze-ingiunzioni per asserite violazioni di regolamenti e ordinanze comunali veneziane: in particolare, accesso nel territorio comunale senza preventiva comunicazione e senza pagamento dell’importo di accesso, ormeggio presso pontile riservato, transito in centro storico in orari non consentiti per NCC autorizzati da altro Comune, abbandono del natante e transiti in canali con limitazioni orarie. Il Giudice di pace aveva annullato tutte le ordinanze ritenendo la disciplina comunale incompatibile con i principi eurounitari di non discriminazione e concorrenza; in appello il Tribunale aveva confermato solo parzialmente l’annullamento, limitandolo alla disciplina sull’importo di accesso alle acque comunali, ma aveva ritenuto legittime le restanti sanzioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di molteplici disposizioni costituzionali, eurounitarie, della legge antitrust e della Carta dei diritti fondamentali UE, sostenendo che la parte della sentenza di appello avesse erroneamente ritenuto legittima l’ordinanza-ingiunzione relativa al divieto di circolazione in alcuni rii e canali per unità a motore di determinate caratteristiche, con discriminazione e compressione sproporzionata della concorrenza e della libertà di impresa in ragione dell’ente che aveva rilasciato il titolo autorizzativo. Il Comune ha a sua volta proposto ricorso incidentale, ma in memoria ha poi rinunciato al proprio ricorso principale e a quello incidentale per sopravvenienze, allegando anche l’annullamento in autotutela di alcune ordinanze-ingiunzioni; ha tuttavia resistito sul punto relativo all’ordinanza n. 10885/2013 (o 10855/2013, come indicato negli atti) concernente il transito in Rio Luna. La Corte ha ritenuto che, per le sanzioni annullate in autotutela, vi fosse cessazione della materia del contendere; quanto al ricorso del Comune, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia. Sul ricorso della società, ha rigettato la censura relativa all’ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013, osservando che il divieto di circolazione in taluni rii e canali si applicava a tutte le unità a motore aventi certe caratteristiche, indipendentemente dal Comune che avesse rilasciato l’autorizzazione, sicché non sussisteva la discriminazione dedotta. Le spese sono state integralmente compensate, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della società ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale del Comune di Venezia per rinuncia; ha dichiarato cessata la materia del contendere per il ricorso principale della società limitatamente alle ordinanze-ingiunzioni annullate in autotutela dal Comune; ha rigettato il ricorso della società nella parte in cui impugnava l’ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013 del 16/03/2018, ritenendo infondata la censura di discriminazione perché il divieto di circolazione riguardava tutte le unità a motore con determinate caratteristiche, a prescindere dall’ente autorizzante. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; è stato inoltre posto a carico della società, se dovuto, l’ulteriore importo pari al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel quadro delle censure della ricorrente, ma non autonomamente decisivo nella motivazione finale

  • art. 16 Cost.

    richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente a sostegno della censura di compressione della libertà d'impresa

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare una compressione sproporzionata della libertà di iniziativa economica

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali invocati

  • art. 117, comma 2, lett. e) e m), Cost.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare contrasto con competenze e principi eurounitari in materia di concorrenza e livelli essenziali

  • artt. 4, 49, 55, 56, 91, 95, 96, 101, 102 TFUE

    invocati dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della disciplina comunale in rapporto a libertà di stabilimento, prestazione di servizi e concorrenza

  • regolamento CE n. 2454/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti eurounitarie asseritamente violate

  • regolamento CE n. 12/1998

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti eurounitarie asseritamente violate

  • regolamento CE n. 1073/2009

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti eurounitarie asseritamente violate

  • artt. 1, 2, 3 e 8 L. 287/1990

    invocati dalla ricorrente in tema di tutela della concorrenza e del mercato

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali UE

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di discriminazione

  • artt. 5 e 2 TUE

    richiamati dalla ricorrente tra i parametri di diritto dell'Unione

  • art. 5, commi 3 e 5, dell’ordinanza n. 310/2006 del Comune di Venezia

    norma comunale alla base delle ordinanze-ingiunzioni; la Corte ha ritenuto che il divieto di cui al comma 5 non fosse discriminatorio perché applicabile a tutte le unità con certe caratteristiche

  • art. 5, comma 3, dell’ordinanza dirigenziale n. 310/2006

    oggetto di annullamento in autotutela da parte del Comune, con conseguente cessazione della materia del contendere per le relative sanzioni

  • art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016

    richiamato dal Comune in relazione alla sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni Unite, quale norma di interpretazione autentica

  • L. 21/1992

    citata in relazione alla sospensione dell’efficacia delle modifiche introdotte dal d.l. n. 207/2008

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008

    richiamato in connessione alle modifiche della L. 21/1992 e alla disciplina dei servizi NCC

  • art. 5-bis L. 21/1992

    richiamato come disposizione introdotta dalle modifiche normative menzionate dal Comune

Massime di principio

  • Quando una disciplina locale che incide su attività economiche di trasporto si applica in modo indistinto a tutti gli operatori in possesso di determinate caratteristiche oggettive del mezzo, non può parlarsi di discriminazione solo perché gli operatori provengono da Comuni diversi o hanno titoli autorizzativi rilasciati da enti differenti.
  • La censura di illegittimità per contrasto con i principi di concorrenza e libertà d’impresa richiede di dimostrare una concreta disparità di trattamento o una compressione sproporzionata; se la restrizione è giustificata da interessi generali e non colpisce selettivamente operatori esterni, la disciplina può essere ritenuta legittima.
  • Nei giudizi di cassazione, la rinuncia al ricorso principale o incidentale comporta l’estinzione del giudizio nei confronti del ricorso rinunciato.
  • L’annullamento in autotutela degli atti impugnati determina cessazione della materia del contendere limitatamente alle porzioni di controversia incise dall’annullamento stesso.
  • Quando la violazione contestata è riferita a un divieto oggettivo di circolazione o accesso che opera per categorie di natanti definite da caratteristiche tecniche e non dal luogo di rilascio dell’autorizzazione, la contestazione di discriminazione per provenienza dell’autorizzazione non è fondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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