Cassazione Penale, Sentenza n. 43965/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di respingimento del riesame: 1) censura per nullità/inutilizzabilità per il rigetto della domanda di differimento per impedimento del difensore (positività COVID-19); 2) criticità sulla gravità indiziaria e sulla motivazione rispetto alla contestazione di associazione mafiosa (art. 416bis c.p.), con rilievo che la prova era costituita solo da dichiarazioni del collaboratore Vinciguerra riferite ad anni anteriori (2015-2016) e da tre captazioni del 2019 ritenute equivoche; 3) mancata considerazione degli elementi di discarico e della temporalità (allontanamento del ricorrente dal gruppo dopo la scarcerazione nel 2017), e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla sussistenza della doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (l'impedimento del difensore per malattia non è causa automatica di differimento nel giudizio di riesame, stante la disciplina dell'art. 309 c.p.p. comma 9bis che attribuisce tale facoltà principalmente alla persona sottoposta alle indagini). Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: la motivazione del Tribunale è risultata carente e contraddittoria nella parte in cui 'proietta' su periodo 2019-2021 elementi probatori essenzialmente riconducibili a periodi precedenti (dichiarazioni del collaboratore del 2015-2016 e pregressa condanna sino al 2010) e valorizza captazioni che non avevano portato ad imputazioni né per il ricorrente né, in alcuni casi, per il presunto referente. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, disponendo che quest'ultimo motivi specificamente sulla sussistenza di elementi concreti idonei a sostenere, in termini di gravità indiziaria, la partecipazione del Brancato al sodalizio nel periodo contestato (gennaio 2019 - 30 novembre 2021).
Norme richiamate
art. 416bis c.p.
Norma sostanziale contestata: la Corte richiama che la partecipazione mafiosa va provata con puntuale riferimento al periodo temporale dell'imputazione; una sentenza passata può essere elemento solo integrativo e non sostitutivo di prove attuali
art. 309 c.p.p. comma 9bis
Interpretazione seguita dalla Corte: nel giudizio di riesame la facoltà di chiedere il differimento è riconosciuta alla persona sottoposta alle indagini e non automaticamente applicabile all'impedimento del difensore; ciò giustifica il rigetto della censura sul mancato differimento
art. 275 c.p.p. comma 3
Riferimento alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte ricorda che la presunzione è applicabile ma non esonera il giudice dal valutare criticamente la documentazione e le contestazioni difensive, specie con riferimento alla temporalità degli elementi
art. 273 c.p.p.
Norma sulla motivazione: la Corte censura la decisione del riesame per carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi di fatto e di diritto prodotti dalla difesa
art. 420 ter c.p.p. (richiamata in giurisprudenza)
Richiamata nella disamina comparativa della giurisprudenza: disciplina dell'impedimento del difensore nel contesto del giudizio camerale di appello che però non si sovrappone automaticamente al regime del riesame
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame (art. 309 c.p.p.) l'impedimento del difensore per motivi di salute non costituisce automaticamente causa di rinvio: la norma riconosce specificamente alla persona sottoposta alle indagini la titolarità della facoltà di chiedere differimento (art. 309, comma 9bis), pertanto le istanze del difensore vanno valutate con attenzione ma non dispongono di un automatismo di nullità
- Per i reati associativi di tipo mafioso (art. 416bis c.p.) la partecipazione deve essere provata con chiari riferimenti temporali al periodo oggetto di imputazione; sentenze pregresse o dichiarazioni concernenti periodi anteriori possono integrare il quadro probatorio solo se congiunte a elementi nuovi che dimostrino la persistenza dell'affiliazione
- Intercettazioni o conversazioni equivoche non sono automaticamente risolutive: se non emergono elementi che collegano direttamente l'imputato a condotte rilevanti o non si traducono in capi di imputazione specifici, il loro valore indiziario può essere insufficiente a sostenere misure cautelari gravose
- Il giudice deve affrontare e motivare espressamente le deduzioni difensive e gli elementi di prova a discarico prodotti: omissioni o valutazioni generiche possono portare all'annullamento del provvedimento cautelare per carenza motivazionale
- La doppia presunzione prevista per l'applicazione di talune misure cautelari semplifica l'accertamento delle esigenze cautelari ma non esclude l'obbligo del giudice di valutare la rilevanza della distanza temporale tra fatti ritenuti precedenti e il periodo di contestazione e l'eventuale venuta meno delle esigenze che giustificano la misura
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